Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01134/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Fermo per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.) non è stato specificamente devoluto con l'atto di appello, ove, sul punto, si è unicamente chiesto di riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 del predetto art. 73, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Doglianza che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione adeguata (pp. 5 e 6 sent. app.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Fermo per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.) non è stato specificamente devoluto con l'atto di appello, ove, sul punto, si è unicamente chiesto di riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 del predetto art. 73, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Doglianza che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione adeguata (pp. 5 e 6 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01134/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris