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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15623/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26428/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n. 287 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26428/2013 Numero sezionale 872/2022 Numero di raccolta generale 15623/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA, sede di Catanzaro, n. 159/4/12, depositata il 15/11/2012; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 per gli anni dal 1997 al 2002.

L’ufficio, dopo aver rilevato che per il 1999 la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ha notificato l’accertamento sintetico n. 814010100303 sul presupposto che il condono per quell’anno non era valido poiché la somma da versare ammontava ad euro 1.500, mentre quella versata era di euro

500. Su ricorso della contribuente, la CTP, riconoscendo l’errore scusabile consistito nel versamento della somma di euro 500 anziché di euro 1.500, accolse l’impugnazione, affermando che l’ufficio avrebbe potuto pretendere la differenza, oltre interessi e sanzioni.

Su appello dell’ufficio, fondato sulla contestazione della ritenuta scusabilità dell’errore e sulla necessaria applicazione dell’art. 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002, la CTR riformò la sentenza di prime cure, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi articolati in diversi profili di censura.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il processo è stato chiamato dinanzi alla sesta sezione, su proposta di inammissibilità del ricorso da parte del Consigliere relatore.

La contribuente ha depositato memoria difensiva a sostegno delle sue ragioni e il Collegio, nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ravvisando i r.g. n. 26428/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26428/2013 Numero sezionale 872/2022 Numero di raccolta generale 15623/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 presupposti per la definizione immediata, ha rimesso la causa dinanzi alla sezione semplice disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito.

In vista dell’adunanza del 9 marzo 2022, la contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], all’adunanza camerale del 9 marzo 2022, ha rilevato che la CTR della Calabria aveva trasmesso a questa Corte un fascicolo diverso da quello che essa aveva richiesto, in quanto relativo ad un diverso contribuente.

E’ necessario, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di richiedere alla CTR della Calabria, sede di Catanzaro, il fascicolo della causa di merito vertente tra l’Agenzia delle Entrate (appellante) e [OSCURATO:PERSONA] (appellata), definita con sentenza n. 159/4/2012, depositata in data 15/11/2012.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito, come indicato in parte motiva.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) r.g. n. 26428/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26428/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n. 287 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26428/2013 Numero sezionale 872/2022 Numero di raccolta generale 15623/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, sede di Catanzaro, n. 159/4/12, depositata il 15/11/2012; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 per gli anni dal 1997 al 2002. L’ufficio, dopo aver rilevato che per il 1999 la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ha notificato l’accertamento sintetico n. 814010100303 sul presupposto che il condono per quell’anno non era valido poiché la somma da versare ammontava ad euro 1.500, mentre quella versata era di euro 500. Su ricorso della contribuente, la CTP, riconoscendo l’errore scusabile consistito nel versamento della somma di euro 500 anziché di euro 1.500, accolse l’impugnazione, affermando che l’ufficio avrebbe potuto pretendere la differenza, oltre interessi e sanzioni. Su appello dell’ufficio, fondato sulla contestazione della ritenuta scusabilità dell’errore e sulla necessaria applicazione dell’art. 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002, la CTR riformò la sentenza di prime cure, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi articolati in diversi profili di censura. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il processo è stato chiamato dinanzi alla sesta sezione, su proposta di inammissibilità del ricorso da parte del Consigliere relatore. La contribuente ha depositato memoria difensiva a sostegno delle sue ragioni e il Collegio, nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ravvisando i r.g. n. 26428/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26428/2013 Numero sezionale 872/2022 Numero di raccolta generale 15623/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 presupposti per la definizione immediata, ha rimesso la causa dinanzi alla sezione semplice disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito. In vista dell’adunanza del 9 marzo 2022, la contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], all’adunanza camerale del 9 marzo 2022, ha rilevato che la CTR della Calabria aveva trasmesso a questa Corte un fascicolo diverso da quello che essa aveva richiesto, in quanto relativo ad un diverso contribuente. E’ necessario, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di richiedere alla CTR della Calabria, sede di Catanzaro, il fascicolo della causa di merito vertente tra l’Agenzia delle Entrate (appellante) e [OSCURATO:PERSONA] (appellata), definita con sentenza n. 159/4/2012, depositata in data 15/11/2012. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito, come indicato in parte motiva. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) r.g. n. 26428/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 15623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris