CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07413/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.28228/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello StatocontroNokia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.1453/21/2018depositata il 03/04/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previstodall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1,comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-Maria PerrinoNumero registro generale 28228/2019Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 7413/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIALa Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.28228/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello StatocontroNokia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.1453/21/2018depositata il 03/04/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previstodall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1,comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]