CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Paoladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del 24 aprile 2026, con la quale la Difesa, ulteriormenteargomentando i motivi di ricorso, ha presentato motivi aggiunti e ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Paola quale giudicedell'esecuzione ha dichiarato inammissibile perché reiterativa di altra istanza,quella con la quale era stato chiesto nuovamente al giudice dell’esecuzione diescludere, con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei confronti diAlessio Ricco dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro indata 15 maggio 2012, la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3,d.P.R. n. 309 del 1990 per contrasto tra giudicati, sollevando, in subordine,questione di illegittimità costituzionale, invocando l’applicazione dell’art. 669 cod.proc. pen., in relazione al giudicato più favorevole, con interpretazione estensiva.Il ricorrente invoca l'applicazione, in via analogica, dell'art. 669, comma 1, cod.proc. pen., che imporrebbe, di fronte a più sentenze irrevocabili di condanna peril medesimo fatto, l'esecuzione di quella meno gravosa, a prescindere dallacircostanza che fossero, o meno, state pronunciate contro la stessa persona; edeccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale degli artt. 666 e ss. - conparticolare attenzione all'art. 669 cod. proc. pen. – 629, 630, 631 cod. proc.pen. ove fosse diversamente interpretato, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27terzo comma e 111 Cost., 6, 7, 3 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi principali(erronea interpretazione degli artt. 125, 666, 669 cod. proc. pen. 74, comma 3,TU Stup. – primo motivo; violazione di legge ed erronea interpretazione degliartt. 669, 629, 630, 631, cod. proc. pen., 3, 24, 27, 111 Cost., 6, 7, 3 CEDU –secondo motivo) nonché a motivi aggiunti con i quali si segnala: 1) che lacircostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, cit. ha natura oggettiva e chel’esclusione di questa, all’esito di rito ordinario, non può non ridondare a favoredei coimputati giudicati nel separato procedimento concluso con il ritoabbreviato, per i quali invece è stato applicato l’aumento di pena derivantedall’operatività di detta aggravante; 2) la contrarietà della interpretazione delgiudice dell’esecuzione al principio di eguaglianza, al diritto di difesa e alprincipio di legalità della pena di cui all’art. 27 Cost. e 7 CEDU; 3) l’illegittimitàcostituzionale degli artt. 669, 629, 630, 631 cod. proc. pen., nella parte in cuinon consentirebbero la rimozione di una circostanza aggravante fondata su unpresupposto di fatto smentito da successivi giudicati.Rilevato che il giudice dell’esecuzione, pur rilevando in via principalel’inammissibilità dell’istanza perché reiterativa, ha affrontato anche nel merito laquestione prospettata, ma il ricorso e i motivi aggiunti sopravvenuti attraverso latempestiva memoria non persuadono né introducono argomenti specifici circa ilfatto che sussisterebbe un adeguato novum rispetto al precedente pronunciatodel giudice dell’esecuzione nel senso del rigetto.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che con il primo provvedimento esecutivo era stataindicata la strada della revisione, richiesta proposta, senza esito favorevole, algiudice competente posto che la decisione relativa all’istanza di revisione si èespressa nel senso dell’inammissibilità di questa.Rilevato che detta decisione intervenuta medio tempore non integra unapprezzabile novum, né, in ogni caso, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sisono diffusi in una critica specifica sul punto, limitandosi a trattare nuovamente,nel merito, la questione di diritto agitata anche con il precedente incidente diesecuzione respinto.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, visto il contenuto dell’ordinanza costituente corpo unico,essendo stata emessa uno actu, che questo non è superato dalle censuresollevate, quanto alla rilevata preclusione la quale, secondo la giurisprudenzapacifica di questa Corte, sussiste ove l’istanza costituisca mera riproposizione diuna richiesta già rigettata, preclusione che, ovviamente, opera allo stato degliquestioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione: Sez. 1, n.19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 – 01).[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo, ampiamente ripreso e ulteriormenteargomentato nella memoria difensiva, che si prospetta una questione nonrilevante nel caso al vaglio posto che si riferisce in particolare all’art. 669,comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui la norma non consente l’estensioneanalogica al caso di giudizio abbreviato che ha un esito diverso da quello cui ègiunto l’esito del procedimento ordinario, quanto al riconoscimento di unacircostanza aggravante; questione che, dovrebbe, eventualmente, essereproposta nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a) cod.proc. pen., tenuto conto che il contrasto di giudicati, inter alios, è preso inconsiderazione dall'ordinamento unicamente mediante l'istituto della revisione,entro i limiti per esso disegnati la cui individuazione compete alla discrezionalitàlegislativa (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 – 01), oveammissibile (v. nel senso della inammissibilità della revisione della condanna infunzione del solo riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivolegato all'esclusione di un'aggravante, essendo il superamento del giudicatoragionevolmente consentito solo in presenza di elementi che conducano alproscioglimento: Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608-01; Sez.6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194-01; Sez. 1, n. 20470 del10/02/2015, Pelle, Rv. 263592-01).Rilevato, infatti, che Ricco è stato condannato, con il rito abbreviato, perpartecipazione ad associazione finalizzata al traffico composta da più di diecipersone, mentre nel parallelo giudizio ordinario sono stati riconosciutiresponsabili del medesimo reato solo due soggetti che, uniti a quelli condannatinel rito abbreviato e al netto delle pronunce di assoluzione, erano risultati pari an. otto partecipi, con conseguente esclusione, nella sede di cognizione ordinaria,della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, TU Stup. e che, dunque,la prospettata questione di illegittimità costituzionale attinge la decisione quantoalla pena irrogata al condannato, commisurata a un fatto le cui connotazioni, indiverso procedimento e nei confronti di altri imputati, sono state diversamentedelimitate con diretta incidenza sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA], in definitiva, che l’eccezione di illegittimità costituzionale che, nellasostanza, attinge l'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. non è rilevante per ilpresente procedimento di esecuzione posto che le descritte sentenze passate ingiudicato rileverebbero, a norma della citata disposizione, soltanto se adottatenei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto; ladisposizione non è, invece, applicabile in un caso - come quello prospettato dalricorrente nella specie - di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stessofatto, ma in procedimenti diversi per imputati diversi (Sez. 5, n. 633 del06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928-01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]