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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 16557/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed affermando di riportarsi a quanto già depositato nella cancelleria del Tribunale di Modena in relazione ad altro ricorso per cassazione.

3. L'impugnazione è inammissibile per tardività, in quanto la sentenza è stata pronunciata il 16 maggio 2022 e nel dispositivo era stato indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

La sentenza è stata depositata il 3 giugno 2022 e quindi tempestivamente.

Dal 15 giugno 2022 iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è scaduto il 30 luglio 2022.

L'impugnazione, sottoscritta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è invece datata 1 dicembre 2022 ed è stata trasmessa in pari data a mezzo della posta elettronica certificata direttamente alla cancelleria di questa Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed affermando di riportarsi a quanto già depositato nella cancelleria del Tribunale di Modena in relazione ad altro ricorso per cassazione. 3. L'impugnazione è inammissibile per tardività, in quanto la sentenza è stata pronunciata il 16 maggio 2022 e nel dispositivo era stato indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza. La sentenza è stata depositata il 3 giugno 2022 e quindi tempestivamente. Dal 15 giugno 2022 iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è scaduto il 30 luglio 2022. L'impugnazione, sottoscritta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è invece datata 1 dicembre 2022 ed è stata trasmessa in pari data a mezzo della posta elettronica certificata direttamente alla cancelleria di questa Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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