CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché di contenuto valutativo e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale logicamente motivato - e quindi non censurabile in sedei dì legittimità - nel fare corretta applicazione dell'insegnamento delle SezioniYmai smentito, secondo cui, anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, dep. 10/06/2013, p.m. in c. Galluccio, Rv. 255258), ha ribadito la non sussumibilità del fatto nell'ipotesi del "consumo di gruppo", non essendo né provato che il ricorrente abbia potuto detenere lo stupefacente nell'interesse di più persone riunite, alle quali ricondurre almeno parte della provvista per l'acquisto dello stupefacente, né - prima ancora - individuabili i soggetti interessati cui sarebbe stato destinato un numero considerevole di dosi medie; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma