CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, la Corte d'appello ha correttamente motivato, sia in relazione alla corretta qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto (pg.2) evidenziando la contestualità violenta ai danni del genitore che ha consentito la sottrazione del bene, sia in relazione all'inapplicabilità dell'art.649 c.p., a causa della condotta violenta, non parendo meritevole di accoglimento, nemmeno in questa sede, l'orientamento minoritario che ne consente l'applicazione in caso di tentativo (Sez. 2, n. 43066 del 19/09/2023, Rv. 285147 - 01; Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]