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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23045/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14898-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in EGGER, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 31/ 20 18 del la CORTE DI APPELLO di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 09/03/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato il 1.6.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a suo favore, di alcuni fondi.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 853/2015 rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 31/2018, la Corte di Appello di Bolzano accoglieva il gravame proposto dall’originario attore, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, dei cespiti oggetto della domanda.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo eil vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie escludendo la ricorrenza di atti idonei ad interrompere l’utile decorso del termine necessario per usucapire.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano invece laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1143, 1158, 1164 e2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie escludendo la sussistenza di un titolo all’origine della relazione con la res.

Le censure sono inammissibili.

La Corte di Appello ha esaminato in dettaglio le risultanze istruttorie, escludendo, all’esito di una valutazione complessiva del fatto e delle prove, la configurabilità di un titolo originariamente idoneo a giustificare l’origine della relazione con la cosa oggetto della domanda di usucapione.

Ha poi dato atto che le trattative tra le parti, finalizzate all’acquisto dei cespiti oggetto di causa, non sono idonee, di per sé sole, a costituire riconoscimento dell’altrui diritto, e che il comportamento complessivamente tenuto dal Kessler non potesse dimostrare la sua intenzione di riconoscere il diritto di proprietà dei beni oggetto di causa in capo agli odierni ricorrenti.

La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui“Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n.18207 del 10/09/2004 , Rv. 576945; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 14654 del 23/06/2006 , Rv. 592541 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 13002 del 27/05/2010 , Rv. 613176).

Né è sufficiente la mera conduzione di trattative contrattuali, se esse sono finalizzate, in concreto, a regolarizzare i rapporti tra le parti evitando le lungaggini ed i rischi di una causa di accertamento dell’usucapione ovvero a prevenire in via conciliativa la lite (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018, Rv. 651019).

E’ pacifico, infatti, e va ribadito, che “ Ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2857 del 09/02/2006, Rv. 586289; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 6079 del 26/04/2002 , Rv. 554015; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8823del 05/09/1998 , Rv. 518636).

Infatti “ L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2524 5 del 08/11/2013, Rv.628796).

La parte ricorrente attinge la valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito, contrapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso vadichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14898-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in EGGER, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 31/ 20 18 del la CORTE DI APPELLO di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 09/03/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato il 1.6.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a suo favore, di alcuni fondi. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 853/2015 rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 31/2018, la Corte di Appello di Bolzano accoglieva il gravame proposto dall’originario attore, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, dei cespiti oggetto della domanda. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo eil vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie escludendo la ricorrenza di atti idonei ad interrompere l’utile decorso del termine necessario per usucapire. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano invece laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1143, 1158, 1164 e2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie escludendo la sussistenza di un titolo all’origine della relazione con la res. Le censure sono inammissibili. La Corte di Appello ha esaminato in dettaglio le risultanze istruttorie, escludendo, all’esito di una valutazione complessiva del fatto e delle prove, la configurabilità di un titolo originariamente idoneo a giustificare l’origine della relazione con la cosa oggetto della domanda di usucapione. Ha poi dato atto che le trattative tra le parti, finalizzate all’acquisto dei cespiti oggetto di causa, non sono idonee, di per sé sole, a costituire riconoscimento dell’altrui diritto, e che il comportamento complessivamente tenuto dal Kessler non potesse dimostrare la sua intenzione di riconoscere il diritto di proprietà dei beni oggetto di causa in capo agli odierni ricorrenti. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui“Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n.18207 del 10/09/2004 , Rv. 576945; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 14654 del 23/06/2006 , Rv. 592541 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 13002 del 27/05/2010 , Rv. 613176). Né è sufficiente la mera conduzione di trattative contrattuali, se esse sono finalizzate, in concreto, a regolarizzare i rapporti tra le parti evitando le lungaggini ed i rischi di una causa di accertamento dell’usucapione ovvero a prevenire in via conciliativa la lite (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018, Rv. 651019). E’ pacifico, infatti, e va ribadito, che “ Ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2857 del 09/02/2006, Rv. 586289; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 6079 del 26/04/2002 , Rv. 554015; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8823del 05/09/1998 , Rv. 518636). Infatti “ L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2524 5 del 08/11/2013, Rv.628796). La parte ricorrente attinge la valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito, contrapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso vadichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del
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