CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali lievissime e minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111 Cost. per motivazione assente o apparente, è manifestamente infondato — poiché la decisione di conferma della condotta è sorretta da adeguata e congrua motivazione (cfr. pagg. 2 e 3) certamente non riconducibile alla nozione radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale comportante la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., (cfr. tra le altre Sez. U. n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, in motivazione); mentre ipotetici vizi argomentativi non sono deducibili ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso