CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14209/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa in data 31 ottobre2025 nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 480/2024 e 872/2024 R.G. delpredetto ufficio giudiziario, vertentiRECHENMACHER [OSCURATO:PERSONA]. KGMAHLKNECHT MARLENEnonchéADRIATIC OSIGURANJE D.D.nonchéAKHTAR ZAIDsulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare la competenza delNumero registro generale 21845/2025Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 14209/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giudice di pace di Bolzano in relazione al procedimento iscritto al R.G.N. 480/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data10 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheper il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradaleoccorso in Bolzano il 19 giugno 2023, nell’anno 2024 vennero promossenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della compagnia assicuratrice AdriaticOsiguranje D.D. due controversie, e precisamente:(i) innanzi il Tribunale di Bolzano, dalla [OSCURATO:PERSONA].KG per il ristoro di un danno quantificato in euro 32.046,07, causaiscritta al R.G. n. 872/2024 di quell’Ufficio;(ii) innanzi il Giudice di pace di Bolzano, da [OSCURATO:PERSONA] peril ristoro di un danno quantificato in euro 3.100, causa iscritta al R.G.n. 480/2024 di quell’Ufficio;il Giudice di pace, ravvisando connessione per titolo tra le liti erichiamando gli artt. 33 e 40, settimo comma, cod. proc. civ., dispose,con ordinanza, la riassunzione del giudizio sub (ii) innanzi al Tribunale;riassunta la causa, il giudice ad quem, con l’ordinanza in epigrafe,ha sollevato di ufficio conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.,sull’assunto che la controversia sub (ii) sia devoluta per materia (conlimite di valore) alla competenza del Giudice di pace;il P.G. ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe;le parti non hanno depositato memoria;Considerato cheil regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile, dacchétardivo;a mente dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esercizio del potere disollevare di ufficio il regolamento di competenza da parte giudiceinvestito della controversia a seguito di declinatoria resa dal giudicer.g. n. 21845/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21845/2025Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 14209/2026Data pubblicazione 14/05/2026preventivamente adito soggiace al termine preclusivo previsto dall’art.38, terzo comma, cod. proc. civ. e, dunque, dev’essere esercitato entrola prima udienza di trattazione o, per i procedimenti ai quali si applicala novella del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con il decreto previstodall’art. 171-bis cod. proc. civ. (v. Cass. 11/12/2025, n. 32378);l’istanza di regolamento di competenza di ufficio va formulata conprovvedimento pronunciato alla prima udienza di trattazione (oppure ascioglimento di riserva assunta in quella sede): il decorso di talemomento preclude l’elevazione del conflitto, divenendo definitivamenteincontestabile e vincolante la competenza del giudice ad quem (così,ex aliis, Cass. 29/08/2023, n. 25391; Cass. 21/09/2021, n. 25579;Cass. 03/08/2018, n. 20488);in applicazione di tale principio, questa Corte ha pertanto ritenutol’inammissibilità del regolamento di ufficio proposto ad un’udienza ditrattazione successiva ad altra di mero rinvio (Cass. 02/08/2024, n.21807; Cass. 29/10/2019, n. 27731) oppure successivamente allaconcessione dei termini per l’appendice scritta ex art. 183, sestocomma, cod. proc. civ. (Cass. 10/09/2018, n. 21944; Cass.12/11/2015, n. 23106) o per il deposito di note illustrative non vertentisulla questione di competenza (Cass. 30/07/2015, n. 16143) oppuredopo la precisazione delle conclusioni (Cass. 31/03/2015, n. 6474);ciò premesso, sulla scorta del fascicolo di ufficio dall’A.G. sollevanteil regolamento di competenza di ufficio, ritualmente acquisito primadella odierna adunanza camerale, l’andamento della vicendaprocessuale in parola può essere così ricostruito, nei tratti rilevanti:- ) a seguito della ordinanza del Giudice di pace di Bolzano del 10luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la lite innanzi il Tribunale,depositando comparsa in riassunzione (previamente notificata aiconvenuti) nel fascicolo del già pendente giudizio R.G. n. 872/2024;r.g. n. 21845/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21845/2025Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 14209/2026Data pubblicazione 14/05/2026- ) il giudice del Tribunale, con ordinanza del 14 novembre 2024,preso atto della riassunzione, disponeva integrazione della (già inprecedenza ammessa) consulenza tecnica di ufficio, in relazione allaquantificazione dei danni lamentati dalla riassumente;- ) con provvedimento del 22 marzo 2025, visti gli esiti della c.t.u.,fissava l’udienza del 3 luglio 2025 per la comparizione personale delleparti e onde esperire un tentativo di conciliazione;- ) a detta udienza formulava proposta conciliativa e rinviava al 22luglio 2025, per consentire l’esame della stessa;- ) con ordinanza del 16 agosto 2025, ritenuta la causa matura perla decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza delgiorno 11 dicembre 2025;- ) con ordinanza del 31 ottobre 2025, «ritenuto, melius reperpensa, di non essere competente per materia sulla causa promossada [OSCURATO:PERSONA]» rimetteva «la causa in istruttoria allo scopo diadire la Corte di Cassazione per regolamento di competenza» e, conprovvedimento in pari data, sollevava il conflitto di competenza,rimettendo gli atti a questa Corte;palese, dunque, è la tardività dell’istanza di regolamento de qua,sollevata quando la causa era addirittura giunta alla fase decisoria;le parti vanno rimesse, per la prosecuzione della causa, innanzi ilTribunale di Bolzano, con termine per riassumere come in dispositivo;non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamentodi competenza di ufficio (Cass., Sez. U., 18/01/2018, n. 1202);p. q. m.dichiara inammissibile il regolamento di competenza;assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 febbraio 2026.r.g. n. 21845/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21845/2025Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 14209/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 21845/2025 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]