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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07970/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Paganessi in quanto estinti per prescrizione e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Tironi era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di tre motoseghe. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che con l'atto di appello si era osservato che l'imputato aveva acquistato i beni oggetto delle ricettazioni sul sito "Subito.it" senza sapere che gli stessi erano oggetto di furto , circostanza che emergeva già dal verbale di perquisizione; la motivazione della Corte di appello era quindi illogica sia nella parte in cui affermava che Tironi non avrebbe potuto sottrarsi alla perquisizione, operata per il reato di furto di cui al capo a) (per il quale si era dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela), sia quando aveva osservato che Tironi non aveva documentato l'acquisito, posto che le transazioni sul sito "Subito.it" possono avvenire con metodi non tracciabili; il difensore segnala che le ricettazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si era estinta per prescrizione tra l'udienza svoltasi avanti la Corte di appello di Brescia ed il deposito delle motivazioni della sentenza, dovendosi reputare che la ricettazione si fosse consumata in epoca immediatamente successiva al furto. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione della ricettazione in danno di Paganessi in epoca precedente alla udienza tenutasi avanti alla Corte di appello, visto che si doveva ritenere che la ricettazione di fosse consumata in epoca immediatamente successiva al furto; la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la causa di estinzione del reato, che pure era stata eccepita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve osservare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) ) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che ("La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso reitera la censura già sostenuta in appello, sulla quale la Corte di appello ha evidenziato che non è stata fornita alcuna dimostrazione sul fatto che l'acquisto sarebbe stato effettuato tramite il sito "Subito.it", non avendo prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto affermato, né avendo precisato in che modo e per quale somma abbia acquistato le motoseghe oggetto di furto, per cui correttamente non sono state ritenute credibili le sue affermazioni in merito. 1.2 Quanto alla eccepita prescrizione, per le ricettazioni ai danni di Paganessi e di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ribadito il principio secondo cui "ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto" (Sez.2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; vedi anche Sez.1, sentenza n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365); pertanto, poiché il reato di furto ai danni di Paganessi era stato commesso 111 aprile 2012 e quello ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2012, i due reati di ricettazione devono essere dichiarati estinti per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed C 100,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione relativi ai furti commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il restante reato in anni due e mesi uno di reclusione ed C 600,00di multa Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Paganessi in quanto estinti per prescrizione e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Tironi era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di tre motoseghe. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che con l'atto di appello si era osservato che l'imputato aveva acquistato i beni oggetto delle ricettazioni sul sito "Subito.it" senza sapere che gli stessi erano oggetto di furto , circostanza che emergeva già dal verbale di perquisizione; la motivazione della Corte di appello era quindi illogica sia nella parte in cui affermava che Tironi non avrebbe potuto sottrarsi alla perquisizione, operata per il reato di furto di cui al capo a) (per il quale si era dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela), sia quando aveva osservato che Tironi non aveva documentato l'acquisito, posto che le transazioni sul sito "Subito.it" possono avvenire con metodi non tracciabili; il difensore segnala che le ricettazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si era estinta per prescrizione tra l'udienza svoltasi avanti la Corte di appello di Brescia ed il deposito delle motivazioni della sentenza, dovendosi reputare che la ricettazione si fosse consumata in epoca immediatamente successiva al furto. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione della ricettazione in danno di Paganessi in epoca precedente alla udienza tenutasi avanti alla Corte di appello, visto che si doveva ritenere che la ricettazione di fosse consumata in epoca immediatamente successiva al furto; la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la causa di estinzione del reato, che pure era stata eccepita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve osservare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) ) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che ("La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso reitera la censura già sostenuta in appello, sulla quale la Corte di appello ha evidenziato che non è stata fornita alcuna dimostrazione sul fatto che l'acquisto sarebbe stato effettuato tramite il sito "Subito.it", non avendo prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto affermato, né avendo precisato in che modo e per quale somma abbia acquistato le motoseghe oggetto di furto, per cui correttamente non sono state ritenute credibili le sue affermazioni in merito. 1.2 Quanto alla eccepita prescrizione, per le ricettazioni ai danni di Paganessi e di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ribadito il principio secondo cui "ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto" (Sez.2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; vedi anche Sez.1, sentenza n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365); pertanto, poiché il reato di furto ai danni di Paganessi era stato commesso 111 aprile 2012 e quello ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2012, i due reati di ricettazione devono essere dichiarati estinti per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed C 100,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione relativi ai furti commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il restante reato in anni due e mesi uno di reclusione ed C 600,00di multa Dichi
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