CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agii artt. 455, 640 e 624-625, comma primo, n. 4, cod. pen; Ritenuto che i tre motivi di ricorso — che contestano la sussistenza del reato di cui all'art. 455 cod. pen., la configurabilità della recidiva, il diniego delle circostanze attenuante di cui all'art.62 , n. 4, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 su primo punto; pag. 3 sul secondo e terzo punto); Considerato che il terzo motivo è intrinsecamente generico nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché non espone ragioni a sostegno, né indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i