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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30075/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 7 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma, in data 12 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dal secondo giudice alla complessiva gravità del fatto contestato, nonché alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, costituisce argomentazione logica e lineare tale da giustificare il diniego del beneficio, poiché non consente di formulare il giudizio prognostico favorevole richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen. (cfr. pagina 20 dell'impugnata sentenza).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 7 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma, in data 12 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dal secondo giudice alla complessiva gravità del fatto contestato, nonché alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, costituisce argomentazione logica e lineare tale da giustificare il diniego del beneficio, poiché non consente di formulare il giudizio prognostico favorevole richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen. (cfr. pagina 20 dell'impugnata sentenza). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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