CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 25115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ..Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Mantova, quale giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla sentenza n. 19908 del 20 aprile 2022 della I sezione di questa Corte: a) ha dichiarato non esecutiva la sentenza di condanna emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aniello, dal Tribunale di Nocera il 28 aprile 2017, confermata con sentenza del 8 gennaio 2019 della Corte d'appello di Salerno, sospendendo l'esecuzione della stessa; b) ha respinto la richiesta di dichiarare non irrevocabili e, quindi, non esecutive, per invalidità del procedimento di notifica dell'estratto contumaciale: bl) la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 gennaio 2013 e b2) la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20 dicembre 2016, entrambe sempre concernenti il D'Aniello. Il Tribunale: quanto alla decisione sub bl), ha rilevato che, dopo un tentativo di notifica non andato a buon fine presso il domicilio di Scafati, corso Trieste, n. 7, per irreperibilità del destinatario, l'estratto contumaciale era stato notificato presso il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; l'estratto contumaciale della sentenza d'appello era stato ritualmente notificato il 15 luglio 2016, presso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il D'Aniello aveva eletto domicilio; quanto alla decisione sub b2), ha rilevato che l'estratto contumaciale della sentenza era stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale, per compiuta giacenza, presso la residenza di Scafati, via Acquavita, trav.Obelisco, 1 V/C, laddove la successiva notifica, in data 29 settembre 2017, ai sensi dell'art. 161 del codice di rito, presso il difensore, era ultronea e, pertanto, priva di rilievo. 2. Nell'interesse del D'Aniello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia violazione degli art. 627, 161, 171, 670, comma 1, cod. proc. pen. Si osserva: a) che il giudice del rinvio, per effetto della sentenza rescindente, era tenuto a verificare, esercitando i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., la rituale formazione del titolo esecutivo, per effetto della regolare notifica degli estratti contumaciali delle sentenze; b) che la decisione aveva ignorato le deduzioni difensive quanto alla mancanza in atti della documentazione attestante l'effettiva elezione di domicilio; che, con memoria del 20 gennaio 2023, la difesa aveva denunciato il palese contrasto fra i dati rilevabili dalla sentenza sub b1), laddove era stata depennata l'indicazione della residenza in [OSCURATO:PERSONA], n. 7, ed era stato aggiunto a penna "anzi, ai sensi dell'art. 161 cpp all'avv. [OSCURATO:PERSONA], e le notifiche nei confronti del D'Aniello: in particolare, risultava effettuato un tentativo di notifica il 2 settembre 2013 presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA], n. 7 ed eseguita una notifica presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; c) che neppure era stata acquisita l'elezione di domicilio, al fine di stabilire dove quest'ultimo dovesse essere collocato (se in corso Trieste, n. 7, se presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], se in via Acquavitari, trav. Obelisco, n. 1); d) che, ancora, non era emerso che l'agente postale, dopo il tentativo di notifica effettuato presso corso Trieste, n. 7, in Scafati, avesse posto in essere gli adempimenti di cui all'art. 9, ult. comma, I. n. 890 del 1982; e) che, pertanto, non era sussistente il presupposto richiesto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per procedere alla notifica presso il difensore. Con riguardo alla sentenza sub b2), si osserva: a) che neppure era stata acquisita la documentazione attestante l'effettiva elezione di domicilio dell'imputato nel procedimento penale; b) che l'annotazione dell'irrevocabilità della decisione aveva riguardo alla notifica del 29 settembre 2017, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore, quando era ormai decorso il termine per impugnare; c) che il tentativo di notifica dell'estratto contumaciale avvenuto il 23 maggio 2017, per temporanea assenza dell'imputato, presso la residenza in Scafati, via Acquavitari, trav. Obelisco, n. 1, non poteva far decorrere il termine di impugnazione, in mancanza di una irreperibilità definitiva, prima della notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Le doglianze proposte sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. A seguito dell'annullamento con rinvio del precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione - che aveva ritenute precluse le eccezioni sollevate a seguito dell'intervenuta conoscenza delle sentenze - e del rilievo della sentenza rescindente, per la quale la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale non tollera equipollenti, il Tribunale di Mantova ha operato gli accertamenti funzionali alle conclusioni sopra riassunte. Il ricorrente, gravato non da un onere dimostrativo, ma da quello di dedurre specificamente i fondamenti del vizio lamentato, non opera una specifica contestazione dei presupposti fattuali delle conclusioni del giudice, ma prospetta questioni meramente congetturali. In particolare, quanto alla sentenza sub bl), non viene sollevata alcuna contestazione quanto all'inidoneità del domicilio disponibile, con la conseguenza che la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., risulta assolutamente regolare. L'intestazione della sentenza non ha efficacia documentativa del domicilio eletto o dichiarato, con la conseguenza che era onere del ricorrente, a fronte di una notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dedurre le ragioni di invalidità, derivanti, ad es., dall'erroneità del riferimento al domicilio di corso Trieste, in Scafati, presso il quale la notifica era stata inutilmente tentata. Dal punto di vista del destinatario della notifica è poi irrilevante che l'agente postale, dopo il tentativo di notifica effettuato presso corso Trieste, n. 7, in Scafati, abbia o non posto in essere gli adempimenti di cui all'art. 9, ult. comma, I. n. 890 del 1982, dal momento che ciò che assume rilievo è l'impossibilità della notifica cui ha fatto seguito la notifica al difensore. Con riguardo alla sentenza sub b2), si osserva che, secondo il provvedimento impugnato, la notifica è avvenuta per compiuta giacenza dopo un tentativo operato presso la residenza del D'Aniello. In tale contesto non assume rilievo una - peraltro dedotta in termini ipotetici - elezione di domicilio, giacché di altro parla il provvedimento impugnato, con la conseguenza che sono inconferenti i rilievi dedicati ai presupposti di applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell