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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 32884/2025

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4855-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFRANCESCA MORRA, per procura in calce alla memoria difensiva; -resistente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce alla memoria difensiva; -resistente - per regolamento di competenza a vverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMAdel 16/1/2025; Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorsi depositati presso il tribunale di Roma tra i mesi di luglioe agosto del 2024, hanno chiesto l ’ a pertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA].,con sede legale in Roma.

1.2. Nelle more del procedimento, tuttavia, il tribunale di Perugia, con sentenza del 18/10/2024, ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., avente sede legale in Perugia e socio accomandatario della Aploss.a.s..

1.3. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s . r .l. s . , già socia accomandataria della società resistente, si è costituita nelgiudizio innanzi al tribunale di Roma, deducendo che la Aplos, con atto del 18/3/2024, si era fusa per incorporazione nella società socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e che tale fusione aveva determinato il trasferimento di ogni centro di interessi della società incorporata presso la sede legale della società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. , ed ha, quindi, chiesto, ai sensi dell ’ art. 33 c.c.i.i., la trasmis sione degli atti al tribunale di Perugia, che aveva già aperto la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima.

Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5

1.4. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16/1/2025, ha, invece, dichiarato l ’ apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s..

1.5. Il tribunale, in particolare, per quanto rileva, ha ritenuto di avere la competenza a dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

1.6. L’art. 30 del c.c.i.i., infatti, ha osservato il tribunale, opera nel caso in cui sulla medesima societàsia già intervenuta una pronuncia da parte di un tribunale.

1.7. Nel caso in esame, invece, il tribunaledi Perugia ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società incorporante, mentre, nel giudizio innanzi al tribunale di Roma, è in discussione l’apertura della liquidazione giudiziale della società incorporata.

1.8. Il tribunale, quindi, accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., con esclusione, tuttavia, del socio accomandatario, già posto in liquidazione giudiziale dal tribunale di Perugia.

1.9. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., con ricorso per regolamento facoltativo di competenza, ha chiesto, per cinque motivi,di “dichiarare la competenza esclusiva del Tribunale di Perugia per la gestione della procedura di liquidazione giudiziale relativa a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e alla già incorporata Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s.“ e “per l’effetto, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Roma per l’apertura della medesimo procedura concorsuale”.

Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5

1.10. [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con memorie.La prima ha anche depositato memoria.

1.11. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorsoe l’affermazione della competenza del tribunale di Roma per la liquidazione giudiziale della società estinta. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, intitolato “principio di unicità della procedura concorsuale”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - l ’ art. 30 c.c.i.i., in comb.disp. degli artt. 27, 28 e 33 c.c.i.i.,sancisce il principio di unicità della procedura concorsuale, disponendo che tutte le questioni relative alla crisi di un medesimo debitore devono essere trattate nell’ambito di una sola procedura ; - la fusione per incorporazione tra Aplos e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., formalizzata con atto notarile del 18/3/2024, ha trasferito ogni centro di interessi della società incorporata presso la sede legale della società incorporante in Perugia e determinato l’estinzione dell’incorporata; - la successiva apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata da l tribunale di Perugia, ha ulteriormente consolidato talecentralità territoriale e giuridica; - l a pluralità di procedure contravverrebbe, quindi, al dettato dell ’ art. 30 cit., frammentando la massa attiva e pregiudicando l ’ equa soddisfazione dei creditori; - i n tale contesto, il t ribunale di Perugia deve esserericonosciuto come l’unico competente onde assicurare una gestione unitaria ed efficace della procedura concorsuale.

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2.2. Con il secondo motivo, intitolato “ c ompetenza territoriale esclusiva”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - l ’ art. 27 c.c.i.i. individua la competenza territoriale nel luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali al momento del deposito del ricorso; - nel caso in esame, la fusione per incorporazione tra Aplos e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., perfezionata con atto del 18/3/2024 e registrata il 30/5/2024, ha trasferito ogni centro di interessi dalla società incorporata alla sede della incorporante, sita esclusivamente in Perugia; - tale trasferimento, certificato ufficialmente e già riconosciuto nella sentenza n. 72/2024 del tribunale di Perugia, rende, pertanto, improcedibile qualsiasi ulteriore richiesta di liquidazione giudiziale presso il tribunale di Roma.

2.3. Con il terzo motivo, intitolato “ par condictio creditorum”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - il principio della par condicio creditorum impone che i creditori siano trattati in modo uniforme nell’ambito di una procedura unitaria; - tale principio trova concreta applicazione attraverso una gestione unitaria della massa attiva e passiva, volta a garantire trasparenza e imparzialità nella distribuzione delle risorse; - nel caso di specie, la duplicazione delle procedure concorsuali, originata dalla contemporanea pendenza diprocedimenti presso i tribunali di Perugia e Roma per lo stesso soggetto giuridico, determinerebbe una violazione Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 grave di tale principio, compromettendo l’equa soddisfazione dei creditori; - la concentrazione della competenza presso il tribunale di Perugia non è solo conforme al dettato normativo ma rappresenta una condizione imprescindibile per il rispetto della par condictio creditorum.

2.4. Con il quarto motivo, intitolato “prevenzione del conflitto di competenza”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - i procedimenti contemporaneamente pendenti presso i tribunali di Perugia e Roma mirano, in realtà, alla regolazione della medesima crisi, che coinvolge la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la già incorporata Aplos, con il conseguente rischio di provvedimenti contrasti e disarticolatie di gravi ripercussioni sulla tutela della massa dei creditori; - solo la concentrazione della competenza presso il tribunale di Perugia, e cioè il luogo in cui si trova il centro principale di interessi della società debitrice, può assicurare l’effettività del diritto concorsuale.

2.5. Con il quinto motivo, intitolato “ assenza di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ai Fini della [OSCURATO:PERSONA]”,la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: -la fusione per incorporazione determina un fenomeno giuridico di successione universale, in virtùdel quale la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporate; - la società incorporata, con tale operazione,si estingue, venendo meno non Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 solo sotto il profilo patrimoniale ma anche sotto quello processuale e concorsuale, e perde, quindi, qualsiasi legittimazione autonoma, sia attiva che passiva, rispetto ai rapporti trasferiti alla società incorporante; -in tale prospettiva, non è giuridicamente ammissibile l’apertura di una procedura concorsuale separata nei confronti della società incorporate; -la fusione per incorporazione tra Aplos e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ha, infatti, trasferito integralmente alla società incorporante tutti i rapporti giuridici della società incorporata, incluse le passività oggetto delle istanze di liquidazione giudiziale; -la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale di Perugia con sentenza n. 72/2024, assorbe, pertanto, per successione universale, ogni questione relativa alla crisi della società incorporata Aplos.

2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, per la gran parte, infondati e, per il resto, inammissibili.

2.7. Intanto, deve escludersi che rilevi, nel caso in esame, l’art. 30 c.c.i.i.

2.8. Tale norma, infatti, regola l’ipotesi in cui “un procedimento per l’accesso … a una procedura di insolvenza è stato aperto”, nei confronti del medesimo debitore, “da più tribunali” e dispone che tale “procedimento prosegue avanti al tribunale … che si è pronunciato per primo’”, a meno che il tribunale che si è pronunciato successivamente non richiede d’ufficio il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c.

2.9. Nel caso in esame, il tribunale di Perugia ha aperto la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e il tribunale di Roma ha dichiarato l’apertura della medesimaprocedura ma nei confronti di una diversa società, e cioè l’[OSCURATO:SOCIETA].

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2.10. Non rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima, che la stessa (e cioè l’[OSCURATO:SOCIETA].), prima della sentenza dichiarativa, era stata incorporata, con atto del 18/3/2024, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.

2.11. È vero, infatti, che , in generale la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte , produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione dellasocietà incorporat a e della contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell’incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi oincorporati (Cass. n. 29256 del 2019).

2.12. È anche vero, tuttavia, che, sul piano concorsuale, tale vicenda non esclude affatto che, pur a seguito del suo perfezionamento, la società incorporante (e cioè [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) e la società incorporata (e cioè l’[OSCURATO:SOCIETA].) , possano essere (distintamente) assoggettatea dichiarazione di liquidazione giudizialeda parte dei tribunali che, secondo i criteri generali, sono territorialmente competenti a dichiarare l’apertura di tale procedura nei confronti dell’una e dell’altra.

2.13. La società incorporata, infatti, è assoggettabile, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, alla liquidazione giudiziale (come già in precedenza alfallimento: Cass. n. 14414 del 2024)ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.c.i.i. (come già a norma dell’art.10 l.fall.).

2.14. La società incorporata, pertanto, ancorché estinta, conserva, sia pur nei limiti del termine annuale previsto dagli artt. 33 e 10 cit., la propria identitàsoggettiva (cfr., in tema di Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 fallimento, Cass. n. 18261 del 2024; Cass. n. 14414 del 2024) nonché, ai fini dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale o della dichiarazione difallimento, la propria capacità di stare in giudizio (Cass.

SU n. 6070 del 2013).

2.15. Solo dopo il decorso del termine di un anno dalla cancellazione della società incorporata, infatti, la sentenza che dichiari ilfallimento di quest’ultima ovvero l’apertura della sua liquidazione giudiziale è ritenuta giuridicamente inesistente (Cass. n. 6324 del 2023).

2.16. La società incorporata, entro i limiti del suddetto termine, è, dunque, assoggettata ad una dichiarazione di fallimento, così come all’apertura della liquidazione giudiziale, in via del tutto autonoma rispetto a quella (eventualmente) richiesta o pronunciata nei confronti degli altri soggetti compresi nella fusione.

2.17. Nel caso in esame, (una volta che il tribunale di Perugia aveva già dichiarato l ’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società già socia accomandataria: con l’inevitabile disapplicazione della norma prevista dall’art. 256, comma 1, c.c.i.i., la quale, in difetto, avrebbe imposto l’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. da parte dello stesso tribunale che , a prescindere dalla sede di quest’ultima, ha dichiarato l’apertura di tale procedura nei confronti della Aploss.a.s. in ragione della sede della stessa), la competenza territoriale a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società incorporata ([OSCURATO:SOCIETA].) appartiene al tribunale che, in generale, è territorialmente competente adichiararla: vale a dire al tribunale “nel cui circondario” la società incorporata “ha il centro degli interessi principali” (art. 33, comma 2, c.c.i.i.), il quale, per gli enti e le persone giuridiche (come la società Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 resistente), “si presume coincidente” “con la sede legale risultante dal registro delle imprese” (e, dunque, il tribunale di Roma), e, solo in mancanza (ipotesi, nella specie, non riscontrabile), “con la sede effettiva dell’attività abituale”.

2.18. E neppure, infine, rileva, ai fini dell’attribuzione della competenza, il trasferimento, asseritamente conseguente alla fusione per incorporazione, del centro degli interessi principali della società incorporatadalla sede (legale) di Roma alla sede (effettiva) di Perugia, e cioè la sede legale della società incorporante: l’art. 28 c.c.i.i., infatti, al pari di quanto già previsto dall’art. 9 l.fall., dispone che “il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto”, come (si assume) nel caso in esame, “nell’anno anteriore al deposito della domanda … di apertura della liquidazione giudiziale”.

2.19. Le residue censure, invece,non rilevano ai fini della determinazione della competenza ma, al più, della correttezza della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dei (futuri ed ipotetici) atti di gestione della stessa, vale a dire profili che, anche per la genericità con cui sono formulati, restano del tutto estranei al sindacato esperibile in questa sede e sono, dunque, inammissibili.

Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato: e dichiarata, per l’effetto, ai sensi dell’art. 27 c.c.i.i., la competenza del tribunale di Roma.

Le spese del giudizio sono compensate per la peculiarità e la novità delle questioni trattate.

La Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza(Cass. n. 13636 del 2020), dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.

Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede:rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Roma; compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4855-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFRANCESCA MORRA, per procura in calce alla memoria difensiva; -resistente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce alla memoria difensiva; -resistente - per regolamento di competenza a vverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMAdel 16/1/2025; Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorsi depositati presso il tribunale di Roma tra i mesi di luglioe agosto del 2024, hanno chiesto l ’ a pertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA].,con sede legale in Roma. 1.2. Nelle more del procedimento, tuttavia, il tribunale di Perugia, con sentenza del 18/10/2024, ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., avente sede legale in Perugia e socio accomandatario della Aploss.a.s.. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s . r .l. s . , già socia accomandataria della società resistente, si è costituita nelgiudizio innanzi al tribunale di Roma, deducendo che la Aplos, con atto del 18/3/2024, si era fusa per incorporazione nella società socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e che tale fusione aveva determinato il trasferimento di ogni centro di interessi della società incorporata presso la sede legale della società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. , ed ha, quindi, chiesto, ai sensi dell ’ art. 33 c.c.i.i., la trasmis sione degli atti al tribunale di Perugia, che aveva già aperto la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima. Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 1.4. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16/1/2025, ha, invece, dichiarato l ’ apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s.. 1.5. Il tribunale, in particolare, per quanto rileva, ha ritenuto di avere la competenza a dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6. L’art. 30 del c.c.i.i., infatti, ha osservato il tribunale, opera nel caso in cui sulla medesima societàsia già intervenuta una pronuncia da parte di un tribunale. 1.7. Nel caso in esame, invece, il tribunaledi Perugia ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società incorporante, mentre, nel giudizio innanzi al tribunale di Roma, è in discussione l’apertura della liquidazione giudiziale della società incorporata. 1.8. Il tribunale, quindi, accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., con esclusione, tuttavia, del socio accomandatario, già posto in liquidazione giudiziale dal tribunale di Perugia. 1.9. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., con ricorso per regolamento facoltativo di competenza, ha chiesto, per cinque motivi,di “dichiarare la competenza esclusiva del Tribunale di Perugia per la gestione della procedura di liquidazione giudiziale relativa a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e alla già incorporata Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s.“ e “per l’effetto, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Roma per l’apertura della medesimo procedura concorsuale”. Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 1.10. [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con memorie.La prima ha anche depositato memoria. 1.11. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorsoe l’affermazione della competenza del tribunale di Roma per la liquidazione giudiziale della società estinta. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, intitolato “principio di unicità della procedura concorsuale”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - l ’ art. 30 c.c.i.i., in comb.disp. degli artt. 27, 28 e 33 c.c.i.i.,sancisce il principio di unicità della procedura concorsuale, disponendo che tutte le questioni relative alla crisi di un medesimo debitore devono essere trattate nell’ambito di una sola procedura ; - la fusione per incorporazione tra Aplos e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., formalizzata con atto notarile del 18/3/2024, ha trasferito ogni centro di interessi della società incorporata presso la sede legale della società incorporante in Perugia e determinato l’estinzione dell’incorporata; - la successiva apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata da l tribunale di Perugia, ha ulteriormente consolidato talecentralità territoriale e giuridica; - l a pluralità di procedure contravverrebbe, quindi, al dettato dell ’ art. 30 cit., frammentando la massa attiva e pregiudicando l ’ equa soddisfazione dei creditori; - i n tale contesto, il t ribunale di Perugia deve esserericonosciuto come l’unico competente onde assicurare una gestione unitaria ed efficace della procedura concorsuale. Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 2.2. Con il secondo motivo, intitolato “ c ompetenza territoriale esclusiva”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - l ’ art. 27 c.c.i.i. individua la competenza territoriale nel luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali al momento del deposito del ricorso; - nel caso in esame, la fusione per incorporazione tra Aplos e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., perfezionata con atto del 18/3/2024 e registrata il 30/5/2024, ha trasferito ogni centro di interessi dalla società incorporata alla sede della incorporante, sita esclusivamente in Perugia; - tale trasferimento, certificato ufficialmente e già riconosciuto nella sentenza n. 72/2024 del tribunale di Perugia, rende, pertanto, improcedibile qualsiasi ulteriore richiesta di liquidazione giudiziale presso il tribunale di Roma. 2.3. Con il terzo motivo, intitolato “ par condictio creditorum”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - il principio della par condicio creditorum impone che i creditori siano trattati in modo uniforme nell’ambito di una procedura unitaria; - tale principio trova concreta applicazione attraverso una gestione unitaria della massa attiva e passiva, volta a garantire trasparenza e imparzialità nella distribuzione delle risorse; - nel caso di specie, la duplicazione delle procedure concorsuali, originata dalla contemporanea pendenza diprocedimenti presso i tribunali di Perugia e Roma per lo stesso soggetto giuridico, determinerebbe una violazione Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 grave di tale principio, compromettendo l’equa soddisfazione dei creditori; - la concentrazione della competenza presso il tribunale di Perugia non è solo conforme al dettato normativo ma rappresenta una condizione imprescindibile per il rispetto della par condictio creditorum. 2.4. Con il quarto motivo, intitolato “prevenzione del conflitto di competenza”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: - i procedimenti contemporaneamente pendenti presso i tribunali di Perugia e Roma mirano, in realtà, alla regolazione della medesima crisi, che coinvolge la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la già incorporata Aplos, con il conseguente rischio di provvedimenti contrasti e disarticolatie di gravi ripercussioni sulla tutela della massa dei creditori; - solo la concentrazione della competenza presso il tribunale di Perugia, e cioè il luogo in cui si trova il centro principale di interessi della società debitrice, può assicurare l’effettività del diritto concorsuale. 2.5. Con il quinto motivo, intitolato “ assenza di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ai Fini della [OSCURATO:PERSONA]”,la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai danni della Aplos di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s., senza, tuttavia, considerare che: -la fusione per incorporazione determina un fenomeno giuridico di successione universale, in virtùdel quale la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporate; - la società incorporata, con tale operazione,si estingue, venendo meno non Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 solo sotto il profilo patrimoniale ma anche sotto quello processuale e concorsuale, e perde, quindi, qualsiasi legittimazione autonoma, sia attiva che passiva, rispetto ai rapporti trasferiti alla società incorporante; -in tale prospettiva, non è giuridicamente ammissibile l’apertura di una procedura concorsuale separata nei confronti della società incorporate; -la fusione per incorporazione tra Aplos e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ha, infatti, trasferito integralmente alla società incorporante tutti i rapporti giuridici della società incorporata, incluse le passività oggetto delle istanze di liquidazione giudiziale; -la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale di