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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2025

Cassazione n. 22963/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando erronea applicazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. e 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la pena.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd.

"patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. r DEPOSITATA La P es)d nte Maria ena 4 [OSCURATO:PERSONA] Don

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando erronea applicazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. e 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la pena. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. r DEPOSITATA La P es)d nte Maria ena 4 [OSCURATO:PERSONA] Don
Sentenza Cassazione n. 22963/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris