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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39632/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui, in data 14.6.2016, il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed il beneficio della sospensione e della non menzione della condanna nel certificato penale;

2. ricorre per cassazione il difensore del Khaliss lamentando vizio di motivazione per illogicità nella misura in cui si esclude la responsabilità del ricorrente per il reato presupposto: richiama le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale con riguardo all'omologo motivo di gravame già articolato con l'atto di appello denunziandone la illogicità ed apoditticità.

3. Il ricorso è inammissibile.

I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto.

La Corte ha spiegato che Khaliss era stato sorpreso in possesso della refurtiva qualche ora dopo il furto e non aveva mai spiegato la disponibilità della merce di pacifica origine delittuosa.

Va rilevato, infatti, che il ricorrente non si è mai assunto direttamente la responsabilità per il delitto "presupposto" che, in realtà, è una affermazione riconducibile esclusivamente al difensore.

Di qui la correttezza della affermazione dei giudici di merito e, in particolare, della Corte territoriale che, sulla scorta della situazione fattuale pacificamente emersa in ordine alla disponibilità, in capo al Khaliss, di merce di origine delittuosa, ha potuto confermarne la responsabilità per il delitto di ricettazione l'imputato in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (cfr., Cass. Pen., 2, 7.9.2016 n. 43.427, Recchione).

In definitiva, la Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o - come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella).

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass.

SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).

Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.).

Alla luce della motivazione della Corte di Appello, le censure articolate dal ricorrente si risolvono, in realtà, in rilievi che attengono alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova acquisiti e di cui si è dato puntualmente conto dovendosi allora ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esule dai poteri della Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle t risultanze processuali (cfr., Cass.

SS.UU., 31.5.2000 n. 12, lakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui, in data 14.6.2016, il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed il beneficio della sospensione e della non menzione della condanna nel certificato penale; 2. ricorre per cassazione il difensore del Khaliss lamentando vizio di motivazione per illogicità nella misura in cui si esclude la responsabilità del ricorrente per il reato presupposto: richiama le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale con riguardo all'omologo motivo di gravame già articolato con l'atto di appello denunziandone la illogicità ed apoditticità. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto. La Corte ha spiegato che Khaliss era stato sorpreso in possesso della refurtiva qualche ora dopo il furto e non aveva mai spiegato la disponibilità della merce di pacifica origine delittuosa. Va rilevato, infatti, che il ricorrente non si è mai assunto direttamente la responsabilità per il delitto "presupposto" che, in realtà, è una affermazione riconducibile esclusivamente al difensore. Di qui la correttezza della affermazione dei giudici di merito e, in particolare, della Corte territoriale che, sulla scorta della situazione fattuale pacificamente emersa in ordine alla disponibilità, in capo al Khaliss, di merce di origine delittuosa, ha potuto confermarne la responsabilità per il delitto di ricettazione l'imputato in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (cfr., Cass. Pen., 2, 7.9.2016 n. 43.427, Recchione). In definitiva, la Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o - come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). Alla luce della motivazione della Corte di Appello, le censure articolate dal ricorrente si risolvono, in realtà, in rilievi che attengono alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova acquisiti e di cui si è dato puntualmente conto dovendosi allora ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esule dai poteri della Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle t risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, lakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] P
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