CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 21774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, con sentenza del 24/9/2020, ha accolto l'appello del Procuratore Generale e, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di ORISTANO in data 1/2/2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in riferimento alla specifica affermazione contenuta nella sentenza "incontestabile che la condotta descritta nel capo di imputazione abbia integrato gli artifizi e raggiri finalizzati all'induzione in errore della compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della stipula del contratto assicurativo in favore di [OSCURATO:PERSONA], suocero dell'imputato -entrambi coinvolti (anche con [OSCURATO:PERSONA] figlia di Luigi) in analoghe truffe commesse in danno della medesima compagnia assicuratrice- Pattribuibilità all'imputato dei fatti per cui è processo poggia su un quadro indiziario certamente assistito dai connotati di legge atti a sorreggere, oltre ogni ragionevole dubbio, il verdetto di colpevolezza a suo carico". Nel primo motivo la difesa rileva che l'affermazione sarebbe apodittica in quanto non si comprenderebbe quale sarebbe il "quadro indiziario" con specifico riferimento agli artifici e raggiri, cioè alla condotta materiale del reato. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in riferimento alla specifica affermazione che "sotto il profilo soggettivo, le modalità della condotta -quali sopra delineate- offrono adeguato riscontro del coefficiente psicologico del reato di truffa". Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di motivare quanto alla sussistenza del dolo in quanto non vi sarebbe in atti alcun elemento dal quale poter desumere che il ricorrente avesse consapevolezza anche solo di concorrere con il suocero alla commissione di una truffa in danno della compagnia di assicurazioni. Anche con riferimento a tale profilo, quindi, la motivazione non sarebbe adeguata e non risponderebbe alla necessità di rendere una motivazione rafforzata a fronte della precedente assoluzione. 2. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono esclusivamente alla completezza e alla logicità della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha adempiuto sia all'obbligo di sentire i testi, pure a fronte del giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato, sia a quello di rendere una motivazione rafforzata. Nella motivazione, infatti, i giudici hanno dato conto di avere proceduto a una valutazione completa di tutti gli elementi emersi, come le dichiarazioni rese nel corso della rinnovazione ed evidenziando in modo approfondito gli elementi ritenuti significativi che il giudice di primo grado aveva omesso di valorizzare.Quanto agli artifici e raggiri nella sentenza si evidenzia la falsità dei documenti utilizzati, i bollettini postali e l'attestato dell'agenzia, correttamente ritenuta idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'elemento materiale della truffa. Con lo specifico riferimento alla condotta posta in essere dal ricorrente -che ha trattato per l'acquisto dell'autovettura, ha consegnato i documenti del suocero, ha sollecitato l'autentica della firma, ha ricevuto l'autovettura e non ha corrisposto il prezzo- e al fatto che l'invio del fax è avvenuto da una utenza telefonica riferibile all'imputato, poi, la Corte territoriale ha dato adeguato e concreto conto anche degli elementi sui quali ha fondato la conclusione circa la consapevole partecipazione, quanto meno a titolo di concorso, del ricorrente. Elementi questi con i quali il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a riportare la conclusione del ragionamento ed affermando che questo sarebbe apodittico e non risulterebbe convincente. Sotto tale profilo, pertanto, ribadito che a questa Corte, in assenza di palesi illogicità, non riscontrabili nel caso di specie, non è consentito procedere a una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom