Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08766/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

UNZIO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del TRIBUNALE di PATTI n. 166/2019 depositata il 27 marzo2019 a definizione del proc. n. 1090/2013 R.G.Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza 27 marzo 2019, n. 166 con laquale il Tribunale di Patti, in riforma della sentenza n. 588/2011 del Giudice diPace di Sant’[OSCURATO:PERSONA] ma compensando le spese processuali dei due gradidi giudizio, ha respinto la domanda di condanna, proposta contro il Comune diSan Marco d’Alunzio, al rimborso delle spese legali sostenute dall’odiernoricorrente per la difesa nel processo penale n. 1582/96 R.G.N.R. che lo avevavisto imputato del reato di cui agli artt. 110 e 353, comma 2, c.p. nonché delreato di cui agli artt. 81 e 317 c.p. e all’esito del quale egli era stato assolto perinsussistenza del fatto con sentenza n. 192/2004 del Tribunale di Patti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva condannato il Comune al pagamento della sommadi euro 5.000,00, oltre alle spese processuali.3.

In accoglimento dell’appello del Comune, il Tribunale di Patti ha inveceritenuto infondata la domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato sulla basedi due disposizioni della legislazione della Regione Sicilia, ossia gli artt. 39, l.r.29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sulriassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazioneregionale) e 24, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli entilocali).Dopo aver osservato che la dichiarazione di esenzione da responsabilità èl'evento generatore del diritto al rimborso, originariamente riservato ai solidipendenti della Regione Sicilia, e che per i reati «ipoteticamente commessi nellasua qualità di Amministratore del Comune di S. Marco d’Alunzio nell’anno 1984»[OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale al tempo dei fatti a lui contestati in sedepenale, era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” da unasentenza pronunciata il 16 luglio 2004 e dunque successiva all’entrata in vigoredella «norma innovativa» di cui all’art. 24, l.r. n. 30/2000 (Cass., sez. un., ord.Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/202613 febbraio 2008, n. 3413), la sentenza qui impugnata ha aggiunto chel’assoluzione nel processo penale non era di per sé sola sufficienteall’accoglimento della domanda di condanna proposta contro il Comune.Ciò in quanto «l’assunzione dell’onere della spesa per l’assistenza legale aidipendenti ed agli amministratori degli enti locali non è, né un atto dovuto, nétantomeno automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti che devonosussistere e di rigorose valutazioni che l’ente è tenuto a fare, anche ai fini di unatrasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economichepubbliche, quali la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestitadal pubblico funzionario, la tutela dei diritti ed interessi facenti capo all’ente,l’assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente, laconclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione».Il Tribunale di Patti ha osservato che gli artt. 39, l.r. n. 145/1980 e 24, l.r.n. 30/2000 sono «espressione di un principio generalissimo e fondamentale, inbase al quale l’Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa disoggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo direttointeresse in proposito»; inoltre, «[c]on riferimento ai “fatti o atti direttamenteconnessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio”,la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio sottesa alla normain parola è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e perconto – oltre che nell’interesse – dell’amministrazione dalle spese legaliaffrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamentodei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale inquestione “può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare glieffetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione diappartenenza”».Pertanto, prosegue il Tribunale di Patti, «[n]on è […] sufficiente chel’imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria; occorre che il dipendente(o l’amministratore pubblico come nel caso di specie, ndr) sia implicato in fattiche si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesseall’espletamento del servizio e all’adempimento dei propri doveri d’ufficio.

Inproposito, è legittimo il rifiuto della domanda di rimborso delle spese legaliNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026sostenute da colui che, prosciolto da un giudizio di responsabilità penale, nonabbia agito, tuttavia, secondo il volere dell’Ente “per mancanza di riferibilitàimmediata e diretta dell’agire dell’istante al volere dell’amministrazione”,dovendo l’imputazione riguardare, ai fini di detto rimborso, un’attività svolta indiretta connessione con i fini funzionali dell’ente e, quindi, imputabile allo stessoente (Consiglio di Stato, sez.

IV – sentenza 5 aprile 2017, n. 1568)».In altri termini, «ulteriore presupposto» per l’accertamento del diritto alrimborso delle spese legali è quello della «coincidenza di interessi tra ildipendente e l’amministrazione di appartenenza, intesa appunto comeimmedesimazione del soggetto, quale organo, con l’amministrazione diappartenenza», necessaria ai fini dell’imputazione all’ente degli atti compiuti daldipendente o dal pubblico amministratore.Su tali premesse la sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie lecondotte contestate ad [OSCURATO:PERSONA] fossero state compiute non in nome eper conto e nell’interesse del Comune ma in contrasto con gli interessidell’amministrazione e che pertanto, mancando l’imputabilità di tali condotteall’ente pubblico e la loro diretta connessione col fine pubblico, il diritto alrimborso delle spese legali non andasse riconosciuto.Richiamato il principio della ragione più liquida, il Tribunale di Patti ha accoltol’appello del Comune ma, «atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione»,ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.Il 26 aprile 2019 la sentenza di appello è stata notificata dal Comune alsoccombente [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, è stato notificato il25 giugno 2019.5.

Il 15 luglio 2019 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio ha notificatocontroricorso con ricorso incidentale tardivo affidato a due motivi concernenti ilregolamento delle spese processuali.6.

Il ricorrente ha resistito con controricorso.7.

Con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2024, richiamate le motivazionidell’ordinanza interlocutoria n. 9096/2024 (ricorso n. 12127/2018 R.G.) cheaveva rimesso alla pubblica udienza la trattazione del tema oggetto diNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026controversia sul quale si erano susseguiti indirizzi non sempre convergenti dellaData pubblicazione 08/04/2026Corte, è stato disposto un rinvio a nuovo ruolo.8.

La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio.Le parti hanno depositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce «[v]iolazione e falsa applicazione degliartt. 39 l.r.

Sicilia n. 145/1980 e dell’art. 24 l.r.

Sicilia n. 30/2000».Il ricorrente premette, in fatto, di essere stato consigliere comunale delComune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio e di essere stato, «[a] causa della caricaricoperta, […] ingiustamente coinvolto nel giudizio penale n. 1582/1996 R.G.N.R.del Tribunale di Patti, in quanto ritenuto, a torto, responsabile: a). del reato p.e p. dagli artt. 110 e 353 comma 2, c.p., per avere, in concorso con altri, qualeconsigliere comunale, «turbato fraudolentemente la licitazione privata relativa ailavori di un impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Torrenova delcomune di S. [OSCURATO:PERSONA]Alunzio …»; b).

