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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27498/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione del co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata e si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 18 gennaio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 2d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Fossato di Vico, il 25 settembre 2014 (capo 6), 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 4 settembre 2015 (capo 7), 2 digs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 20 settembre 2016 (capo 8); 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 24 febbraio 2017 (capo 9) e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 12 febbraio 2018 (capo 10), unificati dal vincolo della continuazione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7) per essere gli stessi estinti per prescrizione, ha revocato la confisca per equivalente relativa alle condotte contestate ai capi 6) e 7), ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi 8), 9) e 10) in un anno e sei mesi di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione.

Deduce che: egli è risultato totalmente estraneo al reato ipotizzato, attuato da terzi; non è emersa la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo relativamente all'indicazione di fatture che egli sapeva essere soggettivamente inesistenti contestata ai capi 8), 9) e 10) dell'imputazione; le condotte materiali, seppur concretizzatesi, non possono ricondursi alla fattispecie tipica poiché non supportate dal necessario coefficiente piscologico del dolo nella forma di quello specifico che lo caratterizza; egli non poteva rilevare la natura di "cartiera" del fornitore né ha partecipato a flussi gestionali e/o decisionali della società a monte della ritenuta "frode carosello"; la Corte di appello non ha risolto adeguatamente la questione relativa all'elemento soggettivo poiché tale elemento è stato desunto sulla base della mera conoscenza personale dei fornitori.

Deduce, inoltre, che: nella parte motiva della sentenza non si descrivono in alcun modo condotte materiali a lui ascrivibili; non sono stati indicati gli specifici elementi fattuali, ulteriori, rispetto alla sola realizzazione delle condotte da parte di soggetti terzi e alla cui materialità egli è risultato assente; la Corte ha omesso di valutare ciascun elemento per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa; l'accusa deve proporre l'unica ricostruzione giuridicamente accettabile secondo i criteri del giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.; non risultano osservate le regole processuali in tema di affermazione di responsabilità penale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge.

Deduce che: la Corte di appello ha attribuito una "patente" di inammissibilità alle doglianze difensive in tema confisca; un puntuale e completo esame delle argomentazioni difensive avrebbe dovuto indurre il giudice dell'impugnazione a una disapplicazione della 2confisca disposta dal giudice di primo grado, difettandone i presupposti oggettivi; secondo la ricostruzione del giudice di appello la condotta di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si sarebbe realizzata perché egli avrebbe utilizzato fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla 3.[OSCURATO:SOCIETA].; nei capi 8) e 9) dell'imputazione, tuttavia, vengono elencate una serie di fatture che fanno riferimento ad altro soggetto con il quale egli non ha avuto rapporti fiscali; tutte le fatture indicate nei capi 8) e n. 50 fatture riportate nel capo 9) fanno riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che non ha avuto alcun rapporto commerciale con le sue società e che non sono state annotate nella dichiarazione annuale dei redditi della [OSCURATO:SOCIETA].; gli importi ivi indicati non possono, conseguentemente, essere considerati come profitto assoggettabile a confisca; il giudice di secondo grado nulla specifica in relazione alle fatture diverse da quelle ricevute dalla [OSCURATO:SOCIETA].; l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con il mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito è risultato accertato il coinvolgimento di diverse società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore degli pneumatici, facente capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in un meccanismo di c.d. frodi carosello, che aveva, come finalità, quella di abbattere in maniera illecita ed evadere VIVA, attuato tramite uno schema riassumibile nei seguenti termini: la società comunitaria (esterovestita) vendeva merce alla società cartiera di primo livello in regime di non imponibilità IVA; la società "cartiera", che operava solo cartolarmente, vendeva la merce a un prezzo più basso (senza versamento dell'IVA dovuta) a un'altra società, c.d. filtro, che a sua volta la rivendeva, sempre cartolarmente, sottocosto alla società finale facente n capo all'imputato, che andava così a operare sul mercato in maniera competitiva grazie al costo minore della merce, offrendone un prezzo decisamente competitivo e adempiendo agli oneri fiscali.

Veniva, in particolare, appurato che, nonostante risultassero operazioni in successione tra le società, la merce ordinata dalla società dell'imputato partiva dalla società esterovestita e arrivava direttamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. senza alcuna interposizione, dunque, senza transitare presso le società cartiere e le società filtro.

Pertanto, veniva contestato all'imputato di avere indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, utilizzando fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, perché 3relative a forniture provenienti, nella realtà, da soggetto diverso, con la interposizione fittizia, da parte di società cartiere e società filtro, di fatto inattive e inesistenti, il cui unico scopo era accollarsi, nella catena delle cessioni, un debito IVA poi mai onorato e di consentire così all'acquirente finale di pagare la merce a un prezzo inferiore e creare fraudolentemente crediti di imposta.

Le doglianze del ricorrente con le quali si lamenta erronea valutazione dell'elemento soggettivo da parte della Corte di appello sono manifestamente infondate.

Come è noto, l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La norma, al secondo comma, stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quel che rileva in questa sede, deve osservarsi che la norma richiede che il soggetto attivo ponga in essere la condotta con il «fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

Ai sensi dell'art. 1, lett. d), d.lgs. n. 74 del 2000 il «fine di evadere le imposte» si intende comprensivo «anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta».

Il reato in argomento, dunque, è costruito secondo lo schema del dolo specifico (secondo Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 - 01 «Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato»).

Pertanto, il soggetto attivo deve essere animato dalla volontà di conseguire l'evasione delle proprie imposte sui redditi o della propria IVA, ovvero di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un indebito credito d'imposta.

Il dolo di evasione deve sussistere nel momento della presentazione della dichiarazione e non al momento antecedente dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti.

Va, poi, ricordato che consolidato indirizzo di questa Corte ritiene che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto in argomento sia compatibile con il dolo eventuale, riscontrabile nell'accettazione, da parte del soggetto attivo, dell'evento lesivo, e quindi anche 4del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01).

Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, richiamando espressamente le argomentazioni del Tribunale, ha evidenziato che l'imputato, gommista in Fossato di Vico, ben conosceva personalmente tutti i principali soggetti autori/partecipanti alle frodi carosello e, in primis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era il proprietario della [OSCURATO:PERSONA] s.a, società esterovestita, le cui vendite venivano canalizzate attraverso società filtro, e reale fornitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., individuata come società filtro. [OSCURATO:PERSONA] era colui che era subentrato nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e aveva fondato altre due società filtro ([OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore per un periodo della 1M. e dipendente della [OSCURATO:PERSONA], risiedeva a [OSCURATO:PERSONA] e, lavorando proprio nel settore delle gomme, doveva essere conosciuto dall'imputato.

La J.M. aveva un piccolo ufficio a [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sede formale a Todi, risultata, almeno da un accesso di qualche anno dopo, completamente fittizia. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva sede a [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al maneggio ove [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato si frequentavano. [OSCURATO:PERSONA] aveva sede in Lussemburgo, ma in realtà era operante nella sede della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nel maneggio frequentato da [OSCURATO:PERSONA].

Ha rilevato, quindi, la Corte che le transazioni commerciali di penumatici erano intercorse tra imprese gravitanti in una porzione ristretta del territorio umbro e tra persone che si conoscevano (sono state accertate 1.948 telefonate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e circa 4.000 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte di appello ha, poi, evidenziato che la circostanza che le forniture provenissero direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] era desumibile dal contenuto di alcune e-mail tra un consulente della [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in cui si faceva riferimento al [OSCURATO:PERSONA] quale uno dei principali clienti della [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, secondo una valutazione non parcellizzata, non poteva dubitarsi che l'acquisto 'derivato' convenisse al [OSCURATO:PERSONA] e che per questo costui avesse accettato di farsi fatturare da altre società, piuttosto che dalla società del [OSCURATO:PERSONA], da cui provenivano le gomme, con conseguente consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture in questione e, dunque, della loro utilizzazione.

A fronte dei dati emersi, ha rilevato la Corte, è insita nella natura delle operazioni compiute la piena consapevolezza della condotta di emissione di fatture al solo scopo di consentire l'evasione dell'imposta.

Ritiene la Corte che la motivazione della Corte territoriale, con la quale è stato approfonditamente scrutinato ogni aspetto del fatti contestati e, in particolare, i rapporti intercorrenti con gli artefici della frode, non sia manifestamente illogica e che non sussistano i vizi denunciati.

53. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Nell'atto di appello la richiesta di revoca della confisca disposta con la sentenza di condanna di primo grado o di congrua riduzione dell'entità della confisca sono state proposte solo nelle conclusioni.

Quindi, la Corte territoriale, rilevando che non erano state proposte motivate doglianze in merito alla confisca, ha ritenuto l'inammissibilità di tali richieste e, in ragione dell'intervenuta estinzione dei reati contestati ai capi 6) e 7) per prescrizione ha comunque revocato la confisca limitatamente a tali reati.

L'inammissibilità delle richieste relative alla confisca è stata correttamente ritenuta dalla Corte di appello, essendo onere dell'appellante, per ogni richiesta, enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] -72.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria rio 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione del co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata e si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 18 gennaio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 2d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Fossato di Vico, il 25 settembre 2014 (capo 6), 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 4 settembre 2015 (capo 7), 2 digs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 20 settembre 2016 (capo 8); 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 24 febbraio 2017 (capo 9) e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fossato di Vico, il 12 febbraio 2018 (capo 10), unificati dal vincolo della continuazione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7) per essere gli stessi estinti per prescrizione, ha revocato la confisca per equivalente relativa alle condotte contestate ai capi 6) e 7), ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi 8), 9) e 10) in un anno e sei mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione. Deduce che: egli è risultato totalmente estraneo al reato ipotizzato, attuato da terzi; non è emersa la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo relativamente all'indicazione di fatture che egli sapeva essere soggettivamente inesistenti contestata ai capi 8), 9) e 10) dell'imputazione; le condotte materiali, seppur concretizzatesi, non possono ricondursi alla fattispecie tipica poiché non supportate dal necessario coefficiente piscologico del dolo nella forma di quello specifico che lo caratterizza; egli non poteva rilevare la natura di "cartiera" del fornitore né ha partecipato a flussi gestionali e/o decisionali della società a monte della ritenuta "frode carosello"; la Corte di appello non ha risolto adeguatamente la questione relativa all'elemento soggettivo poiché tale elemento è stato desunto sulla base della mera conoscenza personale dei fornitori. Deduce, inoltre, che: nella parte motiva della sentenza non si descrivono in alcun modo condotte materiali a lui ascrivibili; non sono stati indicati gli specifici elementi fattuali, ulteriori, rispetto alla sola realizzazione delle condotte da parte di soggetti terzi e alla cui materialità egli è risultato assente; la Corte ha omesso di valutare ciascun elemento per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa; l'accusa deve proporre l'unica ricostruzione giuridicamente accettabile secondo i criteri del giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.; non risultano osservate le regole processuali in tema di affermazione di responsabilità penale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge. Deduce che: la Corte di appello ha attribuito una "patente" di inammissibilità alle doglianze difensive in tema confisca; un puntuale e completo esame delle argomentazioni difensive avrebbe dovuto indurre il giudice dell'impugnazione a una disapplicazione della 2confisca disposta dal giudice di primo grado, difettandone i presupposti oggettivi; secondo la ricostruzione del giudice di appello la condotta di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si sarebbe realizzata perché egli avrebbe utilizzato fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla 3.[OSCURATO:SOCIETA].; nei capi 8) e 9) dell'imputazione, tuttavia, vengono elencate una serie di fatture che fanno riferimento ad altro soggetto con il quale egli non ha avuto rapporti fiscali; tutte le fatture indicate nei capi 8) e n. 50 fatture riportate nel capo 9) fanno riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che non ha avuto alcun rapporto commerciale con le sue società e che non sono state annotate nella dichiarazione annuale dei redditi della [OSCURATO:SOCIETA].; gli importi ivi indicati non possono, conseguentemente, essere considerati come profitto assoggettabile a confisca; il giudice di secondo grado nulla specifica in relazione alle fatture diverse da quelle ricevute dalla [OSCURATO:SOCIETA].; l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con il mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito è risultato accertato il coinvolgimento di diverse società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore degli pneumatici, facente capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in un meccanismo di c.d. frodi carosello, che aveva, come finalità, quella di abbattere in maniera illecita ed evadere VIVA, attuato tramite uno schema riassumibile nei seguenti termini: la società comunitaria (esterovestita) vendeva merce alla società cartiera di primo livello in regime di non imponibilità IVA; la società "cartiera", che operava solo cartolarmente, vendeva la merce a un prezzo più basso (senza versamento dell'IVA dovuta) a un'altra società, c.d. filtro, che a sua volta la rivendeva, sempre cartolarmente, sottocosto alla società finale facente n capo all'imputato, che andava così a operare sul mercato in maniera competitiva grazie al costo minore della merce, offrendone un prezzo decisamente competitivo e adempiendo agli oneri fiscali. Veniva, in particolare, appurato che, nonostante risultassero operazioni in successione tra le società, la merce ordinata dalla società dell'imputato partiva dalla società esterovestita e arrivava direttamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. senza alcuna interposizione, dunque, senza transitare presso le società cartiere e le società filtro. Pertanto, veniva contestato all'imputato di avere indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, utilizzando fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, perché 3relative a forniture provenienti, nella realtà, da soggetto diverso, con la interposizione fittizia, da parte di società cartiere e società filtro, di fatto inattive e inesistenti, il cui unico scopo era accollarsi, nella catena delle cessioni, un debito IVA poi mai onorato e di consentire così all'acquirente finale di pagare la merce a un prezzo inferiore e creare fraudolentemente crediti di imposta. Le doglianze del ricorrente con le quali si lamenta erronea valutazione dell'elemento soggettivo da parte della Corte di appello sono manifestamente infondate. Come è noto, l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La norma, al secondo comma, stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per quel che rileva in questa sede, deve osservarsi che la norma richiede che il soggetto attivo ponga in essere la condotta con il «fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Ai sensi dell'art. 1, lett. d), d.lgs. n. 74 del 2000 il «fine di evadere le imposte» si intende comprensivo «anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta». Il reato in argomento, dunque, è costruito secondo lo schema del dolo specifico (secondo Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 - 01 «Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato»). Pertanto, il soggetto attivo deve essere animato dalla volontà di conseguire l'evasione delle proprie imposte sui redditi o della propria IVA, ovvero di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un indebito credito d'imposta. Il dolo di evasione deve sussistere nel momento della presentazione della dichiarazione e non al momento antecedente dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti. Va, poi, ricordato che consolidato indirizzo di questa Corte ritiene che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto in argomento sia compatibile con il dolo eventuale, riscontrabile nell'accettazione, da parte del soggetto attivo, dell'evento lesivo, e quindi anche 4del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01). Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, richiamando espressamente le argomentazioni del Tribunale, ha evidenziato che l'imputato, gommista in Fossato di Vico, ben conosceva personalmente tutti i principali soggetti autori/partecipanti alle frodi carosello e, in primis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era il proprietario della [OSCURATO:PERSONA] s.a, società esterovestita, le cui vendite venivano canalizzate attraverso società filtro, e reale fornitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., individuata come società filtro. [OSCURATO:PERSONA] era colui che era subentrato nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e aveva fondato altre due società filtro ([OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore per un periodo della 1M. e dipendente della [OSCURATO:PERSONA], risiedeva a [OSCURATO:PERSONA] e, lavorando proprio nel settore delle gomme, doveva essere conosciuto dall'imputato. La J.M. aveva un piccolo ufficio a [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sede formale a Todi, risultata, almeno da un accesso di qualche anno dopo, completamente fittizia. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva sede a [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al maneggio ove [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato si frequentavano. [OSCURATO:PERSONA] aveva sede in Lussemburgo, ma in realtà era operante nella sede della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nel maneggio frequentato da [OSCURATO:PERSONA]. Ha rilevato, quindi, la Corte che le transazioni commerciali di penumatici erano intercorse tra imprese gravitanti in una porzione ristretta del territorio umbro e tra persone che si conoscevano (sono state accertate 1.948 telefonate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e circa 4.000 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello ha, poi, evidenziato che la circostanza che le forniture provenissero direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] era desumibile dal contenuto di alcune e-mail tra un consulente della [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in cui si faceva riferimento al [OSCURATO:PERSONA] quale uno dei principali clienti della [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, secondo una valutazione non parcellizzata, non poteva dubitarsi che l'acquisto 'derivato' convenisse al [OSCURATO:PERSONA] e che per questo costui avesse accettato di farsi fatturare da altre società, piuttosto che dalla società del [OSCURATO:PERSONA], da cui provenivano le gomme, con conseguente consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture in questione e, dunque, della loro utilizzazione. A fronte dei dati emersi, ha rilevato la Corte, è insita nella natura delle operazioni compiute la piena consapevolezza della condotta di emissione di fatture al solo scopo di consentire l'evasione dell'imposta. Ritiene la Corte che la motivazione della Corte territoriale, con la quale è stato approfonditamente scrutinato ogni aspetto del fatti contestati e, in particolare, i rapporti intercorrenti con gli artefici della frode, non sia manifestamente illogica e che non sussistano i vizi denunciati. 53. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nell'atto di appello la richiesta di revoca della confisca disposta con la sentenza di condanna di primo grado o di congrua riduzione dell'entità della confisca sono state proposte solo nelle conclusioni. Quindi, la Corte territoriale, rilevando che non erano state proposte motivate doglianze in merito alla confisca, ha ritenuto l'inammissibilità di tali richieste e, in ragione dell'intervenuta estinzione dei reati contestati ai capi 6) e 7) per prescrizione ha comunque revocato la confisca limitatamente a tali reati. L'inammissibilità delle richieste relative alla confisca è stata correttamente ritenuta dalla Corte di appello, essendo onere dell'appellante, per ogni richiesta, enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] -72. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria rio 6
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