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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28243/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona con provvedimento del 4 febbraio2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e voltaad ottenere la misura dell’affidamento in prova, ovvero in subordine delladetenzione domiciliare.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzodel difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 125 comma 3 cod.proc. pen. e 47 ter Ord. pen.Il ricorrente sottolinea come il Tribunale di sorveglianza sia incorso in unerrore in quanto la richiesta di esecuzione della misura alternativa in Francia siriferiva unicamente all’affidamento in prova, mentre la detenzione domiciliareavrebbe dovuto essere scontata presso il padre che risiede ad OspedalettoLodigiano.Per un errore nell’interpretazione dell’istanza, tale richiesta non è statavalutata, avendo il Tribunale ritenuto erroneamente che la richiesta di esecuzionein Francia fosse estesa ad entrambe le misure.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Benché, infatti, il Tribunale abbia omesso di considerare specificamente larichiesta di detenzione domiciliare in Italia, è necessario valutare l’incidenza delprincipio espresso ripetutamente da questa Corte secondo cui, in temad'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifestainfondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01).Analogamente, si è affermato che il vizio di motivazione che denunci lacarenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto diimpugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando glielementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01).In buona sostanza ciò che si richiede per l’annullamento del provvedimentoimpugnato non è la mera valutazione della omessa pronuncia circa un motivo diimpugnazione, ovvero la mancata valutazione di aspetti di fatto o di diritto, bensìl’incidenza del motivo o aspetto omesso sulla decisione finale.È, cioè, necessario individuare la decisività dell’elemento omesso al fine delribaltamento della decisione; ove tale decisività non sussista, la mera omissioneè relegata a mero vizio formale, che non può incidere sulla validità delprovvedimento nel suo complesso.Gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato il rigetto di concessionedell’affidamento in prova, primo fra tutti la circostanza che il condannato vivaall’estero, che si sia disinteressato del procedimento e che non abbia mai presocontatti con UEPE, è dato insuperabile e fortemente indicativo dell’assenza di unavolontà di collaborazione che non può non riverberare anche in relazione allarichiesta di detenzione domiciliare, sebbene in Italia.E ciò pur tenendo presente la differente natura e finalità delle misurealternative: mentre la detenzione domiciliare comporta una significativalimitazione della libertà personale, l’affidamento in prova ha una connotazionemeno afflittiva, viene disposta allorquando possa, attraverso l’osservazione ed ilrispetto delle prescrizioni, contribuire alla rieducazione del condannato eassicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e certamentelimita in maniera molto meno significativa la libertà personale.Inoltre, l’affidamento in prova ha una finalità più marcatamente rieducativae trattamentale, laddove la detenzione domiciliare ha una connotazione moltopiù sanzionatoria, tanto è vero che il presupposto per la sua concessione è laidoneità ad evitare che il detenuto commetta altri reati.In questo senso si è espressa questa Corte affermando che il trattamentoalternativo di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) è diretto adincentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipocustodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne ildiretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territorialidell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività disolidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in talecontesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento,il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto didetenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, almodello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme (inmotivazione Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01).La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla sola detenzionecarceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato.

Essa glipermette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo diautocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica oprivata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertàpersonale.(cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01).Pur, dunque, con le differenze sopra delineate, entrambi gli istituti partonoda un presupposto comune che è la necessità di collaborazione del condannatoche in un caso è meno pregnante, sebbene essenziale, perché costituto dallacapacità di autocustodirsi, mentre nel caso dell’affidamento è modulato anchesulla necessità di seguire molte più prescrizioni con finalità rieducative etrattamentali.Se, dunque, il minimo comune denominatore è la necessità di collaborazionedel detenuto, è evidente che la ragione su cui il Tribunale basato ha il rigetto,cioè l’assenza dell’istante dall’Italia, nonché il disinteresse verso la procedura, lamancata presa di contatti con UEPE, non possono che significare una radicalemancanza di collaborazione che non può inficiare solo la concedibilità dellamisura dell’affidamento in prova, ma che compromette anche la concedibilitàdella detenzione domiciliare, anche laddove astrattamente possibile perchérichiesta in Italia.3.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona con provvedimento del 4 febbraio2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e voltaad ottenere la misura dell’affidamento in prova, ovvero in subordine delladetenzione domiciliare.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzodel difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 125 comma 3 cod.proc. pen. e 47 ter Ord. pen.Il ricorrente sottolinea come il Tribunale di sorveglianza sia incorso in unerrore in quanto la richiesta di esecuzione della misura alternativa in Francia siriferiva unicamente all’affidamento in prova, mentre la detenzione domiciliareavrebbe dovuto essere scontata presso il padre che risiede ad OspedalettoLodigiano.Per un errore nell’interpretazione dell’istanza, tale richiesta non è statavalutata, avendo il Tribunale ritenuto erroneamente che la richiesta di esecuzionein Francia fosse estesa ad entrambe le misure.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Benché, infatti, il Tribunale abbia omesso di considerare specificamente larichiesta di detenzione domiciliare in Italia, è necessario valutare l’incidenza delprincipio espresso ripetutamente da questa Corte secondo cui, in temad'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifestainfondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01).Analogamente, si è affermato che il vizio di motivazione che denunci lacarenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto diimpugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando glielementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01).In buona sostanza ciò che si richiede per l’annullamento del provvedimentoimpugnato non è la mera valutazione della omessa pronuncia circa un motivo diimpugnazione, ovvero la mancata valutazione di aspetti di fatto o di diritto, bensìl’incidenza del motivo o aspetto omesso sulla decisione finale.È, cioè, necessario individuare la decisività dell’elemento omesso al fine delribaltamento della decisione; ove tale decisività non sussista, la mera omissioneè relegata a mero vizio formale, che non può incidere sulla validità delprovvedimento nel suo complesso.Gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato il rigetto di concessionedell’affidamento in prova, primo fra tutti la circostanza che il condannato vivaall’estero, che si sia disinteressato del procedimento e che non abbia mai presocontatti con UEPE, è dato insuperabile e fortemente indicativo dell’assenza di unavolontà di collaborazione che non può non riverberare anche in relazione allarichiesta di detenzione domiciliare, sebbene in Italia.E ciò pur tenendo presente la differente natura e finalità delle misurealternative: mentre la detenzione domiciliare comporta una significativalimitazione della libertà personale, l’affidamento in prova ha una connotazionemeno afflittiva, viene disposta allorquando possa, attraverso l’osservazione ed ilrispetto delle prescrizioni, contribuire alla rieducazione del condannato eassicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e certamentelimita in maniera molto meno significativa la libertà personale.Inoltre, l’affidamento in prova ha una finalità più marcatamente rieducativae trattamentale, laddove la detenzione domiciliare ha una connotazione moltopiù sanzionatoria, tanto è vero che il presupposto per la sua concessione è laidoneità ad evitare che il detenuto commetta altri reati.In questo senso si è espressa questa Corte affermando che il trattamentoalternativo di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) è diretto adincentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipocustodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne ildiretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territorialidell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività disolidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in talecontesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento,il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto didetenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, almodello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme (inmotivazione Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01).La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla sola detenzionecarceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato. Essa glipermette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo diautocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica oprivata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertàpersonale.(cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01).Pur, dunque, con le differenze sopra delineate, entrambi gli istituti partonoda un presupposto comune che è la necessità di collaborazione del condannatoche in un caso è meno pregnante, sebbene essenziale, perché costituto dallacapacità di autocustodirsi, mentre nel caso dell’affidamento è modulato anchesulla necessità di seguire molte più prescrizioni con finalità rieducative etrattamentali.Se, dunque, il minimo comune denominatore è la necessità di collaborazionedel detenuto, è evidente che la ragione su cui il Tribunale basato ha il rigetto,cioè l’assenza dell’istante dall’Italia, nonché il disinteresse verso la procedura, lamancata presa di contatti con UEPE, non possono che significare una radicalemancanza di collaborazione che non può inficiare solo la concedibilità dellamisura dell’affidamento in prova, ma che compromette anche la concedibilitàdella detenzione domiciliare, anche laddove astrattamente possibile perchérichiesta in Italia.3. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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