Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07140/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili, per manifesta infondatezza del motivo, articolati in fatto richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della conoscenza dei sigilli da parte dei due ricorrenti in quanto l'immobile era stata sequestrato unitamente ad altri immobili della zona in quanto adibito a spaccio e preparazione della droga.

I due sono sati trovati nell'immobile, peraltro, con un sistema di videosorveglianza attivo per l'area esterna.

Inoltre, i due abitavano in zona e pertanto sicuramente erano a conoscenza dei sigilli e del sequestro dell'immobile.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Sul punto, del resto, i ricorsi sono generici, non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili, per manifesta infondatezza del motivo, articolati in fatto richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della conoscenza dei sigilli da parte dei due ricorrenti in quanto l'immobile era stata sequestrato unitamente ad altri immobili della zona in quanto adibito a spaccio e preparazione della droga. I due sono sati trovati nell'immobile, peraltro, con un sistema di videosorveglianza attivo per l'area esterna. Inoltre, i due abitavano in zona e pertanto sicuramente erano a conoscenza dei sigilli e del sequestro dell'immobile. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, i ricorsi sono generici, non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 07140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris