CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18515/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10799/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dai quali è rappresentatae difesa -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 104/2023 depositata i l 15 marzo 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione notificato il 14 luglio 2017, conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali parti di un contratto con cui [OSCURATO:PERSONA], padre degli altri due convenuti, avrebbe donato ai due figli la nuda proprietà di un immobile, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto per simulazione o comunque l’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.p.c.; ciò in relazione a determinati crediti che l’attrice avrebbe vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice della banca per un mutuo fondiario e per il saldo passivo di un conto corrente. I convenuti si costituivano, resistendo. Il Tribunale rigettava con sentenza n. 902/2020. Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria dei crediti prospettati dalla banca - mediante la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; i [OSCURATO:PERSONA] resistevano, riproponendo ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. la nullità della clausola di fideiussione derogante l’articolo 1957 c.c. per violazione dell’articolo 2 l. 10 ottobre 1990 n 287, nonché la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di cui all’articolo 38, secondo comma, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 104/2023, riformava la sentenza del primo giudice, dichiarando inefficace nei confronti dell’appellante, ex articolo 2901 c.c., la donazione di cui si tratta. I [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’articolo 112 c.p.c. nel rilevare d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni azionate e nel disattendere le eccezioni sollevate in comparsa conclusionale. I ricorrenti si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che il [OSCURATO:PERSONA] … non ha mai formulato nei propri scritti difensivi “domanda” di nullità totale delle fideiussioni … limitandosi a sollevare l’eccezione di nullità della clausola n. 7 delle fideiussioni azionate e richiedendo il rigetto delle richieste avverse . Lamentano non essersi considerato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionale … ha specificamente dedotto a pagina 6 quanto di seguito si riporta: [ …] Di conseguenza -a seguito della nullità parziale- rivive la clausola originaria con il termine di sei mesi, scaduto il quale la fideiussione si intende decaduta. L’odierna appellante in sede di causa non ha provato di aver coltivato le proprie ragioni in capo al debitore principale nel suddetto termine di sei mesi, con la conseguente decadenza delle fideiussioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] […]. E’ chiaro che l’odierno ricorrente ha sollevato l’eccezione parziale ed ha richiesto al Giudice la “decadenza” della fideiussione in ragione del decorso del tempo dei sei mesi, senza che la Banca avesse coltivato il credito nei confronti della società debitrice principale . Lamentano che, potendo essere l’eccezione di nullità parziale … essere sollevata sino alla comparsa conclusionale , la corte di merito è invero incorsa in errore non cogliendo l’esatta eccezione sollevata dal convenuto , conseguentemente fondando la propria decisione su un errore rilevante, quando afferma nella propria motivazione a pagina 6 … che: [ … ] sostenendo quindi la nullità delle intere fideiussioni [ … ], laddove il sig. [OSCURATO:PERSONA] nella ridetta comparsa conclusionale … ha sollevato la nullità parziale chiedendone la decadenza delle fideiussioni . Con il 3° motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1421 c.c., 99 e 112 c.p.c. Lamentano che, nel decidere sull’eccezione di nullità totale delle fideiussioni sollevate dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] , la corte di merito ha rilevato d’ufficio la nullità parziale in ragione della clausola n. 7 delle fideiussioni azionate , e peraltro a seguito della rilevata nullità parziale … non ha dato alcun seguito, non facendo caducare la fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c., come più volte richiesto dai convenuti . 2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, son p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. La corte territoriale, nella descrizione dello svolgimento del processo, dà atto che in primo grado i tre convenuti, costituendosi, avevano tra l’altro eccepito “la nullità della clausola della fideiussione di deroga all’art. 1957 c.c. per violazione dell’art. 2 L. 10. 10. 1990 n. 287” (sentenza, pagina 2), e altresì che nel giudizio di appello, quali appellati, i suddetti avevano riproposto “in modo specifico” anche la questione di “nullità della clausola della fideiussione di deroga all’art. 1957 c.c. (ibidem). Quando poi affronta la questione (sentenza, pagina 6), il giudice d’appello premette che “[OSCURATO:PERSONA] [in realtà tutti e tre i [OSCURATO:PERSONA]] ripropone la questione della nullità della clausola contenuta in ciascuna delle due fideiussioni prestate, di deroga all’art. 1957 c.c. per violazione dell’art. 2 l. 10. 10. 1990 n. 287, sostenendo quindi la nullità delle intere fideiussioni”. Orbene, è evidente che, violando l’articolo 112 c.p.c., la corte territoriale ha deciso una questione diversa da quella sottoposta le , come da essa stessa evidenziato , non essendo stata messa in discussione la nullità di tutte le fideiussioni, bensì la validità o meno di una clausola specifica. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo di ricorso, consegue -assorbito il 2° motivo- la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. C assa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazi