Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06582/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19874/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n.99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1409/2018 depositata il 18/12/2018, R.G. n. 895/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza di primo grado ha confermato la legittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. concessionaria di pubblicità, in data 1 ottobre 2012, a [OSCURATO:PERSONA] - dipendente dal settembre 1989 poi divenuta dirigente nel 1994, direttore generale dal 2003 e quindi, dal 2009 al 2012, amministratore delegato della società.

2. Il giudice di secondo grado, dopo aver accertato che correttamente era stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA], ha poi confermato la statuizione del Tribunale che aveva escluso che spettasse l'importo semestrale di C 102.000,00 per l'anno 2012 e la somma di C 16.000,00 richiesta per i mesi di ottobre e novembre 2012, confermando del pari la condanna della lavoratrice alla restituzione dell'importo percepito di C 72.000,00 ( C 8.000,00 al mese da gennaio a settembre 2012), sul rilievo che si trattava di somme che costituivano anticipazioni mensili sugli incentivi da erogare nel 2012 e che dall'istruttoria era emerso che per quell'anno il Presidente della società non li aveva autorizzati.

3. Al contrario il giudice di appello ha riconosciuto che era dovuta la somma di C 12.155,04, oltre accessori dalla scadenza al saldo, chiesta a titolo di differenze sul TFR in quanto le somme non erano contestate ed il Tribunale aveva trascurato di pronunciare sul punto.

4. Con riguardo agli importi chiesti per indennità sostitutiva di ferie non godute e per il preavviso, la Corte di merito ha accertato che, se tra le parti non era controverso il numero di giorni di ferie maturate e non godute, ciò su cui si discuteva era piuttosto la retribuzione da utilizzare quale parametro per il calcolo dell'indennità.

A tal proposito il giudice di appello ha accertato che nella misura base da prendere a parametro per la liquidazione non rientravano i benefits elencati nel ricorso dei quali non era stato allegato il controvalore.

Del pari sono stati esclusi gli incentivi del 2012 che, come accertato, non erano dovuti.

Quindi, fissato in C 15.675,54 l'importo della retribuzione base da utilizzare, ha accertato per indennità sostitutiva delle ferie era dovuta la somma di C 16.876,39; per indennità sostitutiva del preavviso l'importo di C 11.504,44.

Infine, ha stabilito che su tali somme dovevano essere corrisposti dalla maturazione del credito al saldo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis i. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del c.c.n.l. dei dirigenti di azienda del terziario della distribuzione e dei servizi e degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c,.

In relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., poi, ci si duole della violazione dell'art. 132 primo comma n.4 c.p.c..

6.1. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe accertato l'effettività della scelta operata dalla società la quale aveva licenziato la ricorrente dopo aver soppresso il posto di direttore generale ed accentrato i compiti in capo all'amministratore delegato.

Ad avviso della Venegoni la Corte di merito, con una motivazione del tutto apparente, avrebbe desunto la legittimità del recesso dalla formale soppressione della figura del direttore generale senza tuttavia verificare la strumentalità della soppressione per la sola finalità di sostituire la ricorrente.

In sostanza il giudice di appello non avrebbe svolto alcun approfondimento sull'esistenza di un risparmio derivato dalla riorganizzazione e la clatrice di lavoro, irrilevante la denunciata crisi aziendale, avrebbe agito con violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Secondo la ricorrente 'si sarebbe dovuta verificare sia l'effettività delle esigenze di riorganizzazione che l'incidenza sulla posizione soppressa.

Si sostiene infatti che se la Corte avesse proceduto a tale verifica avrebbe accertato che, in disparte la effettività dei singoli passaggi di fatto, con tale modalità si era preordinato il licenziamento.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1. La censura nel denunciare una carenza di motivazione assoluta che si risolverebbe addirittura in una violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. mira piuttosto ad una diversa e più favorevole lettura delle risultanze dell'istruttoria che non è consentita al giudice di legittimità.

Il giudice di appello non si è affatto sottratto all'accertamento della soppressione del posto occupato dall'odierna ricorrente ed anzi ha verificato che la ragione giustificativa del recesso, identific:ata nell'avvenuta soppressione della figura del direttore generale che non era stata poi successivamente ripristinata per essere stati i relativi poteri accentrati in capo all'amministratore delegato, non era sostanzialmente contestata nella ct sua fattualità.

Ha accertato che la riorganizzazione c'era stata, che il posto era stato soppresso e che tutte le funzioni già attribuite al direttore generale erano state concentrate nella persona dell'amministratore delegato.

Si tratta all'evidenza di scelta imprenditoriale che non può essere censurata dal giudice e come tale è stata valutata dalla Corte di appello, e già prima dal Tribunale.

7.2. Peraltro, la censura denuncia una violazione del contratto collettivo, in particolare degli artt. 31 e 36, e tuttavia non individua per quale aspetto le disposizioni invocate sarebbero state violate.

8. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 2120 e 2121 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c. per avere la Corte negato la spettanza per l'anno 2012 di somme che erano erogate con continuità dal 2008 senza che fosse in alcun modo risultato che l'erogazione delle somme fosse ancorata al conseguimento di uno specifico obiettivo.

9. Anche questo motivo non supera il filtro di ammissibilità della censura che è generica e non spiega affatto in che modo l'interpretazione data dalla Corte territoriale violi le disposizioni di legge denunciate.

Ancora una volta con un apprezzamento di fatto non sindacabile se non sotto il profilo, neppure denunciato, del vizio di motivazione la Corte di merito ha ben spiegato le ragioni per le quali l'emolumento erogato durante l'anno a titolo di anticipo di una componente meramente eventuale della retribuzione non solo non poteva essere ulteriormente corrisposta per gli ultimi due mesi di servizio ma doveva anzi essere restituita non essendo mai stata , come dovuto, autorizzata.

10. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione degli artt.13 comma 7, 33 e 36 del c.c.n.l. dirigenti aziende terziario e la falsa applicazione dell'art. 13 comma 5 dello stesso c.c.n.I., è ancora una volta inammissibile.

10.1. Premesso che la censura presenta profili di novità atteso che dalla lettura della sentenza non si evince affatto che la quest one della misura della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie dovesse essere quella di fatto incicata dall'art. 36 c.c.n.l. utilizzata invece per l'indennità di preavviso.

10.2. A ciò si aggiunga poi che comunque la ricorrente trascura di specificare sotto quale specifico profilo la Corte di appello avrebbe male interpretato le disposizioni collettive richiamate restando così del tutto generica la censura.

11. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in C 8.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19874/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n.99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1409/2018 depositata il 18/12/2018, R.G. n. 895/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza di primo grado ha confermato la legittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. concessionaria di pubblicità, in data 1 ottobre 2012, a [OSCURATO:PERSONA] - dipendente dal settembre 1989 poi divenuta dirigente nel 1994, direttore generale dal 2003 e quindi, dal 2009 al 2012, amministratore delegato della società. 2. Il giudice di secondo grado, dopo aver accertato che correttamente era stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA], ha poi confermato la statuizione del Tribunale che aveva escluso che spettasse l'importo semestrale di C 102.000,00 per l'anno 2012 e la somma di C 16.000,00 richiesta per i mesi di ottobre e novembre 2012, confermando del pari la condanna della lavoratrice alla restituzione dell'importo percepito di C 72.000,00 ( C 8.000,00 al mese da gennaio a settembre 2012), sul rilievo che si trattava di somme che costituivano anticipazioni mensili sugli incentivi da erogare nel 2012 e che dall'istruttoria era emerso che per quell'anno il Presidente della società non li aveva autorizzati. 3. Al contrario il giudice di appello ha riconosciuto che era dovuta la somma di C 12.155,04, oltre accessori dalla scadenza al saldo, chiesta a titolo di differenze sul TFR in quanto le somme non erano contestate ed il Tribunale aveva trascurato di pronunciare sul punto. 4. Con riguardo agli importi chiesti per indennità sostitutiva di ferie non godute e per il preavviso, la Corte di merito ha accertato che, se tra le parti non era controverso il numero di giorni di ferie maturate e non godute, ciò su cui si discuteva era piuttosto la retribuzione da utilizzare quale parametro per il calcolo dell'indennità. A tal proposito il giudice di appello ha accertato che nella misura base da prendere a parametro per la liquidazione non rientravano i benefits elencati nel ricorso dei quali non era stato allegato il controvalore. Del pari sono stati esclusi gli incentivi del 2012 che, come accertato, non erano dovuti. Quindi, fissato in C 15.675,54 l'importo della retribuzione base da utilizzare, ha accertato per indennità sostitutiva delle ferie era dovuta la somma di C 16.876,39; per indennità sostitutiva del preavviso l'importo di C 11.504,44. Infine, ha stabilito che su tali somme dovevano essere corrisposti dalla maturazione del credito al saldo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis i. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del c.c.n.l. dei dirigenti di azienda del terziario della distribuzione e dei servizi e degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c,. In relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., poi, ci si duole della violazione dell'art. 132 primo comma n.4 c.p.c.. 6.1. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe accertato l'effettività della scelta operata dalla società la quale aveva licenziato la ricorrente dopo aver soppresso il posto di direttore generale ed accentrato i compiti in capo all'amministratore delegato. Ad avviso della Venegoni la Corte di merito, con una motivazione del tutto apparente, avrebbe desunto la legittimità del recesso dalla formale soppressione della figura del direttore generale senza tuttavia verificare la strumentalità della soppressione per la sola finalità di sostituire la ricorrente. In sostanza il giudice di appello non avrebbe svolto alcun approfondimento sull'esistenza di un risparmio derivato dalla riorganizzazione e la clatrice di lavoro, irrilevante la denunciata crisi aziendale, avrebbe agito con violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Secondo la ricorrente 'si sarebbe dovuta verificare sia l'effettività delle esigenze di riorganizzazione che l'incidenza sulla posizione soppressa. Si sostiene infatti che se la Corte avesse proceduto a tale verifica avrebbe accertato che, in disparte la effettività dei singoli passaggi di fatto, con tale modalità si era preordinato il licenziamento. 7. Il motivo è inammissibile. 7.1. La censura nel denunciare una carenza di motivazione assoluta che si risolverebbe addirittura in una violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. mira piuttosto ad una diversa e più favorevole lettura delle risultanze dell'istruttoria che non è consentita al giudice di legittimità. Il giudice di appello non si è affatto sottratto all'accertamento della soppressione del posto occupato dall'odierna ricorrente ed anzi ha verificato che la ragione giustificativa del recesso, identific:ata nell'avvenuta soppressione della figura del direttore generale che non era stata poi successivamente ripristinata per essere stati i relativi poteri accentrati in capo all'amministratore delegato, non era sostanzialmente contestata nella ct sua fattualità. Ha accertato che la riorganizzazione c'era stata, che il posto era stato soppresso e che tutte le funzioni già attribuite al direttore generale erano state concentrate nella persona dell'amministratore delegato. Si tratta all'evidenza di scelta imprenditoriale che non può essere censurata dal giudice e come tale è stata valutata dalla Corte di appello, e già prima dal Tribunale. 7.2. Peraltro, la censura denuncia una violazione del contratto collettivo, in particolare degli artt. 31 e 36, e tuttavia non individua per quale aspetto le disposizioni invocate sarebbero state violate. 8. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 2120 e 2121 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c. per avere la Corte negato la spettanza per l'anno 2012 di somme che erano erogate con continuità dal 2008 senza che fosse in alcun modo risultato che l'erogazione delle somme fosse ancorata al conseguimento di uno specifico obiettivo. 9. Anche questo motivo non supera il filtro di ammissibilità della censura che è generica e non spiega affatto in che modo l'interpretazione data dalla Corte territoriale violi le disposizioni di legge denunciate. Ancora una volta con un apprezzamento di fatto non sindacabile se non sotto il profilo, neppure denunciato, del vizio di motivazione la Corte di merito ha ben spiegato le ragioni per le quali l'emolumento erogato durante l'anno a titolo di anticipo di una componente meramente eventuale della retribuzione non solo non poteva essere ulteriormente corrisposta per gli ultimi due mesi di servizio ma doveva anzi essere restituita non essendo mai stata , come dovuto, autorizzata. 10. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione degli artt.13 comma 7, 33 e 36 del c.c.n.l. dirigenti aziende terziario e la falsa applicazione dell'art. 13 comma 5 dello stesso c.c.n.I., è ancora una volta inammissibile. 10.1. Premesso che la censura presenta profili di novità atteso che dalla lettura della sentenza non si evince affatto che la quest one della misura della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie dovesse essere quella di fatto incicata dall'art. 36 c.c.n.l. utilizzata invece per l'indennità di preavviso. 10.2. A ciò si aggiunga poi che comunque la ricorrente trascura di specificare sotto quale specifico profilo la Corte di appello avrebbe male interpretato le disposizioni collettive richiamate restando così del tutto generica la censura. 11. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in C 8.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
Sentenza Cassazione n. 06582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris