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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 33091/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Romania avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 marzo 2019, ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 648, 2 comma alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa, per aver acquistato o comunque ricevuto n. 56 CD musicali e n. 850 DVD contenenti opere cinematografiche illecitamente duplicate prive di bollino SIAE.

2. Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

3. Nella prima doglianza si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza in capo all'imputato dell'elemento A' - soggettivo del reato contestato.

Si sostiene che, in assenza di un accertamento tecnico idoneo ad asseverare l'illecita riproduzione dei contenuti dei supporti magnetici, non sarebbe stato possibile desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia agito nella consapevolezza della provenienza delittuosa del materiale in oggetto.

3. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la vicenda delittuosa in contestazione (accertata in data 24/04/2012) e l'altra "del medesimo tipo" accertata in data 29/08/2012.

In particolare si censura che l'esclusione sia avvenuta facendo erroneamente riferimento solo al tempo del commesso reato e in carenza di qualsivoglia accertamento circa l'identità del disegno criminoso.

4. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio ed in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche secondo il giudizio di prevalenza con le contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile

2. Il primo motivo relativo all'elemento soggettivo del reato è inammissibile in quanto generico perché ripropone le medesime doglianza già sollevate in appello senza tener conto dell'esaustiva motivazione fornita in quella sede.

La Corte d'appello ha, infatti, adeguatamente e logicamente ritenuto provato il fatto di reato evidenziando le caratteristiche dei supporti magnetici esposti sulla bancarella collocata in strada, masterizzati, sovrascrivibili, privi della serigrafia sul fronte e della etichettatura interna con copertine mere fotocopie di quelle originali e prive di contrassegno Siae.

A fronte di tali elementi, in maniera immune dai vizi logici lamentati, la Corte d'appello ha ritenuto assolutamente ininfluente la mancanza di uno specifico accertamento tecnico sull'originalità degli oggetti in contestazione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Nel rigettare la richiesta rinnovazione istruttoria la Corte ha rilevato la discontinuità temporale tra i reati e l'insufficienza della medesima tipologia a determinare la concessione del beneficio della continuazione.

A fronte di tali considerazioni il ricorrente si è limitato ad una censura generica non prospettando gli elementi dai quali la Corte d'appello avrebbe potuto desumere l'unicità del medesimo disegno criminoso.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

In relazione alla non concessione delle circostanze generiche, i giudici d'appello hanno affermato con percorso logico giuridicamente corretto l'impossibilità di applicazione delle suddette circostanze alla luce della inidoneità delle condizioni soggettive allegate dal ricorrente attesa la reiterazione di condotte illecite da parte dello stesso.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Romania avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 marzo 2019, ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 648, 2 comma alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa, per aver acquistato o comunque ricevuto n. 56 CD musicali e n. 850 DVD contenenti opere cinematografiche illecitamente duplicate prive di bollino SIAE. 2. Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 3. Nella prima doglianza si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza in capo all'imputato dell'elemento A' - soggettivo del reato contestato. Si sostiene che, in assenza di un accertamento tecnico idoneo ad asseverare l'illecita riproduzione dei contenuti dei supporti magnetici, non sarebbe stato possibile desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia agito nella consapevolezza della provenienza delittuosa del materiale in oggetto. 3. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la vicenda delittuosa in contestazione (accertata in data 24/04/2012) e l'altra "del medesimo tipo" accertata in data 29/08/2012. In particolare si censura che l'esclusione sia avvenuta facendo erroneamente riferimento solo al tempo del commesso reato e in carenza di qualsivoglia accertamento circa l'identità del disegno criminoso. 4. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio ed in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche secondo il giudizio di prevalenza con le contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile 2. Il primo motivo relativo all'elemento soggettivo del reato è inammissibile in quanto generico perché ripropone le medesime doglianza già sollevate in appello senza tener conto dell'esaustiva motivazione fornita in quella sede. La Corte d'appello ha, infatti, adeguatamente e logicamente ritenuto provato il fatto di reato evidenziando le caratteristiche dei supporti magnetici esposti sulla bancarella collocata in strada, masterizzati, sovrascrivibili, privi della serigrafia sul fronte e della etichettatura interna con copertine mere fotocopie di quelle originali e prive di contrassegno Siae. A fronte di tali elementi, in maniera immune dai vizi logici lamentati, la Corte d'appello ha ritenuto assolutamente ininfluente la mancanza di uno specifico accertamento tecnico sull'originalità degli oggetti in contestazione. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nel rigettare la richiesta rinnovazione istruttoria la Corte ha rilevato la discontinuità temporale tra i reati e l'insufficienza della medesima tipologia a determinare la concessione del beneficio della continuazione. A fronte di tali considerazioni il ricorrente si è limitato ad una censura generica non prospettando gli elementi dai quali la Corte d'appello avrebbe potuto desumere l'unicità del medesimo disegno criminoso. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. In relazione alla non concessione delle circostanze generiche, i giudici d'appello hanno affermato con percorso logico giuridicamente corretto l'impossibilità di applicazione delle suddette circostanze alla luce della inidoneità delle condizioni soggettive allegate dal ricorrente attesa la reiterazione di condotte illecite da parte dello stesso. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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