CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-dettr-ffrzrtstr'erRel:rartr,— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Denis [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per tentata estorsione aggravata in concorso e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], quantificandola come indicato dalle parti nella richiesta di concordato, mentre riduceva quella irrogata ad [OSCURATO:PERSONA], concedendogli i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Propongono ricorso Denis [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge per mancanza della motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, sulla validità del consenso e sulla legalità della pena. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità, all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 2, cod. pen., al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, alla quantificazione della pena. 3. Le impugnazioni sono entrambe inammissibili. 3.1. Il motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). La difesa non ha neppure indicato quale e per quali ragioni sarebbe riscontrabile nel caso di specie, in concreto, uno dei vizi astrattamente denunciabili in questa sede. 3.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'affermazione di responsabilità a titolo concorsuale e alla sussistenza dell'aggravante, difetta palesemente di "specificità estrinseca", «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione): la difesa, con affermazioni generiche e apodittiche, ha nella sostanza obliterato le ampie e puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 6-8). La Corte di appello, poi, ridimensionando la gravità del fatto, ha sensibilmente diminuito la pena inflitta all'imputato, determinandola in misura prossima al minimo edittale, previo richiamo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e conferma del giudizio di equivalenza fra circostanze. La motivazione è immune da vizi, dovendosi ribadire, quanto al primo aspetto, che quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153); quanto al secondo, che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi.97 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]