Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 34841/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24685-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 241/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 24685 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’accertamento di insussistenza del debito per contributi omessi alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2012; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dal professionista non fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 20.08.2013, data di scadenza del versamento dei contributi, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi, mentre la lettera, avente valore interruttivo, inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] era giunta al destinatario in data 30.07.2018; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con due motivi, cui non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA]; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5.con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- il professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con la legge 8 agosto 1995 nr.335, art.3, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2012, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il «secondo» termine di pagamento (id est: quello del 20.8.2013), stabilito per il versamento dei contributi, non costituiva un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva ma una «facilitazione onerosa di pagamento di un debito Ric. 2021 n. 24685 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -3- già maturato e scaduto» che, infatti, comportava l’obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi; 6.il motivo è fondato; 7.in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non èpresupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previsto dai d.P.C.M., (v.

Cass. nr.10273 del 2021, in relazione al pagamento dei contributi 2009, e plurime successive conformi) che nel tempo, hanno attuato, inconcreto, detto differimento; Ric. 2021 n. 24685 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -4- 9.nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 13.6.2013, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2013, n. 139, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione» [lett.a] «dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» [lett.b] (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei d.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v.

Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000);

10. in ordine al « doppio termine per il pagamento » (nel caso in esame: 8.7.2013 e 20.8.2013) la Corte ha anche chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019); Ric. 2021 n. 24685 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -5-

11. deriva che il termine di pagamento cui fare riferimento è quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2013; la sentenza va pertanto cassata;

12. l’accoglimento del primo mo tivo determina l’assorbimento del secondo che riguarda il quantum debeatur;

13. la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che, nel decidere nuovamente la controversia, farà applicazione dei principi anzidetti;

14. al gi udice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24685-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 241/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 24685 sez. ML -ud. 29-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’accertamento di insussistenza del debito per contributi omessi alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2012; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dal professionista non fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 20.08.2013, data di scadenza del versamento dei contributi, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi, mentre la lettera, avente valore interruttivo, inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] era giunta al destinatario in data 30.07.2018; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con due motivi, cui non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA]; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5.con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- il professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con la legge 8 agosto 1995 nr.335, art.3, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2012, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il «secondo» termine di pagamento (id est: quello del 20.8.2013), stabilito per il versamento dei contributi, non costituiva un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva ma una «facilitazione onerosa di pagamento di un debito Ric. 2021 n. 24685 sez. ML -ud. 29-09-2022 -3- già maturato e scaduto» che, infatti, comportava l’obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi; 6.il motivo è fondato; 7.in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non èpresupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previsto dai d.P.C.M., (v. Cass. nr.10273 del 2021, in relazione al pagamento dei contributi 2009, e plurime successive conformi) che nel tempo, hanno attuato, inconcreto, detto differimento; Ric. 2021 n. 24685 sez. ML -ud. 29-09-2022 -4- 9.nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 13.6.2013, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2013, n. 139, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione» [lett.a] «dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» [lett.b] (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei d.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000); 10. in ordine al « doppio termine per il pagamento » (nel caso in esame: 8.7.2013 e 20.8.2013) la Corte ha anche chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019); Ric. 2021 n. 24685 sez. ML -ud. 29-09-2022 -5- 11. deriva che il termine di pagamento cui fare riferimento è quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2013; la sentenza va pertanto cassata; 12. l’accoglimento del primo mo tivo determina l’assorbimento del secondo che riguarda il quantum debeatur; 13. la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che, nel decidere nuovamente la controversia, farà applicazione dei principi anzidetti; 14. al gi udice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila,