CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/09/2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio della Cassazione, ha rigettato l'istanza con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la modifica del provvedimento di esecuzione pene concorrente emesso dal P.M. il 07/04/2022 per omesso computo del presofferto. Un primo provvedimento emesso dal G.E. in data 17 aprile 2022, era già stato annullato da questa Corte con sentenza sez. 1, n. 35470 del 1 luglio 2024. Giudicando in sede di rinvio, il G.I.P. di Messina, con provvedimento in data 14/02/2025, nuovamente respingeva l'istanza di rideterminazione delle pene concorrenti in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo corretto il computo riportato nel decreto di cumulo del pubblico ministero. In particolare, il giudice dell'esecuzione ricostruiva il trattamento sanzionatorio complessivamente eseguibile muovendo dalle pene indicate nei singoli titoli esecutivi risultanti dal certificato penale e, in particolare, dalla pena di anni undici di reclusione irrogata con sentenza n. 5/16 della Corte d'appello di Messina del 2016, nonché dalle ulteriori pene applicate con le successive sentenze del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Messina n. 7 del 2019 e n. 37 del 2021, pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nelle quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati già giudicati. In tale prospettiva, il giudice dell'esecuzione riteneva di dover considerare, con riferimento alle sentenze di patteggiamento, non già le pene complessivamente rideterminate in applicazione della continuazione, bensì i soli aumenti di pena ivi applicati a tale titolo, estrapolandoli dalla pena base originariamente inflitta con la sentenza della Corte d'appello del 2016 e procedendo quindi alla sommatoria delle singole pene e dei relativi incrementi; sulla base di tale operazione di cumulo, ha ritenuto correttamente effettuato lo scomputo del presofferto, comprensivo dei periodi di custodia cautelare e dei benefici di liberazione anticipata, ed ha individuato il termine finale dell'esecuzione alla data del 28 novembre 2025. La Corte di cassazione (Sez. 5, n. 27701 del 27/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288391 - 01) ha accolto il ricorso avanzato dalla difesa del condannato avverso il citato provvedimento, ritenendo erronea l'operazione di cumulo compiuta dal giudice dell'esecuzione. La Corte ha affermato che, in presenza di sentenze irrevocabili che abbiano già rideterminato la pena complessiva in applicazione della continuazione, il giudice dell'esecuzione è vincolato a tali determinazioni e non può procedere a una nuova ricostruzione del trattamento sanzionatorio mediante la separata considerazione delle pene originarie e dei singoli aumenti applicati a titolo di continuazione. 2La Corte ha, in particolare, precisato che le pene complessivamente rideterminate nelle sentenze di patteggiamento, pur presentando profili di criticità sotto il profilo del metodo di determinazione, erano divenute irrevocabili e, come tali, vincolavano il giudice dell'esecuzione, il quale avrebbe dovuto assumere tali pene come base di riferimento per lo scomputo del presofferto e per l'individuazione della pena residua e della decorrenza dell'esecuzione. 2. Con l'ordinanza oggi impugnata, il G.I.P. del Tribunale di Messina, in sede di rinvio, ha nuovamente respinto l'istanza formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Partendo dalla pena definitivamente inflitta con sentenza 37/21 del GIP Tribunale Messina, di nove anni, un mese e dieci giorni di reclusione (come già indicata nella sentenza rescindente), il G.E. ha detratto quattro mesi e ventinove giorni a titolo di presofferto in relazione al procedimento definito con sentenza 7/19 GUP Messina. Ha ritenuto invece di non poter detrarre, come invocato dalla difesa, il presofferto di tre anni e diciotto giorni di reclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha espiato in regime di custodia cautelare nell'ambito del procedimento definito con sentenza 5/16 «perché lo scomputo richiesto risulta essere stato operato dal [OSCURATO:PERSONA] della cognizione» (pag. 5). A tal proposito il G.E. ha specificato che la sentenza 37/21, nel ritenere la continuazione con i fatti già giudicati con sentenze 5/16 e 7/19, aveva stabilito/ per quest'ultima sentenza, un aumento di un mese e ventotto giorni di reclusione, pervenendo alla pena finale di otto anni, un mese e dieci giorni di reclusione; proseguiva il G.E. affermando che «l'aumento erogato in continuazione con la sentenza n. 7/19 avrebbe dovuto condurre alla pena finale complessiva di anni 11, mesi 1 e giorni 28 di reclusione. Invece, come si legge nella suddetta sentenza, il giudice ha rideterminato la pena complessiva in anni 8 mesi 1 e giorni 10 di reclusione, così operando in sede di cognizione, erroneamente, lo scomputo di anni 3 giorni 18 a titolo di presofferto per custodia cautelare». 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con il quale lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e), 665, 666, 671 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen., per manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata ed error in procedendo nella determinazione della pena da eseguire. