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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01511/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo A) e 624-bis cod. pen. (capo B).

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 624 e 624-bis cod. pen., per difetto di prova circa la responsabilità dell'imputato; - art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli art. 62-bis (sul giudizio di bilanciamento) e 133 cod. pen. (sulla entità della pena).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. riguarda la violazione di disposizioni processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza.

Da tale novero esulano le norme sostanziali evocate dal ricorrente.

In ogni caso vengono dedotte questioni di fatto estranee al perimetro del giudizio di legittimità.

3.2. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

La doglianza sulla entità della pena inflitta è del tutto sfornita di elementi di critica a sostegno.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere,estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo A) e 624-bis cod. pen. (capo B). 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 624 e 624-bis cod. pen., per difetto di prova circa la responsabilità dell'imputato; - art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli art. 62-bis (sul giudizio di bilanciamento) e 133 cod. pen. (sulla entità della pena). 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. riguarda la violazione di disposizioni processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza. Da tale novero esulano le norme sostanziali evocate dal ricorrente. In ogni caso vengono dedotte questioni di fatto estranee al perimetro del giudizio di legittimità. 3.2. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La doglianza sulla entità della pena inflitta è del tutto sfornita di elementi di critica a sostegno. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere,estensore Il
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