CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 05047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 22918/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROM, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7697/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],1L'UTRI; Ric. n. 22918/2021 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- rilevato che, con sentenza resa in data 10/03/2021 (n. 7697/2021), la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'esecuzione promossa in suo danno dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso detta sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, preliminarmente, dev'essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente provveduto, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio, al relativo deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione nei termini perentoriamente stabiliti dall'art.369 c.p.c.; sul punto, è appena il caso di rilevare come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 22918/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817 - 01); sotto altro profilo, al caso di specie deve trovare applicazione il principio in forza del quale la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. (cfr., da ultimo, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020 (Rv. 660042 - 01); sulla base di tali argomentazioni, dev'essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 22918/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2022. [OSCURATO:PERSONA]- e - nte Enric • oDditti [OSCURATO:PERSONA] i 6 FE3 2022_ ESP