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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25280/2023

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rdinanza della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 13956/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 13 956 /2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo Studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresentae difende, in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrente- nonché di Marco CARLOTTO; -intimato- per la revocazione dell’ordinanzan. 36914/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Trib unale di Vicenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatile dal mancato riversamento all'[OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , da parte del Carlotto, subagente dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] s .p.a . (ora [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a.) , dei premi di polizzada lei versati, per oltre 30.000 Euro.

In seguito al fallimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]., il processo proseguì nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Carlotto, che furono condannati a pagare all’attrice la somma di Euro 29.800,00,oltre interessi. 2.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 21 novembre 2018, n. 3180, riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (unica appellante), sul rilievo che esclusivaresponsabile delle malversazioni del Carlotto doveva ritenersi la [OSCURATO:SOCIETA]..

3. Il ricorso per cassazione proposto d a [OSCURATO:PERSONA] avver s o la sentenzad’appello è stato dichiarato improcedibile da questa Corte, la quale, dopo avere ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 26 novembre 2021 , n. 36914, ha rilevato che il ricorso notificato a quest’ultimo era stato depositato in cancelleriaoltre venti giorni dopo la scadenza del termine assegnato perla notifica, in violazione della prescrizione dettata – per l’appunto,a pena di improcedibilità – dal l’art. 371 - bis cod. proc. civ. .

4. Avverso questa ordinanza, Maria F abris propone ricorso per revocazionesulla base di un unico motivo.

Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non svolge difese [OSCURATO:PERSONA], che resta intimato.

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale.

Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte.

Sia la ricorrente che la società controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motiv o di revocazione , [OSCURATO:PERSONA] assume che l’ordinanza n. 36914 del 26 novembre 2021 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ..

L’errore sarebbe consistito nelritenere che il deposito del ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto fuori termine.

In contrario, la ricorrente deduce che esso deposito era stato effettuato nel primo momento utile consentito dalla Cancelleria pe r provvedereall’incombente, ossia il 4 gennaio 2021.

Evidenzia, al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] che la Cancelleria della Corte di cassazione, pur essendo stata più volte contattatacon messaggi di posta elettronica, inviati dal suo difensore(nelle date del 19 novembre 2020, del30 novembre 2020 e del 29 dicembre 2020) per chiedere informazioni circa le modalità d i deposito dell’atto e per ottenere un appuntamento al fine di provvedervi, aveva riscontrato solo l’ultima e- mail, inviata l’ultimo giorno utile, dando appuntamento peril 4 gennaio 2021.

Concludeche, pertanto, le conseguenze del mancato deposito nei termini non avrebbero potuto essere fatte ricadere sulla parte , con la sanzione di improcedibilità del ricorso, avendo essa cercato ripetutamente di ottenere un appuntamento per provvedere tempestivamente all’incombente.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, sarebbe quindi incorsain errore ritenendo la tardività del deposito, atteso che la stessa sarebbe da imputaread esclusiva resp onsabilità della Cancelleria della Sezione interessata , che non a vrebbe fissato tempestivamente l’appuntamento,malgrado le molteplici richieste. 2.Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresent azioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/112019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vi ene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04//2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e d ecisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legitt imare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820). 3.Nella vicenda in esame, alla streg ua delle stesse deduzioni della parte ricorrente, deve escludersi la sussistenza di un errore revocatorio, come sopra delineato.

3.1. L’ ordinanza revocanda, senza incorrere in alcuna svista percettiva, ha esattamente rilevato che la notifica del ricorso aMassimo Carlotto, in ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio impartitocon precedente ordinanza interlocutoria , era stata effettuata il 4 novembre 2020 e, quindi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria medesima , avvenuta il 9 ottobre 2020.

Ha poi altrettanto esattamenterilevato che il ricorso notificato era stato depositato nella Cancelleria della Corte di cassazioneil 4 gennaio 2021 e, pertanto, tardivamente, non risulta ndo rispettato il termine previsto dall’art. 371-bis, primo comma, cod. proc. civ., in tema di integrazione del contraddittorio, che prevede che il deposito deve avvenire entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnatoper la notifica: nella fattispec ie , infatti, il termine di sessanta giorni per la notifica era iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2020 e d era pertanto scaduto il 9 dicembre 2020, talché il ricorso notificato avrebbe dovuto essere depositato entro il 29 dicembre 2020 , risultando tardivo il deposito effettuato soltanto il 4 gennaio 2021, in assenza di alcuna causa di sospensione.

A tali esatti rilievi, l’ordinanza revocanda ha fatto s eguire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in adesione ad un orientamento consolidato della gi urisprudenza di legittimità ( ex aliis , Cass. 17/07/2020,n. 15308).

3.2. L’ esattezza dei rilievi in fatto contenuti nella ordinanza revocanda (e da essa posti a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso)trova conferma nelle stesse allegazioni della ricorrente per revocazione , la quale, pur ribadendo che il provvedimento revocando sarebbe affetto da errore di fatto, ha riconosciuto però che tale errorein realtà è insussistente, in quanto ha ammesso che effettivamente il ricorso notificato era stato depositato in data 4 gennaio 2021, dunque fuori termine, sebbene abbia tenuto a precisare che tale ritardo sarebbe d a imputare al contegno della Cancelleriadel giudice di legittimità, che aveva omesso di riscontrare tempestivamente le richieste inviate dal difensore via e - mail per ottenereinformazioni sulle mo dalità di deposito dell’ atto e per prendere appuntamento al fine di provvedervi.Al riguardo, la ricorrente ha anche provveduto al deposito dei detti messaggi di posta elettronica, inviati il 19 novembre, il 30 novembre e il 29 dicembre 2020. 3.3.Al di là del rilievo che tale documentazione – afferendo , non già alla nullità dell’ordinanza impugnata o all’ammissibilità del ricorso, bensìalla fondatezza del motivo di revocazione – inammissibilmente è stata prodotta in questa sede in violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis( sul concetto di nullità ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., v.

Cass. 04/11/2004, n. 21140), mentre avrebbe potuto piuttosto essere prodott a nel giudizio di cassazione esitato nell’ordinanza revocanda, eventualmentea corredo di una richiesta di rimessione in terminie al fine di dimostrare la non imputabilità alla parte della causa della decadenza in cui essa era incorsa(arg. ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) , è evidente che le vicende dedotte dalla ricorrente, lungi dall’evidenziare l’errore percettivo della Corte giudicante, ne confermano piuttosto l’insussistenza, poiché danno conto della circostanza che il C ollegio aveva esattamentetratto dagli atti processuali – nei quali, sebbene la ricorrente avesse depositato memoria,non era contenuta la deduzione della corrispondenza di posta elettronica tra il difensore della parte e la Cancelleria né una richiesta di rimessione in termini fondata su di essa – il rilievo , frutto di esatta percezione e non di erronea supposizione, che il depos i to del ricorso era stato effettivamente effettuatoin ritardo. 4.Il ricorso per revocazione va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese relative al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale vertente tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in sede di legittimità.6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in Euro 5.100,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 13956/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 13 956 /2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo Studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresentae difende, in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrente- nonché di Marco CARLOTTO; -intimato- per la revocazione dell’ordinanzan. 36914/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Trib unale di Vicenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatile dal mancato riversamento all'[OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , da parte del Carlotto, subagente dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] s .p.a . (ora [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a.) , dei premi di polizzada lei versati, per oltre 30.000 Euro. In seguito al fallimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]., il processo proseguì nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Carlotto, che furono condannati a pagare all’attrice la somma di Euro 29.800,00,oltre interessi. 2.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 21 novembre 2018, n. 3180, riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (unica appellante), sul rilievo che esclusivaresponsabile delle malversazioni del Carlotto doveva ritenersi la [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Il ricorso per cassazione proposto d a [OSCURATO:PERSONA] avver s o la sentenzad’appello è stato dichiarato improcedibile da questa Corte, la quale, dopo avere ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 26 novembre 2021 , n. 36914, ha rilevato che il ricorso notificato a quest’ultimo era stato depositato in cancelleriaoltre venti giorni dopo la scadenza del termine assegnato perla notifica, in violazione della prescrizione dettata – per l’appunto,a pena di improcedibilità – dal l’art. 371 - bis cod. proc. civ. . 4. Avverso questa ordinanza, Maria F abris propone ricorso per revocazionesulla base di un unico motivo. Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non svolge difese [OSCURATO:PERSONA], che resta intimato. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. Sia la ricorrente che la società controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motiv o di revocazione , [OSCURATO:PERSONA] assume che l’ordinanza n. 36914 del 26 novembre 2021 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ.. L’errore sarebbe consistito nelritenere che il deposito del ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto fuori termine. In contrario, la ricorrente deduce che esso deposito era stato effettuato nel primo momento utile consentito dalla Cancelleria pe r provvedereall’incombente, ossia il 4 gennaio 2021. Evidenzia, al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] che la Cancelleria della Corte di cassazione, pur essendo stata più volte contattatacon messaggi di posta elettronica, inviati dal suo difensore(nelle date del 19 novembre 2020, del30 novembre 2020 e del 29 dicembre 2020) per chiedere informazioni circa le modalità d i deposito dell’atto e per ottenere un appuntamento al fine di provvedervi, aveva riscontrato solo l’ultima e- mail, inviata l’ultimo giorno utile, dando appuntamento peril 4 gennaio 2021. Concludeche, pertanto, le conseguenze del mancato deposito nei termini non avrebbero potuto essere fatte ricadere sulla parte , con la sanzione di improcedibilità del ricorso, avendo essa cercato ripetutamente di ottenere un appuntamento per provvedere tempestivamente all’incombente. La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, sarebbe quindi incorsain errore ritenendo la tardività del deposito, atteso che la stessa sarebbe da imputaread esclusiva resp onsabilità della Cancelleria della Sezione interessata , che non a vrebbe fissato tempestivamente l’appuntamento,malgrado le molteplici richieste. 2.Il ricorso per revocazione è inammissibile. Ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresent azioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/112019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vi ene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04//2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e d ecisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legitt imare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820). 3.Nella vicenda in esame, alla streg ua delle stesse deduzioni della parte ricorrente, deve escludersi la sussistenza di un errore revocatorio, come sopra delineato. 3.1. L’ ordinanza revocanda, senza incorrere in alcuna svista percettiva, ha esattamente rilevato che la notifica del ricorso aMassimo Carlotto, in ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio impartitocon precedente ordinanza interlocutoria , era stata effettuata il 4 novembre 2020 e, quindi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria medesima , avvenuta il 9 ottobre 2020. Ha poi altrettanto esattamenterilevato che il ricorso notificato era stato depositato nella Cancelleria della Corte di cassazioneil 4 gennaio 2021 e, pertanto, tardivamente, non risulta ndo rispettato il termine previsto dall’art. 371-bis, primo comma, cod. proc. civ., in tema di integrazione del contraddittorio, che prevede che il deposito deve avvenire entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnatoper la notifica: nella fattispec ie , infatti, il termine di sessanta giorni per la notifica era iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2020 e d era pertanto scaduto il 9 dicembre 2020, talché il ricorso notificato avrebbe dovuto essere depositato entro il 29 dicembre 2020 , risultando tardivo il deposito effettuato soltanto il 4 gennaio 2021, in assenza di alcuna causa di sospensione. A tali esatti rilievi, l’ordinanza revocanda ha fatto s eguire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in adesione ad un orientamento consolidato della gi urisprudenza di legittimità ( ex aliis , Cass. 17/07/2020,n. 15308). 3.2. L’ esattezza dei rilievi in fatto contenuti nella ordinanza revocanda (e da essa posti a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso)trova conferma nelle stesse allegazioni della ricorrente per revocazione , la quale, pur ribadendo che il provvedimento revocando sarebbe affetto da errore di fatto, ha riconosciuto però che tale errorein realtà è insussistente, in quanto ha ammesso che effettivamente il ricorso notificato era stato depositato in data 4 gennaio 2021, dunque fuori termine, sebbene abbia tenuto a precisare che tale ritardo sarebbe d a imputare al contegno della Cancelleriadel giudice di legittimità, che aveva omesso di riscontrare tempestivamente le richieste inviate dal difensore via e - mail per ottenereinformazioni sulle mo dalità di deposito dell’ atto e per prendere appuntamento al fine di provvedervi.Al riguardo, la ricorrente ha anche provveduto al deposito dei detti messaggi di posta elettronica, inviati il 19 novembre, il 30 novembre e il 29 dicembre 2020. 3.3.Al di là del rilievo che tale documentazione – afferendo , non già alla nullità dell’ordinanza impugnata o all’ammissibilità del ricorso, bensìalla fondatezza del motivo di revocazione – inammissibilmente è stata prodotta in questa sede in violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis( sul concetto di nullità ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., v. Cass. 04/11/2004, n. 21140), mentre avrebbe potuto piuttosto essere prodott a nel giudizio di cassazione esitato nell’ordinanza revocanda, eventualmentea corredo di una richiesta di rimessione in terminie al fine di dimostrare la non imputabilità alla parte della causa della decadenza in cui essa era incorsa(arg. ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) , è evidente che le vicende dedotte dalla ricorrente, lungi dall’evidenziare l’errore percettivo della Corte giudicante, ne confermano piuttosto l’insussistenza, poiché danno conto della circostanza che il C ollegio aveva esattamentetratto dagli atti processuali – nei quali, sebbene la ricorrente avesse depositato memoria,non era contenuta la deduzione della corrispondenza di posta elettronica tra il difensore della parte e la Cancelleria né una richiesta di rimessione in termini fondata su di essa – il rilievo , frutto di esatta percezione e non di erronea supposizione, che il depos i to del ricorso era stato effettivamente effettuatoin ritardo. 4.Il ricorso per revocazione va dunque dichiarato inammissibile. 5. Le spese relative al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale vertente tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in sede di legittimità.6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in Euro 5.100,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a
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