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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23879/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] - concretatasi nella violazione della prescrizione, connessa alla misura di prevenzione applicatagli, di non allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno - integra gli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, del delitto sanzionato dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Pumo invoca, da un lato, l'assoluzione ex art. 129 cod. proc pen., senza, però, indicare le ragioni sottese a tale richiesta e, dall'altro, l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che, tuttavia, non è stato applicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] - concretatasi nella violazione della prescrizione, connessa alla misura di prevenzione applicatagli, di non allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno - integra gli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, del delitto sanzionato dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Pumo invoca, da un lato, l'assoluzione ex art. 129 cod. proc pen., senza, però, indicare le ragioni sottese a tale richiesta e, dall'altro, l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che, tuttavia, non è stato applicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 23879/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris