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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 08854/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per reati di cui all’art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/90, per aver detenuto diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico.L’art. 581 lett c) cod. proc. pen.richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, nel caso in disamina, l’asserto relativo alla sussistenza di vizio di motivazioneè soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen.quale causa di inammissibilità.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per reati di cui all’art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/90, per aver detenuto diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico.L’art. 581 lett c) cod. proc. pen.richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, nel caso in disamina, l’asserto relativo alla sussistenza di vizio di motivazioneè soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen.quale causa di inammissibilità. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08854/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris