CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 08264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; riLenuto che i ricorso è inammissibile perché tutte le dogiianze, peraltro in termini di i"C. a t<Ti genericità, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti -:c•Q(.) .1-ienti giuridici dai giudice di merito in relazione alla mancata applicazione delle generiche, alla ritenuta inapplicabilità dell'art 131 bis cp nonche alla misura della pena, aspetti che la i-npugnata affronta e argomenta con sufficiente e non illogica motivazione all'esito .,.:ciequa'(.o esame delle deduzioni difensive; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. inamrssipiy.2. ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.