Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27946/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 224, comma 1, e 217, comnna 2,

I. fall.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il FALGARI deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il contrasto tra le risultanze del decreto di irreperibilità del 24 giugno 2019 e la positiva notifica ad esso imputato per l'udienza del 5 maggio 2020.

Lamenta in particolare l'imputato che, in omaggio al principio di effettività del diritto di difesa, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto effettuare ricerche non solo nei luoghi di cui all'art. 159 cod.proc.pen,, considerato che peraltro era emerso agli atti che egli era stato contattato telefonicamente dal curatore, e che, in ogni caso, una volta che egli era stato reperito, il rispetto dello stesso fondamentale diritto di difesa, avrebbe imposto il rinnovo della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen.

In difetto di ciò si sarebbe determinata una nullità incidente su tutti gli atti successivi del processo.

2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. tanto degli artt. 224, comma 1, n. 1, e 217, comma 2,

I. fall., quanto degli artt. 192 e 530 cod.proc.pen., in quanto il vizio processuale avrebbe inficiato anche la successiva istruttoria e la decisione.

2.3. L'imputato denuncia, mediante il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 224, comma 1, n. 1, e 217, comma 2,

I. fall., nonché degli artt. 2697 cod.civ. e 115 e 116 cod.proc.civ., con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., derivando dal vizio processuale anche l'inconfigurabilità della responsabilità nei confronti della parte civile.

2.4. Il ricorrente deduce, infine, con il quarto motivo, l'intervenuto decorso del termine prescrizione, prima della scadenza del termine per impugnare, in data 9 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono manifestamente infondati.

Occorre premettere che, sebbene la Corte territoriale abbia diffusamente motivato in ordine alla ritenuta validità del decreto di irreperibilità, il ricorrente omette di confrontarsi in modo puntuale con le relative argomentazioni, concentrando le proprie doglianze soprattutto sul fatto che, nonostante l'assenza dei presupposti per la pronuncia del decreto di irreperibilità, non sarebbe stata disposta, una volta che egli era stato reperito, la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

Orbene, posto che quanto rilevato sarebbe già sufficiente a determinare l'inammissibilità dei motivi proposti per carenza di specificità, sul primo e principale motivo (cui gli altri sono solo consequenziali), è nondimeno opportuno ricordare che, effettivamente, nella recente giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che è illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nell'incompletezza dell'attività di ricerca (ex aliis, Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197-01; Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Rv. 279984 - 01; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Rv. 265327 - 01).

Tali statuizioni si fondano sul più generale presupposto per il quale l'art. 159 cod. proc. pen. laddove indica i luoghi nei quali prioritariamente devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lascia salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, al lume del principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati.

Tuttavia nella fattispecie per cui è processo il decreto di irreperibilità è stato legittimamente emesso in quanto la diligenza richiesta al Pubblico Ministero nell'effettuare le predette ricerche non può spingersi al punto da ritenere lo stesso onerato di reperire un numero di telefono che non risulta agli atti pur ove emerga dagli stessi che un soggetto si sia messo in contatto con l'indagato, presumibilmente attraverso l'utenza telefonica.

Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure spiegate nei tre motivi di ricorso sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti per l'emissione di tale decreto.

2. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso preclude l'instaurazione del rapporto giuridico processuale anche ai fini della declaratoria di prescrizione del reato (cfr. Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01) maturata successivamente al deposito della sentenza impugnata.

3. - Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 224, comma 1, e 217, comnna 2, I. fall. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il FALGARI deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il contrasto tra le risultanze del decreto di irreperibilità del 24 giugno 2019 e la positiva notifica ad esso imputato per l'udienza del 5 maggio 2020. Lamenta in particolare l'imputato che, in omaggio al principio di effettività del diritto di difesa, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto effettuare ricerche non solo nei luoghi di cui all'art. 159 cod.proc.pen,, considerato che peraltro era emerso agli atti che egli era stato contattato telefonicamente dal curatore, e che, in ogni caso, una volta che egli era stato reperito, il rispetto dello stesso fondamentale diritto di difesa, avrebbe imposto il rinnovo della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. In difetto di ciò si sarebbe determinata una nullità incidente su tutti gli atti successivi del processo. 2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. tanto degli artt. 224, comma 1, n. 1, e 217, comma 2, I. fall., quanto degli artt. 192 e 530 cod.proc.pen., in quanto il vizio processuale avrebbe inficiato anche la successiva istruttoria e la decisione. 2.3. L'imputato denuncia, mediante il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 224, comma 1, n. 1, e 217, comma 2, I. fall., nonché degli artt. 2697 cod.civ. e 115 e 116 cod.proc.civ., con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., derivando dal vizio processuale anche l'inconfigurabilità della responsabilità nei confronti della parte civile. 2.4. Il ricorrente deduce, infine, con il quarto motivo, l'intervenuto decorso del termine prescrizione, prima della scadenza del termine per impugnare, in data 9 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono manifestamente infondati. Occorre premettere che, sebbene la Corte territoriale abbia diffusamente motivato in ordine alla ritenuta validità del decreto di irreperibilità, il ricorrente omette di confrontarsi in modo puntuale con le relative argomentazioni, concentrando le proprie doglianze soprattutto sul fatto che, nonostante l'assenza dei presupposti per la pronuncia del decreto di irreperibilità, non sarebbe stata disposta, una volta che egli era stato reperito, la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Orbene, posto che quanto rilevato sarebbe già sufficiente a determinare l'inammissibilità dei motivi proposti per carenza di specificità, sul primo e principale motivo (cui gli altri sono solo consequenziali), è nondimeno opportuno ricordare che, effettivamente, nella recente giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che è illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nell'incompletezza dell'attività di ricerca (ex aliis, Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197-01; Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Rv. 279984 - 01; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Rv. 265327 - 01). Tali statuizioni si fondano sul più generale presupposto per il quale l'art. 159 cod. proc. pen. laddove indica i luoghi nei quali prioritariamente devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lascia salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, al lume del principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati. Tuttavia nella fattispecie per cui è processo il decreto di irreperibilità è stato legittimamente emesso in quanto la diligenza richiesta al Pubblico Ministero nell'effettuare le predette ricerche non può spingersi al punto da ritenere lo stesso onerato di reperire un numero di telefono che non risulta agli atti pur ove emerga dagli stessi che un soggetto si sia messo in contatto con l'indagato, presumibilmente attraverso l'utenza telefonica. Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure spiegate nei tre motivi di ricorso sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti per l'emissione di tale decreto. 2. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso preclude l'instaurazione del rapporto giuridico processuale anche ai fini della declaratoria di prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01) maturata successivamente al deposito della sentenza impugnata. 3. - Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 27946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris