CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 10556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/03/2022 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 10 novembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria. 2. La ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'inidoneità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate a dimostrare la pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA] nonché il difetto di motivazione in ordine al profilo dell'attualità della ritenuta pericolosità. 3. Maria [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 1 marzo 2022, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dalla ricorrente. 4. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 e 7 d. Lgs. 159/2011 e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. 4.1. La motivazione è apodittica e carente nella parte in cui afferma che la ricorrente ricopriva un ruolo importante nel clan Piccolo-Letizia senza spendere alcuna parola in ordine alle ragioni della vicinanza della [OSCURATO:PERSONA] rispetto al clan camorristico e senza tenere in considerazione la sopravvenuta assoluzione della ricorrente. La Corte territoriale non ha tenuto conto degli elementi idonei ad escludere la pericolosità sociale della ricorrente (incensuratezza, presenza di un solo carico pendente conseguente alla condanna disposta dalla Corte di Appello di Napoli in data 5 novembre 2021 per il solo reato associativo). 4.2. La difesa ha, inoltre, eccepito la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver ripetutamente asserito di non conoscere la [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver passato parte della sua latitanza in una casa nella disponibilità della ricorrente. Parimenti è stato eccepito il travisamento delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Camillo [OSCURATO:PERSONA] il quale si sarebbe limitato a riferire che la [OSCURATO:PERSONA] forniva assistenza al clan Piccolo-Letizia, specificando che la donna era una domestica al servizio della famiglia Piccolo nonché suocera di Achille PICCOLO. La difesa ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Primo LETIZIA che quale ha accusato la [OSCURATO:PERSONA] di compiere estorsioni per conto di Achille PICCOLO senza riuscire a specificare in quali occasioni si sarebbe esplicata la condotta della ricorrente e senza descrivere un concreto apporto fattuale all'attività del clan camorristico. 4.3. La motivazione sarebbe fondata su intercettazioni sicuramente non idonee a comprovare il ruolo di partecipe al sodalizio camorristico, mostrando al contrario che la [OSCURATO:PERSONA] non interviene mai direttamente nei dialoghi circa «gli affari» ma sempre e solo nell'interesse di preservare la pace familiare. 4.4. La Corte territoriale sarebbe venuta meno all'obbligo di motivare adeguatamente in ordine all'attualità della ritenuta pericolosità sociale della ricorrente, fondando la decisione esclusivamente in considerazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., senza tener conto della risalenza nel tempo delle condotte oggetto del predetto processo penale (2004/2019). Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa in ordine all'insussistenza della attuale pericolosità della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art.125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Nel caso di specie il riferimento alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità della ricorrente. 2.1. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] è partecipe di una compagine associativa di stampo mafioso (il clan camorristico Piccolo-Letizia), mettendo doviziosamente in relazione tutti gli elementi di fatto desumibili dagli atti e motivando adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PRIMO ed al reciproco riscontro fornito dalle convergenti propalazioni (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato e pagg. da 3 a 6 del decreto applicativo), facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02). 2.2. Deve esser ricordato, in proposito, che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dall'esito di questi ultimi, e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, purché dia atto in motivazione adeguatamente delle ragioni per le quali tali elementi ed indizi siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto, anche quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria (Sez. 6, n. 4668 del 8/1/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avoria, Rv. 281862 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01). Si è affermato, in particolare, che, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione è abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali e, I nell'ambito di tale valutazione, non è vincolato alla osservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., norma che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa (Sez. 5, n. 17946 del 15/3/2018, Buggea, Rv. 273036; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04).In conclusione, dunque, può affermarsi che gli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali possono essere utilizzati nel giudizio di prevenzione anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa purché, come nel caso di specie, siano dotati di un oggettivo carattere di certezza e siano contenuti in un complesso motivazionale adeguato a sostenere la valutazione di pericolosità sociale. 3. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta il vizio di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità della ricorrente è ictu °culi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione. Peraltro, il motivo con cui la ricorrente deduce la mancanza della valutazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale non si confronta con la giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (Sez. 62 n. 23466 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319-01). 3.1. La permanenza del vincolo durante il periodo di detenzione trova conforto, oltre che nella richiamata giurisprudenza di legittimità, anche nelle "massime di esperienza" che descrivono le dinamiche associative delle mafie storiche. Le Sezioni Unite, a titolo esemplificativo, hanno indicato possibili elementi utilizzabili per la verifica della persistenza della pericolosità ovvero dei possibili indici di validazione della presunzione di stabilità del vincolo, individuandoli nella «natura storica del gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce», nella «tipologia della partecipazione, con particolare riferimento all'apporto del singoli proposto, al suo accertamento con sentenza definitiva» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Nel caso di specie è emerso che il contributo della [OSCURATO:PERSONA] alla vita dell'associazione è stato di tale rilevanza da indicare la piena adesione al programma criminale del clan Piccolo, confermata dalla concreta ed attiva partecipazione alle condotte estorsive dell'associazione. Tali emergenze sono logicamente incompatibili con la dissociazione "silente", che legittimerebbe la valutazione della cessazione dello stato di pericolosità, essendo invece necessario che il recesso dall'associazione si manifesti attraverso manifestazioni percepibili e chiare di dissociazione dal consorzio; tale recesso infatti non può essere desunto dalla semplice inattività correlata allo stato detentivo, ma necessita di ulteriori elementi di conferma tra i quali, non può essere considerata la buona condotta carceraria, essendo la stessa non indicativa della rescissione del vincolo associativo e, dunque, della concreta cessazione dello stato di pericolosità. 3.2. Il ricorso contiene, infine, un generico riferimento all'incompatibilità tra la risalenza nel tempo delle condotte illecite e la ritenuta attualità della pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA]. Va sottolineato, in proposito, che il costante orientamento di questa Corte afferma che nel procedimento di prevenzione di appello, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al giudizio di primo grado (vedi tra le altre Sezione 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380 -01 «...Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio») con conseguente insussistenza dell'eccepita violazione di legge. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a