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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49932/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 157) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auciello avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificare la condotta criminosa nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sulla scorta delle modalità del fatto, avendo l'imputato - secondo quanto insindacabilmente accertato - posto in essere presso la propria abitazione un punto di spaccio presso il quale cedere a terzi la cocaina, commettendo, fra l'altro, il fatto in stato di arresti domiciliari, sempre in relazione a violazioni in materia di stupefacenti, elementi implicitamente ritenuti prevalenti rispetto al dato ponderale dello stupefacente detenuto, anche tenuto conto del più ampio contesto criminale in cui la vicenda in esame si colloca.

Trattasi di ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 157) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auciello avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificare la condotta criminosa nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sulla scorta delle modalità del fatto, avendo l'imputato - secondo quanto insindacabilmente accertato - posto in essere presso la propria abitazione un punto di spaccio presso il quale cedere a terzi la cocaina, commettendo, fra l'altro, il fatto in stato di arresti domiciliari, sempre in relazione a violazioni in materia di stupefacenti, elementi implicitamente ritenuti prevalenti rispetto al dato ponderale dello stupefacente detenuto, anche tenuto conto del più ampio contesto criminale in cui la vicenda in esame si colloca. Trattasi di ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9
Sentenza Cassazione n. 49932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris