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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 40786/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 14 luglio 2020, riformava parzialmente, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di promozione dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte di bancarotta e altro (capo A), confermando nel resto, con riduzione di pena ad anni sei di reclusione, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, che aveva accertato la responsabilità penale del predetto anche in ordine alla bancarotta per distrazione e documentale nonché attraverso atti cagionanti il dissesto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo B) e [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C).

2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] constano di unico motivo il primo, proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e di tre motivi il secondo, proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

L'unico motivo del primo ricorso deduce vizio di motivazione.

Il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello di Bologna in quanto generica, non corredata di una motivazione che individui le condotte specificamente contestate al [OSCURATO:PERSONA], nonché delle prove che conducano a ritenerlo responsabile delle condotte a lui addebitate, in termini intercettazioni, testimonianze, messaggi e altro.

Quanto al capo C) la sentenza impugnata avrebbe rifer to solo che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a sottoscrivere un preliminare per l'acquisto di quote dell'azienda nell'anno 2009, rivendendole nel 2012, senza indicare le ragioni per cui il ricorrente sarebbe responsabile di tali condotte distrattive e in che forma abbia concorso con Folli, amministratore della società.

Quanto al capo B) analogamente non risulterebbe anche in questo caso il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le fonti di prova, quali condotte siano state poste in essere dal ricorrente.

Infine, apparente e generica risulterebbe la motivazione anche in merito alla quantificazione della pena, pur in presenza di un motivo specifico di appello.

4. Il secondo ricorso propone i seguenti motivi. 4.1 Il primo motivo deduce violazione degli artt. 458, :L2, lett. c), 16 cod. proc. pen.

Il ricorrente, ricostruendo le varie fasi processuali, rappresenta che a seguito del decreto di giudizio immediato, notificato solo a uno dei difensori, il Tribunale di Modena designato per il dibattimento disponeva rinnovarsi la notifica al difensore e, conseguentemente, l'imputato a mezzo del difensore munito di procura speciale proponeva istanza di rito abbreviato in data 23 aprile 2018 dinanzi al Tribunale.

Rileva il ricorrente che con memoria del 5 maggio 2018, inviata a mezzo pec, il 7 maggio 2018 l'imputato detenuto eccepiva, fra l'altro, l'incompetenza per territorio.

Il Tribunale con ordinanza trasmetteva gli atti al Gip perché decidesse sulla ammissione del rito.La censura attiene alla circostanza che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. consente all'imputato di formulare con la richiesta di rito abbreviato anche l'eccezione di incompetenza per territorio, mentre la Corte territoriale faceva riferimento all'art. 438 per ritenere non fondato il motivo di appello. 4.2 II secondo motivo deduce la violazione dell'art. 448, comma 5, cod. proc. pen., art.6 CEDU e comunque vizio di motivazione.

Il ricorrente censura la circostanza che la Corte di appello non abbia accolto il motivo relativo alla revoca della richiesta di giudizio abbreviato, che sarebbe stata formulata e recapitata dall'imputato in data 20 settembre 2018, sulla quale il G.u.p non avrebbe deciso all'udienza del 9 ottobre 2018, ammettendo invece il rito.

4.3. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 442, comma 1 -bis e 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.

Il ricorrente rappresenta che nel fascicolo del rito abbreviato siano mancanti atti del fascicolo per le indagini preliminari, mancanza della quale il ricorrente avrebbe avuto contezza solo dopo la sentenza di primo grado, a fronte di plurime istanze di accesso agli atti.

5. In data 17 dicembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la discussione orale per l'udienza del 14 gennaio 2022, che veniva aggiornata a seguito di difetto di notifica.

6. [OSCURATO:PERSONA] depositava poi memoria datata 8 luglio 2022 con la quale rappresentava che solo il 1 giugno 2022 erano stati restituiti dalla Guardia di Finanza, su disposizione del pubblico ministero, al [OSCURATO:PERSONA] gli atti sequestrati, che gli erano stati messi a disposizione dopo la sentenza di secondo grado.

7. All'udienza del 15 luglio 2022 il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disc plina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 1.05 del 2021, stante la pregressa richiesta.

8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

9. I difensori del ricorrente hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre esaminare in primo luogo i motivi di diritto processuale, in ragione del carattere logicamente preliminare. 2.1 Va premesso che dal verbale dell'udienza dibattimentale del 22 maggio 2018, a seguito del decreto di giudizio immediato, l'imputato, detenuto per altra causa, interpellato dal Presidente dichiarava di essere al corrente dell'intervenuto deposito da parte dei difensori in cancelleria in data 23 aprile 2018 dell'istanza di giudizio abbreviato.

All'udienza del 5 giugno 2018, presente ancora l'imputato, il difensore sollecitava la decisione in ordine all'accesso agli atti e alle altre eccezioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] con la propria nota del 5 maggio 2018, pervenuta dall'istituto ove lo stesso era detenuto.

L'imputato, però, a quel punto rinunciava alle eccezioni proposte a mezzo della nota predetta e confermava l'istanza di rito abbreviato.

A quel punto correttamente il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al G.i.p. per decidere sull'istanza di rito abbreviato.

La difesa allega poi al ricorso (all. n. 6) istanza di [OSCURATO:PERSONA] con la quale lo stesso chiedeva al G.i.p. annullarsi il rito abbreviato predisposto.

Il G.i.p. in data 24 settembre 2018 si riservava di provvedere in udienza, già prefissata per il 9 ottobre 2018.

Tanto premesso all'udienza del 9 ottobre 2018 [OSCURATO:PERSONA], presente, avanzava istanza di rinvio per prendere visione di tutti gli atti del procedimento, mentre il difensore chiedeva differirsi la trattazione per concomitante impegno professionale.

Il G.i.p. ammetteva il giudizio abbreviato e rinviava per la discussione, stante l'impedimento professionale, al 19 gennaio 2019. 2.2 E bene, in ordine al motivo indicato al punto 4.1 del Ritenuto in fatto, effettivamente fu formulata dall'imputato eccezione di incompetenza per territorio a mezzo di una memoria datata 5 maggio 2018.

A riguardo deve però rilevare questo Collegio come correttamente la Corte di appello abbia evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva formulata con allegata comunicazione dal carcere, ha rinunciato ad ogni eccezione all'udienza del 5 giugno 2018, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, facendo riferimento proprio alla nota del 5 maggio 2018.

Pertanto, pur se astrattamente era formulabile l'eccezione di incompetenza territoriale con la richiesta di giudizio abbreviato a seguito di rito immediato, come previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., in concreto [OSCURATO:PERSONA] vi ha rinunciato e all'udienza fissata dinanzi al G.ip. per l'ammissione del rito abbreviato non l'ha reiterata.

Per altro, se pure l'eccezione di incompetenza per territorio è stata nuovamente formulata dai difensori del [OSCURATO:PERSONA] in sede di discussione del rito abbreviato, all'udienza del 26 marzo 2019, la stessa risultava tardiva, in quanto in tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente e solo con la richiesta di definizione con rito abbreviato: infatti l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica solo la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Yasinski, Rv. 281902 - 01; Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, Maiuolo, Rv. 280845 - 01).

Pertanto il motivo è manifestamente infondato.

2.3. Quanto al motivo di cui al punto 4.2 deve rilevarsi che nell'ambito del rito abbreviato a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato, la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017 Medina, Rv. 270563 - 01; Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Hotova, Rv. 269892 - 01; Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708 - 01).

In vero, nel caso in esame il decreto di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato è datato 11 giugno 2018 e la richiesta al G.i.p. di revoca della richiesta di rito abbreviato perviene successivamente, in data 20 settembre 2018.

Anche a voler considerare altra nota dell'imputato dal carcere del 22 giugno 2018, pure allegata ai ricorsi, della quale non si ha contezza se sia giunta alla cancelleria del G.i.p., comunque si tratterebbe di una istanza tardiva rispetto al decreto di fissazione dell'udienza.

Pur volendo aderire all'orientamento maturato in ordine al rito abbreviato conseguente a udienza preliminare, che ritiene l'istanza di giudizio abbreviato revocabile fino alla ordinanza di ammissione del rito — Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01 — nel caso in esame all'udienza, prima della ammissione del rito abbreviato con la relativa ordinanza, né [OSCURATO:PERSONA] né il difensore hanno reiterato la revoca dell'istanza di rito abbreviato, cpsicchè il G.u.p. ha proceduto all'ammissione del rito.

Pertanto anche questo motivo è manifestamente infondato.2.4 Il terzo motivo indicato al par. 4.3 lamenta l'assenza di atti delle indagini preliminari dal fascicolo del rito abbreviato: la Corte di merito aveva ritenuto infondato il motivo, rappresentando per un verso che la decisione del primo giudice scaturisse da «valutazioni che muovono da esiti istruttori ulteriori e diversi rispetto a quelli del cui indebito utilizzo l'appellante si duole, così da negarsi al materiale probatorio controverso indole determinante ai fini della decisione», aggiungendo come fosse ben possibile da parte della sentenza di primo grado « il richiamo ad atti di indagine contenuti nel procedimento dal quale è stata separata la posizione dell'appellante, richiamati dal Gip in sede cautelare e come tali ben conosciuti all'imputato e al difensore».

A fronte di tale motivazione la difesa del ricorrente riproduce e richiama il motivo già formulato in appello, con il quale, in sostanza, si elencavano gli atti mancanti, dichiarati presenti nell'originario fascicolo di indagine e ritenuti non transitati nel fascicolo del giudizio immediato e poi del rito abbreviato, che, si legge nell'atto di appello, «si offrono in produzione (verranno allegati separatamente dopo l'inoltro del presente atto) chiedendone l'acquisizione come atti probatori necessari per il presente giudizio, previa ordinanza dispositiva, di riapertura ed integrazione istruttoria».

In sostanza la difesa evidenziava di avere la disponibilità degli atti mancanti tanto da poterli allegare.

D'altro canto che la difesa avesse da subito contezza e disponibilità degli atti, dei quali lamentava l'assenza nel fascicolo, lo si trae anche dalla circostanza che con la memoria depositata all'udienza del 26 marzo 2019 dinanzi al G.u.p., in occasione della discussione in sede di rito abbreviato, enumerava un elenco esemplificativo degli atti mancanti, pur se poi sia nelle conclusioni rassegnate con quella memoria e in quelle riportate in verbale non se ne chiedeva l'acquisizione e nessuna invalidità o decisività degli atti mancanti veniva eccepita a riguardo.

Tale premessa consente a questa Corte di rilevare come, a fronte della effettiva cognizione degli atti, la censura ora formulata, nonché quella già formulata in appello, risulti generica.

In effetti la specificità deve caratterizzare anche i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", in quanto l'atto di impugnazione deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014 - dep. 10/09/2014, Alfieri, Rv. 261650).

Nel caso in esame già dal motivo di appello non emergeva la rilevanza e la decisività degli atti dei quali si chiedeva l'acquisizione, limitandosi l'appellante a rappresentare genericamente il pregiudizio per le possibilità difensive e a dedurre una ritenuta nullità.

Tale deficit di specificità risultava in vero assolutamente evidente a fronte della sentenza di primo grado che, invece, rappresentava in dettaglio le ragioni della responsabilità penale dell'attuale ricorrente.

In tal senso, quindi, l'appello sul punto della assenza di atti processuali, al pari del ricorso per cassazione, doveva ritenersi inammissibile per difetto di specificità del motivo, in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, stante la specificità con cui le predette ragioni erano state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201).

Tale genericità si ripropone anche con il motivo ora in esame, che avrebbe per altro richiesto un onere di allegazione da parte del ricorrente degli atti dei quali lamentava l'assenza, cosicchè si vede anche in caso di difetto di autosufficienza.

Considerato che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 30/01/2020, Rumbo, Rv. 278583 - 02), il che ben può estendersi anche al rito abbreviato che si avvale degli atti di indagine, deve evidenziarsi come, in tema di ricorso per cassazione, sia onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità o l'invalidità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328).

Quanto fin qui rilevato, in ordine alla inammissibilità del motivo, vale anche in ordine a ulteriore documentazione sottoposta a sequestro nel corso delle indagini — della cui rilevanza e decisività in modo specifico comunque nulla viene prospettato — che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] richiama nella memoria datata 8 luglio 2022: tale documentazione veniva restituita al [OSCURATO:PERSONA] in data 1 giugno 2022, e però era fin dal 14 maggio 2020 a disposizione dell'imputato, che la rifiutava chiedendone una copia informatica (cfr. all. 3 in atti, nota della Guardia di Finanza del 16 giugno 2020).

E bene la sentenza di appello è successiva alla messa a disposizione della documentazione, in quanto interviene il 14 luglio 2020, cosicchè l'attuale ricorrente era nella piena facoltà di poter accedere alla documentazione per poter esercitare il diritto di difesa anche in sede di giudizio di appello, rinunciando per libera scelta a tale facoltà, senza che ciò possa integrare alcuna lesione del diritto di difesa.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo, già viziato nella sua formulazione in appello.

3. Quanto all'unico motivo del primo ricorso, lo stesso è inammissibile per genericità e aspecificità, oltre che per manifesta infondatezza. 3.1 A ben vedere a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha richiamato le ragioni della sentenza che acclarava la responsabilità in primo grado, operando un necessario riepilogo delle risultanze probatorie e così introducendo il riepilogo dei motivi di gravarne. 3.2 Deve invece rilevarsi in parte l'aspecificità del motivo di ricorso, che propone censure mai rappresentate in appello.

E' così i punti 4) dei motivi di appello, che si leggono al fol. 14 e 15 della sentenza impugnata, inerenti la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], si riferiscono al delitto associativo, per il quale il motivo è stato accolto dalla Corte di appello con l'annullamento in ordine alla contestazione associativa; quanto alla bancarotta [OSCURATO:SOCIETA] del capo B), la censura ora rivolta in ordine alla documentazione oggetto della bancarotta documentale non risulta proposta in appello (cfr. fol. 7 e s. del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e foll. 14 e 15 della sentenza impugnata); anche la censura relativa al capo C) per la bancarotta TEC inerente la sottoscrizione di un preliminare per l'acquisto di quote di azienda nell'anno 2009, cui seguiva il definitivo nel 2012 e la cessione dopo 25 giorni, come anche del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a Folli amministratore della TEC, non vi è traccia nei motivi di appello riportati al fol. 15 della sentenza impugnata (le censure riportate riguardavano invece la circostanza che il debito provenisse da una contestazione della Agenzia delle Dogane della quale [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva, che l'unica cessione di credito fosse quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cambio di beni inventariati, che [OSCURATO:PERSONA] mai ebbe a prelevare dai conti della TEC).

Essendo queste le censure proposte con il ricorso ora in esame, deve evidenziarsi come si tratti di motivi assolutamente inediti e quindi aspecifici, dunque inammissibili, perché le doglianze non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di I,' inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria o manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 3.3 Diversamente il motivo inerente l'esclusione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il capo B) per SNT, in quanto lo stesso non era amminist-atore, di diritto o di fatto, all'epoca delle condotte o quando sono maturati i debiti, avendo iniziato a gestire la società solo nel 2015, risulta formulato anche in appello.

Non di meno, però, la censura ora proposta risulta generica, non valutando che la Corte di appello ha ritenuto sussistente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] perché amministratore di fatto anche della SNT [OSCURATO:SOCIETA] — società della quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva le credenziali bancarie e dei codici Pin, così potendo disporre del relativo patrimonio— in favore della quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva disposto l'affitto dell'azienda che costituiva unico fattore produttivo di reddito, senza alcuna giustificazione economica, per quanto riferito dal curatore (foll. 21 e 22 della sentenza impugnata).

Inoltre la Corte di merito ha anche chiarito con motivazione congrua e razionale che per i capi B) e C) il ruolo di amministratore di fatto per la TEC e la SNT del [OSCURATO:PERSONA] (foll. 24 e ss. della sentenza) sia da trarsi dalle dichiarazioni rese in cinque interrogatori da [OSCURATO:PERSONA], che accusava [OSCURATO:PERSONA] di gestire le due società, di aver concluso il contratto di affitto per 'svuotare' la [OSCURATO:SOCIETA] e cercare di salvare la [OSCURATO:SOCIETA], come anche che TEC rientrasse dal 2010 fra le società, innumerevoli, delle quali [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto.

In tal senso la Corte di appello richiama e condivide la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e ne individua i risc:ontri: [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2009 1'80% delle quote di TECMA, poi divenuta TEC; la documentazione amministrativa e contabile esibita dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio; il rinvenimento di assegni intestati alla SNT [OSCURATO:SOCIETA] e delle credenziali dei conti nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA]; il rinvenimento della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni intercettate e intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, nel caso in esame si verte in tema di cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Infatti, proprio richiamando la sentenza di primo grado, in ordine alla amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte bolognese introduce il dato che il capitale della stessa era stato interamente versato dalla SMC Holding, Sri, amministrata proprio da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 4), che la [OSCURATO:SOCIETA] veniva trasferita in fase di irreparabile dissesto proprio presso la medesima sede della SMC Holding (fol. 6), che aveva erogato prestiti nei confronti di altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 7), senza alcuno spostamento di merci, e così via, tanto da potersi parlare di un 'sistema [OSCURATO:PERSONA]' teso a svuotare le società in dissesto per trasferire le risorse ad altre proprie società.

A fronte di tale motivazione, congrua, non generica ma assolutamente specifica, sono i motivi del ricorso in esame a risultare del tutto generici, oltre che manifestamente infondati, in quanto dall'esame della sentenza impugnata emerge con evidenza il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto, in sintonia e anche con ben più significativa capacità gestoria rispetto a quella minimale richiesto dal consolidato orientamento di questa Corte, per cui è amministratore di fatto non chi eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma quantomeno un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società (Sez. 5, n. 35346 del 20 giugno 2013, Tarantino, Rv. 256534).

Si tratta di una valutazione del tutto incontestata in modo specifico dai ricorsi, che risulta oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, perché sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5, n. 8479/17 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101). 3.4 Quanto al motivo afferente il trattamento sanzionatorio, la Corte di merito con motivazione adeguata rappresenta come l'entità della pena superiore al minimo sia giustificata dalla gravità delle condotte, dal contesto di sistematica delittuosa gestione delle compagini sociali, destinate al fallimento in danno del ceto creditorio, con profitto personale tramite il salvataggio di altre società a scapito di quelle fallite.

Si tratta di una motivazione più che adeguata quanto ai parametri dell'art.133 cod. pen. poiché, discostandosi dal minimo edittale, la Corte ha dato ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, risultando per altro il parametro valutativo desumibile dal testo della sentenza anche nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Quanto alla censura in ordine alla continuazione e alla individuazione del delitto più grave, il rinvio alla sentenza di primo grado evidenzia come delitto più grave sia quello di bancarotta di cui al capo B), da aumentarsi per il delitto di cui al capo C): pertanto la Corte di appello ha chiarito anche questo profilo, dando conto del singolo aumento, in sintonia con il principio affermato dalle Sezioni Unite — Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — che richiedono la scansione per ogni delitto dell'aumento della pena.

Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 14 luglio 2020, riformava parzialmente, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di promozione dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte di bancarotta e altro (capo A), confermando nel resto, con riduzione di pena ad anni sei di reclusione, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, che aveva accertato la responsabilità penale del predetto anche in ordine alla bancarotta per distrazione e documentale nonché attraverso atti cagionanti il dissesto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo B) e [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C). 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] constano di unico motivo il primo, proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e di tre motivi il secondo, proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. L'unico motivo del primo ricorso deduce vizio di motivazione. Il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello di Bologna in quanto generica, non corredata di una motivazione che individui le condotte specificamente contestate al [OSCURATO:PERSONA], nonché delle prove che conducano a ritenerlo responsabile delle condotte a lui addebitate, in termini intercettazioni, testimonianze, messaggi e altro. Quanto al capo C) la sentenza impugnata avrebbe rifer to solo che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a sottoscrivere un preliminare per l'acquisto di quote dell'azienda nell'anno 2009, rivendendole nel 2012, senza indicare le ragioni per cui il ricorrente sarebbe responsabile di tali condotte distrattive e in che forma abbia concorso con Folli, amministratore della società. Quanto al capo B) analogamente non risulterebbe anche in questo caso il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le fonti di prova, quali condotte siano state poste in essere dal ricorrente. Infine, apparente e generica risulterebbe la motivazione anche in merito alla quantificazione della pena, pur in presenza di un motivo specifico di appello. 4. Il secondo ricorso propone i seguenti motivi. 4.1 Il primo motivo deduce violazione degli artt. 458, :L2, lett. c), 16 cod. proc. pen. Il ricorrente, ricostruendo le varie fasi processuali, rappresenta che a seguito del decreto di giudizio immediato, notificato solo a uno dei difensori, il Tribunale di Modena designato per il dibattimento disponeva rinnovarsi la notifica al difensore e, conseguentemente, l'imputato a mezzo del difensore munito di procura speciale proponeva istanza di rito abbreviato in data 23 aprile 2018 dinanzi al Tribunale. Rileva il ricorrente che con memoria del 5 maggio 2018, inviata a mezzo pec, il 7 maggio 2018 l'imputato detenuto eccepiva, fra l'altro, l'incompetenza per territorio. Il Tribunale con ordinanza trasmetteva gli atti al Gip perché decidesse sulla ammissione del rito.La censura attiene alla circostanza che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. consente all'imputato di formulare con la richiesta di rito abbreviato anche l'eccezione di incompetenza per territorio, mentre la Corte territoriale faceva riferimento all'art. 438 per ritenere non fondato il motivo di appello. 4.2 II secondo motivo deduce la violazione dell'art. 448, comma 5, cod. proc. pen., art.6 CEDU e comunque vizio di motivazione. Il ricorrente censura la circostanza che la Corte di appello non abbia accolto il motivo relativo alla revoca della richiesta di giudizio abbreviato, che sarebbe stata formulata e recapitata dall'imputato in data 20 settembre 2018, sulla quale il G.u.p non avrebbe deciso all'udienza del 9 ottobre 2018, ammettendo invece il rito. 4.3. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 442, comma 1 -bis e 178, lett. b) e c) cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che nel fascicolo del rito abbreviato siano mancanti atti del fascicolo per le indagini preliminari, mancanza della quale il ricorrente avrebbe avuto contezza solo dopo la sentenza di primo grado, a fronte di plurime istanze di accesso agli atti. 5. In data 17 dicembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la discussione orale per l'udienza del 14 gennaio 2022, che veniva aggiornata a seguito di difetto di notifica. 6. [OSCURATO:PERSONA] depositava poi memoria datata 8 luglio 2022 con la quale rappresentava che solo il 1 giugno 2022 erano stati restituiti dalla Guardia di Finanza, su disposizione del pubblico ministero, al [OSCURATO:PERSONA] gli atti sequestrati, che gli erano stati messi a disposizione dopo la sentenza di secondo grado. 7. All'udienza del 15 luglio 2022 il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disc plina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 1.05 del 2021, stante la pregressa richiesta. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 9. I difensori del ricorrente hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre esaminare in primo luogo i motivi di diritto processuale, in ragione del carattere logicamente preliminare. 2.1 Va premesso che dal verbale dell'udienza dibattimentale del 22 maggio 2018, a seguito del decreto di giudizio immediato, l'imputato, detenuto per altra causa, interpellato dal Presidente dichiarava di essere al corrente dell'intervenuto deposito da parte dei difensori in cancelleria in data 23 aprile 2018 dell'istanza di giudizio abbreviato. All'udienza del 5 giugno 2018, presente ancora l'imputato, il difensore sollecitava la decisione in ordine all'accesso agli atti e alle altre eccezioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] con la propria nota del 5 maggio 2018, pervenuta dall'istituto ove lo stesso era detenuto. L'imputato, però, a quel punto rinunciava alle eccezioni proposte a mezzo della nota predetta e confermava l'istanza di rito abbreviato. A quel punto correttamente il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al G.i.p. per decidere sull'istanza di rito abbreviato. La difesa allega poi al ricorso (all. n. 6) istanza di [OSCURATO:PERSONA] con la quale lo stesso chiedeva al G.i.p. annullarsi il rito abbreviato predisposto. Il G.i.p. in data 24 settembre 2018 si riservava di provvedere in udienza, già prefissata per il 9 ottobre 2018. Tanto premesso all'udienza del 9 ottobre 2018 [OSCURATO:PERSONA], presente, avanzava istanza di rinvio per prendere visione di tutti gli atti del procedimento, mentre il difensore chiedeva differirsi la trattazione per concomitante impegno professionale. Il G.i.p. ammetteva il giudizio abbreviato e rinviava per la discussione, stante l'impedimento professionale, al 19 gennaio 2019. 2.2 E bene, in ordine al motivo indicato al punto 4.1 del Ritenuto in fatto, effettivamente fu formulata dall'imputato eccezione di incompetenza per territorio a mezzo di una memoria datata 5 maggio 2018. A riguardo deve però rilevare questo Collegio come correttamente la Corte di appello abbia evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva formulata con allegata comunicazione dal carcere, ha rinunciato ad ogni eccezione all'udienza del 5 giugno 2018, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, facendo riferimento proprio alla nota del 5 maggio 2018. Pertanto, pur se astrattamente era formulabile l'eccezione di incompetenza territoriale con la richiesta di giudizio abbreviato a seguito di rito immediato, come previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., in concreto [OSCURATO:PERSONA] vi ha rinunciato e all'udienza fissata dinanzi al G.ip. per l'ammissione del rito abbreviato non l'ha reiterata. Per altro, se pure l'eccezione di incompetenza per territorio è stata nuovamente formulata dai difensori del [OSCURATO:PERSONA] in sede di discussione del rito abbreviato, all'udienza del 26 marzo 2019, la stessa risultava tardiva, in quanto in tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente e solo con la richiesta di definizione con rito abbreviato: infatti l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica solo la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Yasinski, Rv. 281902 - 01; Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, Maiuolo, Rv. 280845 - 01). Pertanto il motivo è manifestamente infondato. 2.3. Quanto al motivo di cui al punto 4.2 deve rilevarsi che nell'ambito del rito abbreviato a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato, la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017 Medina, Rv. 270563 - 01; Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Hotova, Rv. 269892 - 01; Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708 - 01). In vero, nel caso in esame il decreto di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato è datato 11 giugno 2018 e la richiesta al G.i.p. di revoca della richiesta di rito abbreviato perviene successivamente, in data 20 settembre 2018. Anche a voler considerare altra nota dell'imputato dal carcere del 22 giugno 2018, pure allegata ai ricorsi, della quale non si ha contezza se sia giunta alla cancelleria del G.i.p., comunque si tratterebbe di una istanza tardiva rispetto al decreto di fissazione dell'udienza. Pur volendo aderire all'orientamento maturato in ordine al rito abbreviato conseguente a udienza preliminare, che ritiene l'istanza di giudizio abbreviato revocabile fino alla ordinanza di ammissione del rito — Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01 — nel caso in esame all'udienza, prima della ammissione del rito abbreviato con la relativa ordinanza, né [OSCURATO:PERSONA] né il difensore hanno reiterato la revoca dell'istanza di rito abbreviato, cpsicchè il G.u.p. ha proceduto all'ammissione del rito. Pertanto anche questo motivo è manifestamente infondato.2.4 Il terzo motivo indicato al par. 4.3 lamenta l'assenza di atti delle indagini preliminari dal fascicolo del rito abbreviato: la Corte di merito aveva ritenuto infondato il motivo, rappresentando per un verso che la decisione del primo giudice scaturisse da «valutazioni che muovono da esiti istruttori ulteriori e diversi rispetto a quelli del cui indebito utilizzo l'appellante si duole, così da negarsi al materiale probatorio controverso indole determinante ai fini della decisione», aggiungendo come fosse ben possibile da parte della sentenza di primo grado « il richiamo ad atti di indagine contenuti nel procedimento dal quale è stata separata la posizione dell'appellante, richiamati dal Gip in sede cautelare e come tali ben conosciuti all'imputato e al difensore». A fronte di tale motivazione la difesa del ricorrente riproduce e richiama il motivo già formulato in appello, con il quale, in sostanza, si elencavano gli atti mancanti, dichiarati presenti nell'originario fascicolo di indagine e ritenuti non transitati nel fascicolo del giudizio immediato e poi del rito abbreviato, che, si legge nell'atto di appello, «si offrono in produzione (verranno allegati separatamente dopo l'inoltro del presente atto) chiedendone l'acquisizione come atti probatori necessari per il presente giudizio, previa ordinanza dispositiva, di riapertura ed integrazione istruttoria». In sostanza la difesa evidenziava di avere la disponibilità degli atti mancanti tanto da poterli allegare. D'altro canto che la difesa avesse da subito contezza e disponibilità degli atti, dei quali lamentava l'assenza nel fascicolo, lo si trae anche dalla circostanza che con la memoria depositata all'udienza del 26 marzo 2019 dinanzi al G.u.p., in occasione della discussione in sede di rito abbreviato, enumerava un elenco esemplificativo degli atti mancanti, pur se poi sia nelle conclusioni rassegnate con quella memoria e in quelle riportate in verbale non se ne chiedeva l'acquisizione e nessuna invalidità o decisività degli atti mancanti veniva eccepita a riguardo. Tale premessa consente a questa Corte di rilevare come, a fronte della effettiva cognizione degli atti, la censura ora formulata, nonché quella già formulata in appello, risulti generica. In effetti la specificità deve caratterizzare anche i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", in quanto l'atto di impugnazione deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014 - dep. 10/09/2014, Alfieri, Rv. 261650). Nel caso in esame già dal motivo di appello non emergeva la rilevanza e la decisività degli atti dei quali si chiedeva l'acquisizione, limitandosi l'appellante a rappresentare genericamente il pregiudizio per le possibilità difensive e a dedurre una ritenuta nullità. Tale deficit di specificità risultava in vero assolutamente evidente a fronte della sentenza di primo grado che, invece, rappresentava in dettaglio le ragioni della responsabilità penale dell'attuale ricorrente. In tal senso, quindi, l'appello sul punto della assenza di atti processuali, al pari del ricorso per cassazione, doveva ritenersi inammissibile per difetto di specificità del motivo, in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, stante la specificità con cui le predette ragioni erano state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). Tale genericità si ripropone anche con il motivo ora in esame, che avrebbe per altro richiesto un onere di allegazione da parte del ricorrente degli atti dei quali lamentava l'assenza, cosicchè si vede anche in caso di difetto di autosufficienza. Considerato che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 30/01/2020, Rumbo, Rv. 278583 - 02), il che ben può estendersi anche al rito abbreviato che si avvale degli atti di indagine, deve evidenziarsi come, in tema di ricorso per cassazione, sia onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità o l'invalidità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328). Quanto fin qui rilevato, in ordine alla inammissibilità del motivo, vale anche in ordine a ulteriore documentazione sottoposta a sequestro nel corso delle indagini — della cui rilevanza e decisività in modo specifico comunque nulla viene prospettato — che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] richiama nella memoria datata 8 luglio 2022: tale documentazione veniva restituita al [OSCURATO:PERSONA] in data 1 giugno 2022, e però era fin dal 14 maggio 2020 a disposizione dell'imputato, che la rifiutava chiedendone una copia informatica (cfr. all. 3 in atti, nota della Guardia di Finanza del 16 giugno 2020). E bene la sentenza di appello è successiva alla messa a disposizione della documentazione, in quanto interviene il 14 luglio 2020, cosicchè l'attuale ricorrente era nella piena facoltà di poter accedere alla documentazione per poter esercitare il diritto di difesa anche in sede di giudizio di appello, rinunciando per libera scelta a tale facoltà, senza che ciò possa integrare alcuna lesione del diritto di difesa. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, già viziato nella sua formulazione in appello. 3. Quanto all'unico motivo del primo ricorso, lo stesso è inammissibile per genericità e aspecificità, oltre che per manifesta infondatezza. 3.1 A ben vedere a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha richiamato le ragioni della sentenza che acclarava la responsabilità in primo grado, operando un necessario riepilogo delle risultanze probatorie e così introducendo il riepilogo dei motivi di gravarne. 3.2 Deve invece rilevarsi in parte l'aspecificità del motivo di ricorso, che propone censure mai rappresentate in appello. E' così i punti 4) dei motivi di appello, che si leggono al fol. 14 e 15 della sentenza impugnata, inerenti la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], si riferiscono al delitto associativo, per il quale il motivo è stato accolto dalla Corte di appello con l'annullamento in ordine alla contestazione associativa; quanto alla bancarotta [OSCURATO:SOCIETA] del capo B), la censura ora rivolta in ordine alla documentazione oggetto della bancarotta documentale non risulta proposta in appello (cfr. fol. 7 e s. del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e foll. 14 e 15 della sentenza impugnata); anche la censura relativa al capo C) per la bancarotta TEC inerente la sottoscrizione di un preliminare per l'acquisto di quote di azienda nell'anno 2009, cui seguiva il definitivo nel 2012 e la cessione dopo 25 giorni, come anche del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a Folli amministratore della TEC, non vi è traccia nei motivi di appello riportati al fol. 15 della sentenza impugnata (le censure riportate riguardavano invece la circostanza che il debito provenisse da una contestazione della Agenzia delle Dogane della quale [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva, che l'unica cessione di credito fosse quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cambio di beni inventariati, che [OSCURATO:PERSONA] mai ebbe a prelevare dai conti della TEC). Essendo queste le censure proposte con il ricorso ora in esame, deve evidenziarsi come si tratti di motivi assolutamente inediti e quindi aspecifici, dunque inammissibili, perché le doglianze non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di I,' inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria o manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 3.3 Diversamente il motivo inerente l'esclusione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il capo B) per SNT, in quanto lo stesso non era amminist-atore, di diritto o di fatto, all'epoca delle condotte o quando sono maturati i debiti, avendo iniziato a gestire la società solo nel 2015, risulta formulato anche in appello. Non di meno, però, la censura ora proposta risulta generica, non valutando che la Corte di appello ha ritenuto sussistente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] perché amministratore di fatto anche della SNT [OSCURATO:SOCIETA] — società della quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva le credenziali bancarie e dei codici Pin, così potendo disporre del relativo patrimonio— in favore della quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva disposto l'affitto dell'azienda che costituiva unico fattore produttivo di reddito, senza alcuna giustificazione economica, per quanto riferito dal curatore (foll. 21 e 22 della sentenza impugnata). Inoltre la Corte di merito ha anche chiarito con motivazione congrua e razionale che per i capi B) e C) il ruolo di amministratore di fatto per la TEC e la SNT del [OSCURATO:PERSONA] (foll. 24 e ss. della sentenza) sia da trarsi dalle dichiarazioni rese in cinque interrogatori da [OSCURATO:PERSONA], che accusava [OSCURATO:PERSONA] di gestire le due società, di aver concluso il contratto di affitto per 'svuotare' la [OSCURATO:SOCIETA] e cercare di salvare la [OSCURATO:SOCIETA], come anche che TEC rientrasse dal 2010 fra le società, innumerevoli, delle quali [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto. In tal senso la Corte di appello richiama e condivide la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e ne individua i risc:ontri: [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2009 1'80% delle quote di TECMA, poi divenuta TEC; la documentazione amministrativa e contabile esibita dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio; il rinvenimento di assegni intestati alla SNT [OSCURATO:SOCIETA] e delle credenziali dei conti nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA]; il rinvenimento della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni intercettate e intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, nel caso in esame si verte in tema di cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Infatti, proprio richiamando la sentenza di primo grado, in ordine alla amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte bolognese introduce il dato che il capitale della stessa era stato interamente versato dalla SMC Holding, Sri, amministrata proprio da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 4), che la [OSCURATO:SOCIETA] veniva trasferita in fase di irreparabile dissesto proprio presso la medesima sede della SMC Holding (fol. 6), che aveva erogato prestiti nei confronti di altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 7), senza alcuno spostamento di merci, e così via, tanto da potersi parlare di un 'sistema [OSCURATO:PERSONA]' teso a svuotare le società in dissesto per trasferire le risorse ad altre proprie società. A fronte di tale motivazione, congrua, non generica ma assolutamente specifica, sono i motivi del ricorso in esame a risultare del tutto generici, oltre che manifestamente infondati, in quanto dall'esame della sentenza impugnata emerge con evidenza il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto, in sintonia e anche con ben più significativa capacità gestoria rispetto a quella minimale richiesto dal consolidato orientamento di questa Corte, per cui è amministratore di fatto non chi eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma quantomeno un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società (Sez. 5, n. 35346 del 20 giugno 2013, Tarantino, Rv. 256534). Si tratta di una valutazione del tutto incontestata in modo specifico dai ricorsi, che risulta oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, perché sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5, n. 8479/17 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101). 3.4 Quanto al motivo afferente il trattamento sanzionatorio, la Corte di merito con motivazione adeguata rappresenta come l'entità della pena superiore al minimo sia giustificata dalla gravità delle condotte, dal contesto di sistematica delittuosa gestione delle compagini sociali, destinate al fallimento in danno del ceto creditorio, con profitto personale tramite il salvataggio di altre società a scapito di quelle fallite. Si tratta di una motivazione più che adeguata quanto ai parametri dell'art.133 cod. pen. poiché, discostandosi dal minimo edittale, la Corte ha dato ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, risultando per altro il parametro valutativo desumibile dal testo della sentenza anche nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Quanto alla censura in ordine alla continuazione e alla individuazione del delitto più grave, il rinvio alla sentenza di primo grado evidenzia come delitto più grave sia quello di bancarotta di cui al capo B), da aumentarsi per il delitto di cui al capo C): pertanto la Corte di appello ha chiarito anche questo profilo, dando conto del singolo aumento, in sintonia con il principio affermato dalle Sezioni Unite — Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — che richiedono la scansione per ogni delitto dell'aumento della pena. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono
Sentenza Cassazione n. 40786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris