CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/7/2025 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 luglio 2025 la Corte d'appello di Brescia, provvedendo sulla impugnazione proposta congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione in relazione a due contestazioni del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al capo B), ha ridotto la pena inflitta agli imputati a un anno e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo assistito solamente dall'[OSCURATO:PERSONA]) e anche tramite l'[OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che lo hanno affidato a un unico motivo, mediante il quale hanno denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, e 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d. Igs. n. 158 del 2015, nonché mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta non accertabilità, ex artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/73 e 54-bis d.P.R. 633/72, della inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione. Si censura, in particolare, l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, della non applicabilità, al fine dell'accertamento della inesistenza o non spettanza dei crediti utilizzati in compensazione per la configurabilità del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, della definizione contenuta nell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, che avrebbe, ad avviso della Corte d'appello di Brescia rilevanza solo in ambito amministrativo. Si richiama, in particolare, l'orientamento della giurisprudenza tributaria secondo cui, a seguito del d.lgs. n. 158 del 2015, i crediti inesistenti sono quelli che mancano in tutto o in parte di un presupposto costitutivo se tale mancanza non sia riscontrabile in sede di controllo ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/73 e 54-bis d.P.R. 633/72, orientamento ribadito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 34452 del 2023. Si lamenta, di conseguenza, la mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di rilevare l'inesistenza dei crediti con gli strumenti automatizzati citati, emergendo dalla stessa comunicazione di notizia di reato della Agenzia delle Entrate la avvenuta rilevazione della insussistenza dei crediti utilizzati in compensazione negli anni 2019 e 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. mediante accertamenti automatizzati, non trovando detti crediti rispondenza nei modelli 2Unico relativi agli anni d'imposta 2018 e 2019 (nei quali sarebbero sorti tali crediti). Tale accertamento era, in verità, stato compiuto proprio sulla base di quanto previsto dai citati artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/73, ossia incrociando in via automatizzata i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, tenendo conto dei limiti normativi e dei dati comunicati dallo stesso dichiarante, senza compiere alcuna attività ispettiva specifica diversa e distinta rispetto a quella automatizzata, tali non potendo considerarsi la richiesta di trasmissione delle scritture registrate di cessione (mai trasmesse) e la indagine sulla esistenza oggettiva delle società apparentemente cedenti, in quanto non eccedenti i limiti del controllo formale. Risulterebbe, pertanto, errato quanto esposto nella sentenza di primo grado per escludere la natura di crediti non spettanti di quelli utilizzati per compiere le compensazioni contestate, ossia il compimento di controlli ulteriori rispetto a quelli automatizzati, con la conseguenza che le condotte contestate avrebbero dovuto essere qualificate ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Si conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la rimessione della questione interpretativa della nozione di credito inesistente alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è infondato. 2. Ai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali amministratori della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario incaricato della trasmissione telematica dei modelli indicanti i crediti d'imposta inesistenti, è stato contestato il compimento di compensazioni indebite, realizzate utilizzando crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (che sanziona l'omesso versamento di imposte realizzato mediante la compensazione con crediti inesistenti). Ad avviso dei ricorrenti tali condotte, non contestate nella loro materialità, dovrebbero essere qualificate ai sensi del primo comma della medesima disposizione, che sanziona, in modo meno grave, l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti. A sostegno di tale prospettazione richiamano il principio affermato sul punto dalle Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 34419 del 2023 (Cass. Civ., Sez. U, n. 34419 del 11/12/2023, Rv. 669633 - 01), secondo cui «in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, di. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, 3d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36- bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento». Secondo l'assunto dei ricorrenti l'inesistenza dei crediti utilizzati illecitamente in compensazione sarebbe emersa esclusivamente attraverso controlli automatizzati, cosicché tali crediti dovrebbero essere qualificati come non spettanti, non ricorrendo il duplice requisito richiesto dalle Sezioni Unite Civili per la configurabilità di crediti inesistenti (ossia l'artificiosa rappresentazione ovvero la carenza dei presupposti costitutivi o l'estinzione al momento del suo utilizzo, e la non riscontrabilità dell'inesistenza mediante i controlli formali o automatizzati), con la conseguente riconducibilità delle condotte contestate alla meno grave ipotesi di cui all'art. 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. 3. Ciò posto, e premesso, peraltro, che la citata sentenza delle Sezioni Unite Civili è anteriore alla intervenuta modifica dell'art. 1, lett. g)-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, relativo alla nozione di crediti inesistenti, tale assunto è, però, infondato in fatto, con la conseguente irrilevanza della questione prospettata con il ricorso a proposito della incidenza ai fini penali della definizione di "crediti inesistenti" contenuta nell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (esclusa, anteriormente alla suddetta decisione delle Sezioni Unite Civili, da Sez. 3, n. 6 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285731 - 01, sul rilievo del mancato richiamo di tale disposizione nella norma incriminatrice di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,). La Corte d'appello di Brescia, nel disattendere l'identico rilievo sollevato dagli imputati con l'atto di gravame, sostanzialmente replicato senza significativi elementi di novità con il ricorso per cassazione, ha sottolineato che l'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione non era stata accertata esclusivamente sulla base dei controlli formali (o automatizzati), essendosi reso necessario verificare l'inesistenza e l'inoperatività delle società che avevano apparentemente ceduto tali crediti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), richiamando quanto più analiticamente esposto sul punto nella sentenza di primo grado. In tale sentenza, espressamente richiamata da quella impugnata, che ha concordato con i criteri di valutazione delle risultanze istruttorie nella stessa utilizzati, venendo così a costituire un unico complesso motivazionale, si 4sottolinea, proprio alla luce della citata sentenza n. 34452 del 2023 delle Sezioni Unite Civili (espressamente menzionata), che l'Agenzia delle Entrate, per accertare l'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], a essa ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - e dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha compiuto una articolata istruttoria, dalla quale è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di fornire alcun elemento dimostrativo della esistenza dei crediti Ires ceduti; che la C.R.A. aveva presentato l'ultima dichiarazione nel 2015, nella quale risultava Ires a credito per 24,00 euro; che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato l'ultima dichiarazione nel 2015; che entrambe tali società erano risultate sconosciute presso le rispettive sedi legali; che le scritture di cessione dei crediti, pur richieste, non erano mai state trasmesse, escludendo, di conseguenza e in modo logico, che l'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione sia stata accertata esclusivamente mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, ossia mediante controlli formali o automatizzati. Tenendo conto di tali, plurimi e articolati, accertamenti, è stata quindi esclusa la rilevanza della questione interpretativa e di qualificazione delle condotte sollevata dai ricorrenti sin dal primo grado di giudizio, per essere l'inesistenza dei crediti stata accertata anche a seguito di una ampia attività istruttoria, ulteriore ai controlli formali. Ne consegue, pertanto, in ogni caso, in limine rispetto a ogni valutazione circa il rapporto tra la citata decisione delle Sezioni Unite Civili, il diverso orientamento espresso da questa Sezione sul punto, e la già ricordata sopravvenienza normativa di cui all'art. 1, lett. g)-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, l'infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti sulla base della citata decisione delle Sezioni Unite Civili e la correttezza della decisione impugnata, per essere, come evidenziato, l'inesistenza dei crediti stata accertata anche mediante una ampia e articolare attività istruttoria, ulteriore rispetto ai controlli formali, neppure considerata, se non genericamente, nel ricorso. 4. Il ricorso in esame deve, dunque, essere rigettato, per essere risultato infondato il presupposto su cui si basa l'unico motivo di censura, ossia l'accertamento della inesistenza dei crediti esclusivamente sulla base di controlli formali o automatizzati. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 4(nd reazza Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], '06 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doitss isabella Ar i *to 6