CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15485/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11280/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].GI. s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Cimitile, al vico Carradori n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al ricorso; 1,€)' -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Maddaloni, alla via G. Balducci n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.to. e difesa come da mandato in calce al controricorso; - controricorrente - e Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.ta in Roma, alla via Poli n. 29, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'Avvocatura regionale, da cui è rapp.to,e difesq,come da mandato a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8886/50/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 20/10/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 8886/50/14, depositata in data 20 ottobre 2014, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 567/13/13 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di estratti di ruolo, relativi a cartelle esattoriali per tributi vari, di cui si deduceva l'omessa notifica; 3. la CTP aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata indicazione della data di conoscenza degli estratti ed in quanto notificato a mezzo posta privata; la CTR aveva dichiarato a sua volta l'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata; 4. avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per notifica in data 24 aprile 2015, affidato ad un motivo; le parti convenute si costituivano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:1. con un unico motivo di ricorso, la società contribuente censurava la sentenza impugnata per non aver ritenuto validamente effettuata, ma inesistente, la notifica dell'atto di appello inoltrata a mezzo posta privata, senza applicare la regola del perfezionamento per il notificante a far data dalla spedizione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Campania, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. 1.1. Nella specie, in presenza di un atto introduttivo del giudizio di primo grado successivo al 4 luglio 2009, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza. 2. Ebbene, in presenza di una sentenza depositata in data 20 ottobre 2014, il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica a tutte le parti convenute solo in data 24 aprile 2015, ben oltre quindi il termine semestrale per impugnare, venuto a scadenza il 20 aprile 2015 (giorno feriale). 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 3.1 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 3.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, nell'importo di C 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate, ed C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, per le altre parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camera