«del reato p. e p. dagli artt. 81 e 317 c.p.,per avere, in qualità di amministratore del comune di S. [OSCURATO:PERSONA]Alunziodelegazione di Torrenova, anche in virtù degli incarichi precedentementericoperti, dei rapporti di vicinanza con il sindaco in carica, dell’opera svoltanell’assegnazione dell’incarico di progettazione, abusato dei suoi poteri,inducendo l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di lire 5.000.000, al finedi evitare che si adoperasse per influire, ritardandoli e creando ostacoli allariscossione, nei pagamenti dovuti per le competenze tecniche per laprogettazione dei lavori e per i lavori di costruzione di un impianto diilluminazione del comune di Torrenova …» (v. allegato 1, fascicolo 1° grado)».Aggiunge di aver «subito contestato ogni addebito, evidenziando di esserecompletamente estraneo ai fatti contestati» e di essere stato assolto con laformula “perché il fatto non sussiste” con sentenza n. 192/2004 del Tribunale diPatti passata in giudicato.Afferma che «[d]alla motivazione della sentenza di assoluzione, si puòevincere come nessun coinvolgimento nei fatti oggetto di processo vi è mai statoper il sig. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, per quanto riguarda il capo diNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026imputazione relativo alla violazione degli artt. 110 e 353 comma 2, cod. pen., silegge: «nessun elemento di prova può trarsi, inoltre, dalle dichiarazioni rese daCaliri [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di non sapere nulla di eventuali rapportiilleciti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha negato ognicoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]»; mentre per quanto riguarda il capo diimputazione relativo alla violazione degli artt. 81 e 317, cod. pen., si legge: «conriferimento al predetto appalto il Caliri ha, inoltre, escluso il coinvolgimento diMonzù Agostino …».Ad avviso del ricorrente, «al contrario di quanto apoditticamente affermatodal giudice di secondo grado, sussiste il nesso di causalità tra la natura dei reaticontestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] e la carica di consigliere comunale che lo stesso ricoprivaall’epoca dei fatti contestati: è certo, infatti, che la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA] peril reato p. e p. dagli artt. 81, cpv, 110, 317 e 353, comma 2 c.p., per il quale èstato sottoposto a procedimento penale, venne commessa nell’espletamento deicompiti d’ufficio e, più in particolare, quale amministratore pubblico nellosvolgimento delle funzioni; se il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricoperto la carica diconsigliere comunale, certamente non gli sarebbero stati contestati quei reatiper fatti poi dichiarati insussistenti».Secondo il ricorrente, i fatti a lui contestati, tutti riconducibili a figure di reatipropri, «ovverosia consumabili e commettibili solo ed esclusivamente da pubbliciufficiali o incaricati di pubblico servizio quali sono gli amministratori locali e iconsiglieri comunali», erano stati commessi «per l’espletamento dei compiti diufficio di consigliere comunale», come desumibile in modo «inequivocabile» dallostesso «tenore delle imputazioni».Aggiunge il ricorrente che «[l]’imputazione della pretesa concussione èinevitabilmente connessa al ruolo di amministratore pubblico del ricorrente: soloin ragione della sua posizione il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto "abusare della sua qualitào dei suoi poteri"; solo dalla posizione di amministratore pubblico del Monzùsarebbe potuta derivare la capacità di induzione del privato a fare o promettere(il cd. metus publicae potestatis) e dunque in questa prospettiva appare evidenteil nesso tra le funzioni svolte (l’espletamento del servizio e l’assolvimento diobblighi istituzionali) e le accuse rivoltegli in sede penale».Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Secondo il ricorrente, il Tribunale di Patti non aveva valutato se la condottatenuta dal consigliere comunale costituisse «espletamento del mandatoelettorale» o se invece fosse in conflitto di interessi con l’amministrazione,quando invece «il Sig. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle due condottecontestate, si è limitato a svolgere il mandato elettorale, interessandosi diconoscere, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza propri delconsigliere comunale, le vicende che poi hanno interessato il processo penale,senza tuttavia compiere nessuna delle condotte illecite contestate».«Tra l’altro», ha ulteriormente osservato il ricorrente, «il giudice penale nonha individuato in alcuno dei fatti ascritti all’odierno ricorrente un qualsivogliaconflitto di interessi, né ha evidenziato ipotesi per le quali i fatti ascrittiglipotessero ritenersi esulare dalla funzione svolta e costituire grave violazione deidoveri d'ufficio (cfr. Cass. n. 2297/2014)».2.

Il ricorso in realtà non mette in luce la denunciata violazione di legge.L’inquadramento in diritto operato dal Tribunale di Patti è conformeall’orientamento della Corte di cassazione.Come già rilevato in casi analoghi, «la giurisprudenza di questa Corte è fermanel ritenere che il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa delproprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenzadi uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e,dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nessodi strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, attesoche il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale didifesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvoltonel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e,dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenzedell'operato di chi agisce per suo conto. (Nella specie, è stata esclusa lasussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimentopenale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nullarilevando l'intervenuta assoluzione) -cfr.

Cass.n.20561/2018,Cass.n.28597/2018-» (così Cass., sez.

I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056; cfr. ancheCass., sez. lav., ord. 16 ottobre 2025, n. 27674).Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, « l'assenza di conflitto di interessi, che costituisce il presupposto perl'assunzione dell'onere di pagamento da parte datoriale, va valutata "ex ante"nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice diresponsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione deldipendente, occorrendo accertare, sulla base di una autonoma ricostruzionefattuale della vicenda da parte del giudice di merito, che il dipendente abbiaagito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione deicompiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro, fermorestando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazioneantagonista possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisitisuccessivamente, anche tratti dal provvedimento che ha definito il giudizio nelquale era coinvolto il lavoratore-cfr.Cass.n.34457/2019-» (Cass., sez.

I, ord. 5aprile 2024, n. 9056).3.

Ciò premesso, il ricorso non può essere accolto.Da un lato, esso non coglie la ratio decidendi sottesa alla sentenzaimpugnata; dall’altro, sollecita una nuova rivalutazione dei fatti che è preclusaal giudice di legittimità.La sentenza del Tribunale di Patti ha affermato con estrema chiarezzal’insufficienza del mero fatto dell’avvenuta assoluzione del pubblicoamministratore in sede penale ai fini dell’accoglimento della domanda dirimborso delle spese legali, la quale deve essere valutata autonomamente dalgiudice civile.Oltre a quelli già richiamati supra, si riporta il passaggio della motivazione incui la sentenza impugnata ribadisce la necessità dell’ulteriore presupposto della«coincidenza di interessi» tra dipendente e amministrazione:«Il rapporto di immedesimazione organica che lega l’amministrazione altitolare di un proprio organo comporta, infatti, l’imputazione alla prima degli atticompiuti dal secondo nell’espletamento delle competenze demandategli.Il rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando lapersona fisica titolare dell’organo abbia agito per fini diversi e ulteriori rispettoai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege alla P.A., con laconseguenza che detto comportamento costituisce esclusiva ed autonomaNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026manifestazione della personalità dell’agente (cfr.

TAR Campania, Napoli, n.737/2005).In tal modo, la frattura del nesso organico con l’apparato pubblico rendeestranea l’amministrazione alle condotte poste in essere dal dipendente,mancando il nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e ilcompimento dell’atto.Infine, tra i presupposti richiesti per la corresponsione del rimborso dellespese legali vi è dunque l’assenza di conflitto di interessi».Con riguardo al caso concreto, il giudice di merito ha escluso la riferibilità alComune delle condotte contestate all’allora consigliere comunale e ciò ha fattocon motivazione insuscettibile di rivalutazione da parte del giudice di legittimità:«Tornando al caso di specie il comportamento penalmente rilevantecontestato al [OSCURATO:PERSONA], sul quale è intervenuta sentenza di assoluzione, non appareessere stato compiuto per conto, nel nome e nell'interesse dell'Amministrazione,quanto piuttosto in contrasto con l’Amministrazione e con gli interessi dellastessa.In altri termini, il rimborso delle spese legali trova giustificazione nel principiocardine dell'ordinamento che vuole riferire alla sfera giuridica del titolaredell'interesse sostanziale, l’Ente pubblico, le conseguenze derivanti dall'operatodi chi agisce per suo conto.I suddetti elementi della imputabilità dell'attività all'Amministrazione e delladiretta connessione dell'attività stessa con il fine pubblico sono palesementemancanti nella fattispecie in esame, in cui viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] sono staticontestati i reati di concussione (317 c.p.) e turbata liceità degli incanti (353,comma 2 c.p.) ossia il compimento di un’attività illecita al fine di perseguire unutile privato e indebito e un contrario al corretto, imparziale e disinteressatoagire della P.A.Da ciò discende che non è sufficiente l’esenzione da responsabilità penaleper fondare il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall’appellato.L’accoglimento dell’appello, in base al principio della ragione più liquida,esime dalla trattazione degli altri motivi».Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Infine, va ribadito che nel giudizio civile l’esame della domanda di rimborsodelle spese sostenute dal pubblico amministratore per la difesa nel processopenale richiede una «autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte delgiudice di merito» (Cass., sez.

I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056), proprio perchél’accoglimento della domanda non è effetto automatico del solo fattodell’assoluzione in sede penale.In conclusione, il ricorso è inammissibile.4.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorsoincidentale tardivo (Cass., sez.

V, ord. 22 giugno 2021, n. 17707; Cass., sez.III, 26 marzo 2015, n. 6077; Cass., sez.

III, 6 aprile 2006, n. 8105).5.

Le spese processuali vengono regolate come da dispositivo in base alprincipio della soccombenza.6.

Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato incapo al ricorrente principale (Cass., sez.

