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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04847/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 493-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] lavoro agricolo Elenchi trimestrali di variazione Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del R.G.N. 493/2021 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/06/2020 R.G.N. 951/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’odierna ricorrente volta all ’accertamento di rapport i di lavoro agricolo, negli anni 2007 e 2008 , per intervenuta decadenza della domanda giudiziale;

2. r iteneva la Corte che l’appellante fosse decadut a dall’azione ai sensi dell’art.22 D.L. nr.7 del 1970, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato alla lavorat rice;

3. i n particolare, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011;

4. a vverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.

L'INPS ha resistito con controricorso;

5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co mmi 6 e 7 , della legge nr. 111 del 2011 ( recte dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011 conv. con legge nr. 111 del 2011 ) per avere la Corte di appello reso un’interpretazione retroattiva della norma in esame ritenendo la stessariferibile anche alle cancellazioni degli elenchi agricoli per le giornate di lavoro relative ad anni antecedenti al 2011;

7. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost., artt. 11, co.1,Preleggi.

Parte ricorrente deduce che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello viola il principio di irretroattività sancito all'art. 11 disp. gen. c on pregiudizio di diritti quesiti ed è quindi illegittim a, irragionevolee incostituzionale ;

8. i due motivi vanno trattati congiuntamente.

Essi pongono la questione, già affrontata da questa Corte, dell’ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98 del 2011 e della legittimità, sul piano costituzionale , di una interpretazione che riferisca detta disciplina anche alle giornate di occupazione antecedenti al 31 dicembre 2010;

9. i motivi sono infondati.

Deve r ichiama rsi e confermarsil'orientamento (Cass. nr. 37974 del 2022; Cass.nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023 e , nelle more della presente decisione, Cass. nr. 33835 del 2023)in base al quale «la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»; 10.rinviando al supporto argomentativo degli arrest i indicati, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., è qui solo il caso di ribadire che l’ interpretazione suggerita da parte ricorrente, oltre a non essere sorretta da elementi testuali, è pure in conflitto - come chiarito nei precedenti di legittimità sopra citati-con la mutata natura degli elenchi trimestrali e la soppressione di quelli precedenti a far data dalla entrata in vigore della nuova legge (6.7.2011); 11.né è a dire che, in tal modo, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto; 12.deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.

Nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è , tuttavia, genericamente argomentato; 13.in definitiva, gli elementi offerti da parte ricorrente non inducono questa Corte a rimeditare la propria giurisprudenza; si tratta di argomenti che, esplicitamente o anche solo implicitamente, sono stati già affrontati in senso non favorevole alla tesi dell’istante; il ricorso va, dunque, respinto, con le spese che si compensano, in ragione dei recentiinterventi chiarificatori .

La domanda originaria di mero accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli esula, infatti, dal perimetro di applicazione dell a regola dell’esonero, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (Cass. nr. 16676 del 2020e successive conformi); 14.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso.

Compensa le spese .

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 493-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] lavoro agricolo Elenchi trimestrali di variazione Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del R.G.N. 493/2021 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/06/2020 R.G.N. 951/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’odierna ricorrente volta all ’accertamento di rapport i di lavoro agricolo, negli anni 2007 e 2008 , per intervenuta decadenza della domanda giudiziale; 2. r iteneva la Corte che l’appellante fosse decadut a dall’azione ai sensi dell’art.22 D.L. nr.7 del 1970, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato alla lavorat rice; 3. i n particolare, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011; 4. a vverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co mmi 6 e 7 , della legge nr. 111 del 2011 ( recte dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011 conv. con legge nr. 111 del 2011 ) per avere la Corte di appello reso un’interpretazione retroattiva della norma in esame ritenendo la stessariferibile anche alle cancellazioni degli elenchi agricoli per le giornate di lavoro relative ad anni antecedenti al 2011; 7. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost., artt. 11, co.1,Preleggi. Parte ricorrente deduce che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello viola il principio di irretroattività sancito all'art. 11 disp. gen. c on pregiudizio di diritti quesiti ed è quindi illegittim a, irragionevolee incostituzionale ; 8. i due motivi vanno trattati congiuntamente. Essi pongono la questione, già affrontata da questa Corte, dell’ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98 del 2011 e della legittimità, sul piano costituzionale , di una interpretazione che riferisca detta disciplina anche alle giornate di occupazione antecedenti al 31 dicembre 2010; 9. i motivi sono infondati. Deve r ichiama rsi e confermarsil'orientamento (Cass. nr. 37974 del 2022; Cass.nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023 e , nelle more della presente decisione, Cass. nr. 33835 del 2023)in base al quale «la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»; 10.rinviando al supporto argomentativo degli arrest i indicati, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., è qui solo il caso di ribadire che l’ interpretazione suggerita da parte ricorrente, oltre a non essere sorretta da elementi testuali, è pure in conflitto - come chiarito nei precedenti di legittimità sopra citati-con la mutata natura degli elenchi trimestrali e la soppressione di quelli precedenti a far data dalla entrata in vigore della nuova legge (6.7.2011); 11.né è a dire che, in tal modo, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto; 12.deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. Nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è , tuttavia, genericamente argomentato; 13.in definitiva, gli elementi offerti da parte ricorrente non inducono questa Corte a rimeditare la propria giurisprudenza; si tratta di argomenti che, esplicitamente o anche solo implicitamente, sono stati già affrontati in senso non favorevole alla tesi dell’istante; il ricorso va, dunque, respinto, con le spese che si compensano, in ragione dei recentiinterventi chiarificatori . La domanda originaria di mero accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli esula, infatti, dal perimetro di applicazione dell a regola dell’esonero, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (Cass. nr. 16676 del 2020e successive conformi); 14.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso. Compensa le spese . Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ
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