CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 49408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -,. premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Bari del 24 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di 3.500 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 659 cod. pen. e 727 comma 2 cod. pen., a lei ascritti perché, quale conduttrice di un immobile, ospitava un gran numero di cani di razze e taglie diverse in condizioni igienico-sanitarie deleterie, disturbando altresì le occupazioni e il riposo dei vicini e del proprietario dell'immobile condotto in locazione dall'imputata, ovvero [OSCURATO:PERSONA]; fatti accertati in Palo del Colle il 4 luglio 2018; preso atto che, con ordinanza del 20 giugno 2022, la Corte di appello di Bari ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificando come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso sentenza di condanna alla sola ammenda; ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente contesta il giudizio sulla configurabilità del reato contestato e comunque ne eccepisce la prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare, quanto al primo aspetto, che il giufice monocratico, all'esito di un'adeguata disamina delle fonti dimostrative raccolte, ha evidenziato che la presenza decine di cani presenti presso l'abitazione della ricorrente che abbaiavano a ogni ora del giorno e della notte, disturbava la serenità del vicinato e, in ordine al secondo profilo, che il fatto è stato contestato come accertato il 4 luglio 2018, epoca cui risale l'ultimo accesso della Polizia municipale che ha rilevato la presenza di 25 cani presso l'abitazione della ricorrente e il persistere della condotta illecita, per cui correttamente non è stata dichiarata la prescrizione del reato per cui si procede, pari a cinque anni, maturando il relativo termine massimo il 4 luglio 2023; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., è parimenti nnanifestatamente infondato, atteso che, pure in occasione del richiamato sopralluogo del 2018, sono state riscontrate le condizioni molto cagionevoli, tanto è vero che ne fu operato il sequestro, tranne che di una femmina restituita all'imputato a seguito della sua accorata richiesta, ma trovata poi morta in un sacchetto dopo poco tempo; osservato infine che il terzo motivo, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, è ugualmente manifestamente infondato, avendo il Tribunale ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo, "l'ostinata reiterazione" delle condotte illecite; 2, evidenziato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C