CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alla sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 giugno 2014, irrevocabile il 18 aprile 2019 e quella pronunciata dal Tribunale di Madrid in data 30 ottobre 2012, irrevocabile il 12 novembre 2013, riconosciuta dalla Corte di appello di Napoli in data 28 ottobre 2014, irrevocabile il 3 novembre 2014; per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in dodici anni e due mesi di reclusione. Ritenuta l'identità del disegno criminoso, ha individuato come più grave il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309 del 1990 di cui alla prima sentenza di condanna, quindi ha determinato gli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen. per gli ulteriori reati giudicati con la stessa sentenza, nonché per tutti i reati giudicati con la sentenza del straniera, operando sulla pena così ottenuta la riduzione per il rito abbreviato prescelto. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e lamenta violazione degli artt. 671 e 442 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha errato nella determinazione della pena. Una volta individuata la violazione più grave in quella giudicata con il rito abbreviato e ritenuti riuniti a essa dal vincolo della continuazione i reati satellite, invece giudicati con il rito ordinario, avrebbe dovuto applicare la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., solo sui reati giudicati con il rito speciale, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 358 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 28 settembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza dev'essere annullata senza rinvio per le ragioni che si esporranno. 2. Nella determinazione della pena complessiva unica a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati separatamente giudicati con le sentenze di cui in premessa, il Giudice dell'esecuzione ha applicato la riduzione per il rito premiale alla sommatoria delle pene relative ai reati ritenuti unificati ex art. 81 comma 2 cod. pen. Per tale via, s'è discostato dall'insegnamento di questa Corte che ha chiarito che «L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). Rileva, altresì, il collegio che la pena unica complessiva rideterminata dal Giudice dell'esecuzione è pena illegale, siccome riveniente dal non consentito riconoscimento dell'istituto della continuazione con un reato giudicato con sentenza straniera. Questa Corte si è reiteratamente espressa nel senso che «È inapplicabile in executivis la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita» (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, RV. 277650; Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035; Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, Figliolino, Rv. 251477). 3. Per tali ragioni, l'ordinanza - come anticipato - dev'essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. „N ci.9 Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tri