CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 29003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in ordine alla responsabilità dell'imputato quanto al delitto previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, cod. pen; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è aspecifico, in quanto chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state già ritenute in primo grado equivalenti alla recidiva, cosicché la doglianza è inammissibile perché manca la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorate), Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre,2004, Burzotta, Rv. 230634); il motivo, inoltre, è inedito, in quanto con l'appello nessuna doglianza veniva mossa al governo delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consi 'nere estensore Il Presidente