CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ciall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6049/16 in data 08/10/2021 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; rilevato che è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita la discussione della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udita la discussione della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (il primo) e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (il secondo) per il reato, così riqualificato, di cui agli artt. 393 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (utilizzo del metodo mafioso). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti due distinti ricorsi per cessazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, comma 2,192 cod. proc. pen. e 633 cod. pen. Già all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, l'originaria versione fornita dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non è stata ritenuta pienamente attendibile, tant'è che il Tribunale ha dovuto ammettere che le richieste economiche del Gravante, veicolate mediante l'intermediazione del Nobile„ non avevano ad oggetto pretese illegittime, ma un credito legittimo effettivamente vantato dal Gravante. Inoltre, la Corte territoriale, anziché analizzare le inconqruenze e contraddizioni relative al segmento del narrato relativo alla sussistenza di violenza o minaccia, si limita ad analizzare il racconto solo con riferimento al quadro complessivo, peraltro pacificamente ammesso anche dagli imputati. Peraltro, per superare le argomentazioni difensive, non basta affermare che effettivamente il Gravante incaricò il Nobile di perorare le proprie richieste economiche nei confronti del Cembalo, ma occorreva verificare se dagli atti risultava provato che l'intervento del Nobile fu realizzato utilizzando modalità vessatorie od intimidatorie capaci di coartare la volontà della persona offesa. In sede di gravame, si era evidenziato come il Cembalo non solo mirava a non pagare i canoni di affitto non versati al Gravante, ma aveva come specifico obiettivo quello di riuscire a concludere direttamente con la Regione Campania un contratto di fitto avente condizioni più vantaggiose rispetto a quelle concordate con il Gravante, in pratica spossessando quest'ultimo del fondo: ed è stato altresì accertato che solo dopo la presentazione della querela ed il conseguente arresto del Gravante, il Cembalo riuscì ad ottenere la stipula di un nuovo contratto di fitto direttamente con la Regione Campania. E, nell'atto di appello si evidenziavano tutta una serie di elementi di carattere sia deduttivo che oggettivo che, analizzati singolarmente e più complessivamente nel loro insieme, compromettevano in maniera radicale la ritenuta attendibilità del Cembalo. La sentenza impugnata, invece, non analizza affatto le argomentazioni difensive e propone un'analisi dell'attendibilità del teste assolutamente monca e formale, tanto da poter essere considerata apparente e, pertanto, inesistente. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 I. 203/1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen. A ben vedere, l'utilizzazione di un metodo intimidatorio tipico dell'associazione criminale viene desunta dall'utilizzo di quella medesima espressione che, nella prospettazione dei giudici di merito, integrerebbe anche la minaccia di per sé sola sufficiente per la configurabilità del reato: il Nobile, per conto del Gravante, di fronte al rifiuto del Cembalo di pagare quanto dovuto al suo creditore, avrebbe minacciato di riferire il tutto a "chi di dovere" a Casal di Principe. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Del tutto inopinatamente sono state negate le circostanze attenuanti generiche ed applicata una pena che si attesta sui massimi edittali, omettendo di tener conto che la condotta criminosa era stata spontaneamente interrotta dagli imputati, che la vicenda si sarebbe verificata in un unico ed isolato episodio, che l'espressione utilizzata non ha in alcun modo intimorito il Cembalo. In ogni caso, il giudizio !:;ull'estrema gravità della condotta appare una semplice petizione di principio. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il ricorso del Nobile reitera pedissequamente, anche nella forma grafica, i primi tre motivi del ricorso del Gravante, aggiungendovi una sola autonoma ulteriore doglianza (quarto motivo). 4.2. Invero, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. Del tutto inopinatamente è stato escluso il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 5380/15 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19/06/2015 con la quale il Nobile era stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e segnatamente per la partecipazione al sodalizio criminale dei casalesi, gruppo di Grazzanise capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un arco temporale che giunge fino a tutto il 2013. L'intervento che la Corte territoriale ha ritenuto aver posto in essere il Nobile deve considerarsi come assolutamente funzionale all'operatività ed alla vita del clan di appartenenza, anche avuto riguardo alla stretta coincidenza temporale e territoriale e alla natura del reato contestato. In ogni caso, non si era tenuto conto che la capacità di penetrazione in una data area territoriale del clan si misura proprio dalla capillarità del proprio controllo e dalla dimostrazione di poter intervenire in tutte le diverse attività e vicende economiche che lo caratterizzano. Infine, singolare è la contraddittoria scelta della Corte territoriale che, per un verso, ritiene la sussistenza dell'aggravante connessa all'utilizzazione di un metodo camorristico proprio in considerazione dell'appartenenza al clan da parte del Nobile e della notorietà di tale circostanza, e, per altro verso, esclude l'applicabilità della continuazione ritenendo la condotta estranea alle finalità ed alle attività del clan stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è generico, in quanto si limita ad una mera riproposizione delle censure difensive già oggetto di coerente e logica motivazione da parte della Corte territoriale. Peraltro, costituisce principio incontestato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa - pur quando, come nella specie, questa si sia costituita parte civile - costituisca una quaestio facti che trova riscontro nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere oggetto di rivalutazione nel giudizio di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di merito sia incorso in evidenti contraddizioni (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, nella quale si è affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone).La Corte territoriale ha correttamente motivato il proprio convincimento sulla base di riscontri che hanno confermato in maniera logicamente incontestabile l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Per il resto, il motivo introduce censure in fatto e riletture nel merito, non consentite in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione, dalla quale risulta la prova della consapevolezza da parte della persona offesa della spiccata attitudine intimidatoria del Nobile dovuta all'evocazione espressa del clan mafioso nelle affermazioni minatorie. Inoltre, per la prova della condizione di prossimità a circuiti delinquenziali, rilevante ai fini della circostanza aggravante in parola, peraltro ampiamente corroborata da riscontri esterni, non è necessaria una sentenza di condanna anteriore per il relativo delitto associativo, ma basta la mera evocazione dell'associazione e la sua idoneità concreta ad incidere causalmente sulle determinazioni del soggetto passivo. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, premesso che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti, come nella fattispecie, all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna ulteriore particolare ragione meritoria (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999-02). In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il princ:ipio affermato da questa Suprema Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (nella specie, assenza di elementi fattuali con valenza positiva e sintomatici di resipiscenza), a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). In particolare, si è condivisibilmente affermato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Per i primi tre motivi, identici a quelli presentati dall'altro ricorrente, si richiamano le valutazioni e le conclusioni espresse nei paragrafi 2.1., 2.2. e 2.3. del considerato in diritto. 3.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla mancata concessione del beneficio della continuazione. Con la sentenza richiamata dal ricorrente ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, il Nobile risulta essere stato giudicato come responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato all'associazione camorristica denominata clan dei Casalesi e precisamente al gruppo di Grazzanise capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], avente quale preminente finalità l'imposizione e la raccolta di estorsioni sul territorio. Facendo applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595) e riconoscendo come nella fattispecie il reato oggetto del presente procedimento "è espressione di una determinazione estemporanea ed autonoma rispetto alla partecipazione del Nobile al clan dei Casalesi", la Corte territoriale ha reso motivazione del tutto congrua e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i r