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nel motivare l'impugnata ordinanza non ha applicato il principio di diritto sancito dalla suprema Corte di Cassazione nella sentenza rescindente; ed infatti la Corte di legittimità aveva chiaramente affermato che «i/ [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è vincolato alla complessiva determinazione della pena per i reati unificati nel vincolo della continuazione con la sentenza irrevocabile n. 37 del 32021, da porre come riferimento, ormai definitivo, per le detrazioni necessarie al fine della individuazione della data di cessazione dell'esecuzione delle pene concorrenti confluite nel cumulo. 2.1. Nel provvedimento impugnato, invece, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha estrapolato dalle sentenze n. 7 del 2019 e n. 37 del 2021 solo le quote di pena detentive applicate in aumento alla sanzione irrogata con la sentenza della Corte d'appello di Messina del 2016, disattendendo la complessiva rideterminazione in quella sede disposta, in tal modo incorrendo nella violazione denunciata». Ebbene, disattendendo il dictum cogente della suprema Corte, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha "inspiegabilmente" asserito che il presofferto della sentenza n. 5/16 della Corte di assise di appello di Messina del 01/07/2016, confluito per il riconoscimento della continuazione nella sentenza n. 37/2021, fosse stato "sconnputato" precedentemente dal giudice della cognizione. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, permanendo l'interesse in capo al ricorrente alla corretta determinazione del quantum di pena da espiare e della relativa decorrenza, anche qualora lo stesso nelle more avesse terminato di espiare la pena, in relazione ad eventuali profili rilevanti attinenti ai benefici penitenziari, alla possibilità di fruire della fungibilità o di rimedi risarcitori. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata non si conforma al principio di diritto vincolante enunciato dalla sentenza rescindente, reiterando l'errore già censurato in precedenza e ponendosi, per ciò solo, in contrasto con l'art. 627 cod. proc. pen. Invero, nella sentenza rescindente era stato sancito il principio per cui, in tema di esecuzione, qualora sia stato promosso incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti elaborato dal pubblico ministero e occorra accertare i periodi di presofferto al fine di determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice non può sciogliere la continuazione ritenuta nelle sentenze irrevocabili oggetto di esecuzione, sommando i singoli incrementi sanzionatori alle pene definitive già esecutive, ma deve attenersi alle pene complessivamente rideterminate nei provvedimenti passati in giudicato e, se necessario, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto (Sez. 5, n. 27701 del 427/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288391 - 01). Si era ulte..--riormente specificato in motivazione che, in presenza di sentenze irrevocabili che abbiano complessivamente rideterminato la pena in applicazione della continuazione, il giudice dell'esecuzione è vincolato a tali determinazioni, le quali, pur se affette da criticità sotto il profilo del metodo di calcolo - come indubitabilmente avvenuto nel caso che ci occupa -, restano intangibili in forza del giudicato e devono essere assunte quale base di riferimento sia per la formazione del cumulo sia per le detrazioni del presofferto. 3. Nel caso di specie, l'incidente di esecuzione ha ad oggetto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero in data 07/04/2022. Tale provvedimento è stato formato sulla base dei titoli esecutivi risultanti dal certificato penale e, in particolare, di tre sentenze irrevocabili poste in esecuzione, tra loro collegate dal riconoscimento del vincolo della continuazione. In sintesi, il cumulo del P.M. è stato costruito considerando: 1) la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 5/2016, irrevocabile il 18/04/2018, con la quale è stata inflitta la pena di anni undici di reclusione; 2) la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. di Messina n. 7/2019, che, riconosciuta la continuazione con i fatti già giudicati con la pronuncia sub 1), ha determinato una pena complessiva in anni otto, mesi uno e giorni dieci di reclusione; 3) la successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 37/2021 del Tribunale di Messina, che, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati nelle sentenze sub 1) e 2), ha irrogato un ulteriore aumento (pari a un anno di reclusione) e ha rideterminato la pena complessiva finale in anni nove, mesi uno e giorni dieci di reclusione. Scrive il G.E., nell'impugnato provvedimento (pag. 3) che «Deve subito chiarirsi che l'aumento irrogato in continuazione con la sentenza n. 7/2019 avrebbe dovuto condurre alla pena finale complessiva di anni 11, mesi uno e giorni 28 di reclusione. Invece, come si legge nella suddetta sentenza, il giudice ha rideterminato la pena complessiva in anni 8, mesi uno e giorni 10 di reclusione, così operando in sede di cognizione, erroneamente, lo scomputo di anni tre e giorni 18 a titolo di presofferto per custodia cautelare». In tale snodo si annida l'errore di diritto in cui cade il G.E., dal momento che confondendo i piani, della cognizione e dell'esecuzione, introduce un elemento del tutto distonico e radicalmente errato nella determinazione della pena espianda dal condannato. Prendendo atto, infatti, di un errore commesso in sede di cognizione, dal [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari di Messina (che, secondo il G.E., nel pronunciare la sentenza n. 7/2019, avrebbe "detratto" dalla pena irrogata il presofferto, emettendo tuttavia un dispositivo di sentenza che pacificamente reca l'indicazione della pena applicata5 ,al [OSCURATO:PERSONA] in otto anni, un mese e dieci giorni), ha ritenuto, del tutto erroneamente, a fronte di una sentenza passata in giudicato, di poter "sanare" l'errore, omettendo di detrarre dalla pena come rideterminata alla luce delle sentenze irrevocabili che hanno condannato il [OSCURATO:PERSONA], il presofferto dallo stesso patito, pari a tre anni e diciotto giorni. Tale operazione, come peraltro chiaramente già affermato dalla sentenza rescindente, è errata. La pena complessiva di anni nove, mesi uno e giorni dieci di reclusione, risultante dalla sentenza n. 37 del 2021 del G.I.P. di Messina - previa unificazione delle pene inflitte con le sentenze sub 1) e 2), è divenuta irrevocabile ed è, pertanto, insuscettibile di essere rimodulata o "corretta" in sede esecutiva attraverso il recupero di porzioni di pena che il giudice della cognizione abbia - correttamente o erroneamente - già considerato. Come espressamente affermato dalla sentenza rescindente, «va sottolineato come - in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti "in continuazione" con reati oggetto di accertamento irrevocabile - gli aumenti ex artt. 444 cod. proc. pen. dovessero essere disposti sulla pena definitiva cardinale (...) e non già sulla pena eseguibile, al netto del presofferto, poiché tale detrazione rileva nell'ambito del procedimento esecutivo, e non nella fase della cognizione»; ne consegue che «anche agli effetti della determinazione del cumulo delle pene esecutive, è su quelle sanzioni, ormai irrevocabili, che andava dedotto il presofferto e calcolato il termine di cessazione dell'esecuzione». Il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento oggi impugnato, pur dichiarando di porre a base del calcolo la pena definitiva risultante dalla sentenza n. 37 del 2021, ha tuttavia escluso lo scomputo del presofferto di anni tre e giorni diciotto, relativo alla custodia cautelare sofferta nel procedimento definito con sentenza n. 5 del 2016, assumendo che tale detrazione sarebbe già stata operata dal giudice della cognizione. Così facendo, il G.E. ha finito per attribuire rilievo, in sede esecutiva, a una pretesa operazione di scomputo compiuta in cognizione, in palese violazione del principio - anch'esso chiaramente esplicitato nella sentenza rescindente - secondo cui la detrazione del presofferto è istituto proprio ed esclusivo della fase esecutiva e non può essere surrettiziamente anticipata o "consolidata" nella determinazione della pena in sede di cognizione. In altri termini, una volta preso atto che la pena complessiva determinata con la sentenza irrevocabile n. 37 del 2021 costituisce l'unico dato giuridicamente rilevante ai fini dell'esecuzione, al giudice dell'esecuzione non residua alcun margine per negare lo scomputo del presofferto effettivamente sofferto, né per "recuperare" errori commessi dal giudice della cognizione, errori che - come già affermato dalla Corte di legittimità - non possono ridondare a danno del condannato in sede esecutiva. Del resto, la stessa Sez. 5, n. 27701 del 2025 ha espressamente chiarito 6che «siffatta complessiva rideterminazione (...) vincola, tuttavia, il giudice dell'esecuzione in forza dell'intangibilità del giudicato», con la conseguenza che ogni diversa operazione di cumulo o di detrazione si appalesa scorretta. 4. Ne deriva che l'ordinanza impugnata, reiterando l'impostazione già censurata e disattendendo il dictum cogente della sentenza rescindente, deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, affinché, in sede di rinnovato esame del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proceda a nuovo giudizio provvedendo alla formazione di un cumulo aggiornato e corretto (Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912-01), assumendo quale base di riferimento la pena complessivamente e irrevocabilmente rideterminata con la sentenza n. 37 del 2021 e operando su tale base lo scomputo integrale dei periodi di presofferto, al fine di determinare in via definitiva la pena residua da espiare e la relativa decorrenza. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M istà-el/a S, ena [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (,.:1u r,glp prima.Deposit3:.: la oggi R017`,4, ..... ..0 AP1-2-02-6 [OSCURATO:PERSONA] :.:AUDiZiARIO [OSCURATO:PERSONA] O IZIARIO 7