V, ord. 22 giugno 2021, n. 17707).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensie in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 17dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNZIO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del TRIBUNALE di PATTI n. 166/2019 depositata il 27 marzo2019 a definizione del proc. n. 1090/2013 R.G.Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza 27 marzo 2019, n. 166 con laquale il Tribunale di Patti, in riforma della sentenza n. 588/2011 del Giudice diPace di Sant’[OSCURATO:PERSONA] ma compensando le spese processuali dei due gradidi giudizio, ha respinto la domanda di condanna, proposta contro il Comune diSan Marco d’Alunzio, al rimborso delle spese legali sostenute dall’odiernoricorrente per la difesa nel processo penale n. 1582/96 R.G.N.R. che lo avevavisto imputato del reato di cui agli artt. 110 e 353, comma 2, c.p. nonché delreato di cui agli artt. 81 e 317 c.p. e all’esito del quale egli era stato assolto perinsussistenza del fatto con sentenza n. 192/2004 del Tribunale di Patti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva condannato il Comune al pagamento della sommadi euro 5.000,00, oltre alle spese processuali.3. In accoglimento dell’appello del Comune, il Tribunale di Patti ha inveceritenuto infondata la domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato sulla basedi due disposizioni della legislazione della Regione Sicilia, ossia gli artt. 39, l.r.29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sulriassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazioneregionale) e 24, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli entilocali).Dopo aver osservato che la dichiarazione di esenzione da responsabilità èl'evento generatore del diritto al rimborso, originariamente riservato ai solidipendenti della Regione Sicilia, e che per i reati «ipoteticamente commessi nellasua qualità di Amministratore del Comune di S. Marco d’Alunzio nell’anno 1984»[OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale al tempo dei fatti a lui contestati in sedepenale, era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” da unasentenza pronunciata il 16 luglio 2004 e dunque successiva all’entrata in vigoredella «norma innovativa» di cui all’art. 24, l.r. n. 30/2000 (Cass., sez. un., ord.Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/202613 febbraio 2008, n. 3413), la sentenza qui impugnata ha aggiunto chel’assoluzione nel processo penale non era di per sé sola sufficienteall’accoglimento della domanda di condanna proposta contro il Comune.Ciò in quanto «l’assunzione dell’onere della spesa per l’assistenza legale aidipendenti ed agli amministratori degli enti locali non è, né un atto dovuto, nétantomeno automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti che devonosussistere e di rigorose valutazioni che l’ente è tenuto a fare, anche ai fini di unatrasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economichepubbliche, quali la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestitadal pubblico funzionario, la tutela dei diritti ed interessi facenti capo all’ente,l’assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente, laconclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione».Il Tribunale di Patti ha osservato che gli artt. 39, l.r. n. 145/1980 e 24, l.r.n. 30/2000 sono «espressione di un principio generalissimo e fondamentale, inbase al quale l’Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa disoggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo direttointeresse in proposito»; inoltre, «[c]on riferimento ai “fatti o atti direttamenteconnessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio”,la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio sottesa alla normain parola è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e perconto – oltre che nell’interesse – dell’amministrazione dalle spese legaliaffrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamentodei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale inquestione “può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare glieffetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione diappartenenza”».Pertanto, prosegue il Tribunale di Patti, «[n]on è […] sufficiente chel’imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria; occorre che il dipendente(o l’amministratore pubblico come nel caso di specie, ndr) sia implicato in fattiche si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesseall’espletamento del servizio e all’adempimento dei propri doveri d’ufficio. Inproposito, è legittimo il rifiuto della domanda di rimborso delle spese legaliNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026sostenute da colui che, prosciolto da un giudizio di responsabilità penale, nonabbia agito, tuttavia, secondo il volere dell’Ente “per mancanza di riferibilitàimmediata e diretta dell’agire dell’istante al volere dell’amministrazione”,dovendo l’imputazione riguardare, ai fini di detto rimborso, un’attività svolta indiretta connessione con i fini funzionali dell’ente e, quindi, imputabile allo stessoente (Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 5 aprile 2017, n. 1568)».In altri termini, «ulteriore presupposto» per l’accertamento del diritto alrimborso delle spese legali è quello della «coincidenza di interessi tra ildipendente e l’amministrazione di appartenenza, intesa appunto comeimmedesimazione del soggetto, quale organo, con l’amministrazione diappartenenza», necessaria ai fini dell’imputazione all’ente degli atti compiuti daldipendente o dal pubblico amministratore.Su tali premesse la sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie lecondotte contestate ad [OSCURATO:PERSONA] fossero state compiute non in nome eper conto e nell’interesse del Comune ma in contrasto con gli interessidell’amministrazione e che pertanto, mancando l’imputabilità di tali condotteall’ente pubblico e la loro diretta connessione col fine pubblico, il diritto alrimborso delle spese legali non andasse riconosciuto.Richiamato il principio della ragione più liquida, il Tribunale di Patti ha accoltol’appello del Comune ma, «atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione»,ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.Il 26 aprile 2019 la sentenza di appello è stata notificata dal Comune alsoccombente [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, è stato notificato il25 giugno 2019.5. Il 15 luglio 2019 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio ha notificatocontroricorso con ricorso incidentale tardivo affidato a due motivi concernenti ilregolamento delle spese processuali.6. Il ricorrente ha resistito con controricorso.7. Con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2024, richiamate le motivazionidell’ordinanza interlocutoria n. 9096/2024 (ricorso n. 12127/2018 R.G.) cheaveva rimesso alla pubblica udienza la trattazione del tema oggetto diNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026controversia sul quale si erano susseguiti indirizzi non sempre convergenti dellaData pubblicazione 08/04/2026Corte, è stato disposto un rinvio a nuovo ruolo.8. La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio.Le parti hanno depositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce «[v]iolazione e falsa applicazione degliartt. 39 l.r. Sicilia n. 145/1980 e dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000».Il ricorrente premette, in fatto, di essere stato consigliere comunale delComune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio e di essere stato, «[a] causa della caricaricoperta, […] ingiustamente coinvolto nel giudizio penale n. 1582/1996 R.G.N.R.del Tribunale di Patti, in quanto ritenuto, a torto, responsabile: a). del reato p.e p. dagli artt. 110 e 353 comma 2, c.p., per avere, in concorso con altri, qualeconsigliere comunale, «turbato fraudolentemente la licitazione privata relativa ailavori di un impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Torrenova delcomune di S. [OSCURATO:PERSONA]Alunzio …»; b). «del reato p. e p. dagli artt. 81 e 317 c.p.,per avere, in qualità di amministratore del comune di S. [OSCURATO:PERSONA]Alunziodelegazione di Torrenova, anche in virtù degli incarichi precedentementericoperti, dei rapporti di vicinanza con il sindaco in carica, dell’opera svoltanell’assegnazione dell’incarico di progettazione, abusato dei suoi poteri,inducendo l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di lire 5.000.000, al finedi evitare che si adoperasse per influire, ritardandoli e creando ostacoli allariscossione, nei pagamenti dovuti per le competenze tecniche per laprogettazione dei lavori e per i lavori di costruzione di un impianto diilluminazione del comune di Torrenova …» (v. allegato 1, fascicolo 1° grado)».Aggiunge di aver «subito contestato ogni addebito, evidenziando di esserecompletamente estraneo ai fatti contestati» e di essere stato assolto con laformula “perché il fatto non sussiste” con sentenza n. 192/2004 del Tribunale diPatti passata in giudicato.Afferma che «[d]alla motivazione della sentenza di assoluzione, si puòevincere come nessun coinvolgimento nei fatti oggetto di processo vi è mai statoper il sig. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quanto riguarda il capo diNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026imputazione relativo alla violazione degli artt. 110 e 353 comma 2, cod. pen., silegge: «nessun elemento di prova può trarsi, inoltre, dalle dichiarazioni rese daCaliri [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di non sapere nulla di eventuali rapportiilleciti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha negato ognicoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]»; mentre per quanto riguarda il capo diimputazione relativo alla violazione degli artt. 81 e 317, cod. pen., si legge: «conriferimento al predetto appalto il Caliri ha, inoltre, escluso il coinvolgimento diMonzù Agostino …».Ad avviso del ricorrente, «al contrario di quanto apoditticamente affermatodal giudice di secondo grado, sussiste il nesso di causalità tra la natura dei reaticontestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] e la carica di consigliere comunale che lo stesso ricoprivaall’epoca dei fatti contestati: è certo, infatti, che la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA] peril reato p. e p. dagli artt. 81, cpv, 110, 317 e 353, comma 2 c.p., per il quale èstato sottoposto a procedimento penale, venne commessa nell’espletamento deicompiti d’ufficio e, più in particolare, quale amministratore pubblico nellosvolgimento delle funzioni; se il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricoperto la carica diconsigliere comunale, certamente non gli sarebbero stati contestati quei reatiper fatti poi dichiarati insussistenti».Secondo il ricorrente, i fatti a lui contestati, tutti riconducibili a figure di reatipropri, «ovverosia consumabili e commettibili solo ed esclusivamente da pubbliciufficiali o incaricati di pubblico servizio quali sono gli amministratori locali e iconsiglieri comunali», erano stati commessi «per l’espletamento dei compiti diufficio di consigliere comunale», come desumibile in modo «inequivocabile» dallostesso «tenore delle imputazioni».Aggiunge il ricorrente che «[l]’imputazione della pretesa concussione èinevitabilmente connessa al ruolo di amministratore pubblico del ricorrente: soloin ragione della sua posizione il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto "abusare della sua qualitào dei suoi poteri"; solo dalla posizione di amministratore pubblico del Monzùsarebbe potuta derivare la capacità di induzione del privato a fare o promettere(il cd. metus publicae potestatis) e dunque in questa prospettiva appare evidenteil nesso tra le funzioni svolte (l’espletamento del servizio e l’assolvimento diobblighi istituzionali) e le accuse rivoltegli in sede penale».Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Secondo il ricorrente, il Tribunale di Patti non aveva valutato se la condottatenuta dal consigliere comunale costituisse «espletamento del mandatoelettorale» o se invece fosse in conflitto di interessi con l’amministrazione,quando invece «il Sig. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle due condottecontestate, si è limitato a svolgere il mandato elettorale, interessandosi diconoscere, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza propri delconsigliere comunale, le vicende che poi hanno interessato il processo penale,senza tuttavia compiere nessuna delle condotte illecite contestate».«Tra l’altro», ha ulteriormente osservato il ricorrente, «il giudice penale nonha individuato in alcuno dei fatti ascritti all’odierno ricorrente un qualsivogliaconflitto di interessi, né ha evidenziato ipotesi per le quali i fatti ascrittiglipotessero ritenersi esulare dalla funzione svolta e costituire grave violazione deidoveri d'ufficio (cfr. Cass. n. 2297/2014)».2. Il ricorso in realtà non mette in luce la denunciata violazione di legge.L’inquadramento in diritto operato dal Tribunale di Patti è conformeall’orientamento della Corte di cassazione.Come già rilevato in casi analoghi, «la giurisprudenza di questa Corte è fermanel ritenere che il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa delproprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenzadi uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e,dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nessodi strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, attesoche il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale didifesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvoltonel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e,dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenzedell'operato di chi agisce per suo conto. (Nella specie, è stata esclusa lasussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimentopenale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nullarilevando l'intervenuta assoluzione) -cfr. Cass.n.20561/2018,Cass.n.28597/2018-» (così Cass., sez. I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056; cfr. ancheCass., sez. lav., ord. 16 ottobre 2025, n. 27674).Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, « l'assenza di conflitto di interessi, che costituisce il presupposto perl'assunzione dell'onere di pagamento da parte datoriale, va valutata "ex ante"nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice diresponsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione deldipendente, occorrendo accertare, sulla base di una autonoma ricostruzionefattuale della vicenda da parte del giudice di merito, che il dipendente abbiaagito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione deicompiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro, fermorestando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazioneantagonista possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisitisuccessivamente, anche tratti dal provvedimento che ha definito il giudizio nelquale era coinvolto il lavoratore-cfr.Cass.n.34457/2019-» (Cass., sez. I, ord. 5aprile 2024, n. 9056).3. Ciò premesso, il ricorso non può essere accolto.Da un lato, esso non coglie la ratio decidendi sottesa alla sentenzaimpugnata; dall’altro, sollecita una nuova rivalutazione dei fatti che è preclusaal giudice di legittimità.La sentenza del Tribunale di Patti ha affermato con estrema chiarezzal’insufficienza del mero fatto dell’avvenuta assoluzione del pubblicoamministratore in sede penale ai fini dell’accoglimento della domanda dirimborso delle spese legali, la quale deve essere valutata autonomamente dalgiudice civile.Oltre a quelli già richiamati supra, si riporta il passaggio della motivazione incui la sentenza impugnata ribadisce la necessità dell’ulteriore presupposto della«coincidenza di interessi» tra dipendente e amministrazione:«Il rapporto di immedesimazione organica che lega l’amministrazione altitolare di un proprio organo comporta, infatti, l’imputazione alla prima degli atticompiuti dal secondo nell’espletamento delle competenze demandategli.Il rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando lapersona fisica titolare dell’organo abbia agito per fini diversi e ulteriori rispettoai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege alla P.A., con laconseguenza che detto comportamento costituisce esclusiva ed autonomaNumero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026manifestazione della personalità dell’agente (cfr. TAR Campania, Napoli, n.737/2005).In tal modo, la frattura del nesso organico con l’apparato pubblico rendeestranea l’amministrazione alle condotte poste in essere dal dipendente,mancando il nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e ilcompimento dell’atto.Infine, tra i presupposti richiesti per la corresponsione del rimborso dellespese legali vi è dunque l’assenza di conflitto di interessi».Con riguardo al caso concreto, il giudice di merito ha escluso la riferibilità alComune delle condotte contestate all’allora consigliere comunale e ciò ha fattocon motivazione insuscettibile di rivalutazione da parte del giudice di legittimità:«Tornando al caso di specie il comportamento penalmente rilevantecontestato al [OSCURATO:PERSONA], sul quale è intervenuta sentenza di assoluzione, non appareessere stato compiuto per conto, nel nome e nell'interesse dell'Amministrazione,quanto piuttosto in contrasto con l’Amministrazione e con gli interessi dellastessa.In altri termini, il rimborso delle spese legali trova giustificazione nel principiocardine dell'ordinamento che vuole riferire alla sfera giuridica del titolaredell'interesse sostanziale, l’Ente pubblico, le conseguenze derivanti dall'operatodi chi agisce per suo conto.I suddetti elementi della imputabilità dell'attività all'Amministrazione e delladiretta connessione dell'attività stessa con il fine pubblico sono palesementemancanti nella fattispecie in esame, in cui viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] sono staticontestati i reati di concussione (317 c.p.) e turbata liceità degli incanti (353,comma 2 c.p.) ossia il compimento di un’attività illecita al fine di perseguire unutile privato e indebito e un contrario al corretto, imparziale e disinteressatoagire della P.A.Da ciò discende che non è sufficiente l’esenzione da responsabilità penaleper fondare il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall’appellato.L’accoglimento dell’appello, in base al principio della ragione più liquida,esime dalla trattazione degli altri motivi».Numero registro generale 21166/2019Numero sezionale 4474/2025Numero di raccolta generale 8766/2026Data pubblicazione 08/04/2026Infine, va ribadito che nel giudizio civile l’esame della domanda di rimborsodelle spese sostenute dal pubblico amministratore per la difesa nel processopenale richiede una «autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte delgiudice di merito» (Cass., sez. I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056), proprio perchél’accoglimento della domanda non è effetto automatico del solo fattodell’assoluzione in sede penale.In conclusione, il ricorso è inammissibile.4. L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorsoincidentale tardivo (Cass., sez. V, ord. 22 giugno 2021, n. 17707; Cass., sez.III, 26 marzo 2015, n. 6077; Cass., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8105).5. Le spese processuali vengono regolate come da dispositivo in base alprincipio della soccombenza.6. Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato incapo al ricorrente principale (Cass., sez. V, ord. 22 giugno 2021, n. 17707). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensie in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 17dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli
Sentenza Cassazione n. 08766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris