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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MAKDAD 3AWAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato su richiesta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria di euro 12.200,00 di ammenda per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, ex art. 186, comma 2, lett. b, commi 2-bis e 2-sexies, e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente ed in stato di ebbrezza in orario notturno, con provocazione di un sinistro, in data 24 novembre 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto l'illegalità della pena in ordine al mancato aumento ex art. 81 cod.pen. della pena detentiva per il reato di guida senza patente, essendo stato disposto un aumento della sola pena pecuiaria.

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 01).

Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01, ha precisato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omesso di applicare l'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati, non trattandosi di pena illegalmente determinata (Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01).

Non è, invece, pertinente Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970 - 01 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva applicato la pena minima edittale per il reato principale senza alcun aumento per la continuazione, poi riducendola per le circostanze attenuanti e per il rito, versandosi in una ipotesi di pena illegale in quanto neppure lievemente superiore al minimo edittale previsto per la violazione più grave, nonostante il necessario aumento ex art. 81 cod.pen. per il reato satellite.

2. Invero, va rilevato come l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa non configuri un'ipotesi di pena illegalmente determinata, con conseguente preclusione alla deduzione, come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, della relativa censura, che involge valutazioni di merito sottese al consenso prestato in sede di applicazione concordata della pena (Sez. 3, n.23084 del 03/05/2011, Cicerone, Rv. 250966-01).

La pena illegale è quella che non sia per legge irrogabile (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956-01) o la sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01), mentre non rileva il mero vizio del percorso argomentativo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione.

Nella delineata prospettiva, in tema di applicazione concordata della pena, è stato costantemente affermato come, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. adopera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915-01).

Difatti, nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185-01).

3. Nel caso di specie, il giudice ha applicato una pena conforme a quella richiesta dalle parti, che non si traduce in pena illegale, atteso che la pena finale - sia quella detentiva sia quella pecuniaria, oggetto di conversione - non si colloca nè al di sotto dei minimi edittali nè al di sopra dei massimi edittali previsti per i reati contestati, tenuto conto delle aggravanti e del riconosciuto vincolo di continuazione.

In proposito deve sottolinearsi che l'art. 186, comma 2, lett. c, non prevede un minimo edittale di pena detentiva, ma solo un massimo di mesi 6 di arresto, sicché la pena detentiva applicata, a prescindere dall'errore relativo all'aumento ex art. 81 cod.pen., non si colloca al di sotto del minimo edittale, anche tenendo conto della continuazione.

P.Q.M.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MAKDAD 3AWAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato su richiesta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria di euro 12.200,00 di ammenda per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, ex art. 186, comma 2, lett. b, commi 2-bis e 2-sexies, e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente ed in stato di ebbrezza in orario notturno, con provocazione di un sinistro, in data 24 novembre 2019). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto l'illegalità della pena in ordine al mancato aumento ex art. 81 cod.pen. della pena detentiva per il reato di guida senza patente, essendo stato disposto un aumento della sola pena pecuiaria. 3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 01). Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01, ha precisato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omesso di applicare l'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati, non trattandosi di pena illegalmente determinata (Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01). Non è, invece, pertinente Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970 - 01 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva applicato la pena minima edittale per il reato principale senza alcun aumento per la continuazione, poi riducendola per le circostanze attenuanti e per il rito, versandosi in una ipotesi di pena illegale in quanto neppure lievemente superiore al minimo edittale previsto per la violazione più grave, nonostante il necessario aumento ex art. 81 cod.pen. per il reato satellite. 2. Invero, va rilevato come l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa non configuri un'ipotesi di pena illegalmente determinata, con conseguente preclusione alla deduzione, come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, della relativa censura, che involge valutazioni di merito sottese al consenso prestato in sede di applicazione concordata della pena (Sez. 3, n.23084 del 03/05/2011, Cicerone, Rv. 250966-01). La pena illegale è quella che non sia per legge irrogabile (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956-01) o la sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01), mentre non rileva il mero vizio del percorso argomentativo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione. Nella delineata prospettiva, in tema di applicazione concordata della pena, è stato costantemente affermato come, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. adopera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915-01). Difatti, nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185-01). 3. Nel caso di specie, il giudice ha applicato una pena conforme a quella richiesta dalle parti, che non si traduce in pena illegale, atteso che la pena finale - sia quella detentiva sia quella pecuniaria, oggetto di conversione - non si colloca nè al di sotto dei minimi edittali nè al di sopra dei massimi edittali previsti per i reati contestati, tenuto conto delle aggravanti e del riconosciuto vincolo di continuazione. In proposito deve sottolinearsi che l'art. 186, comma 2, lett. c, non prevede un minimo edittale di pena detentiva, ma solo un massimo di mesi 6 di arresto, sicché la pena detentiva applicata, a prescindere dall'errore relativo all'aumento ex art. 81 cod.pen., non si colloca al di sotto del minimo edittale, anche tenendo conto della continuazione. P.Q.M. Dichiar
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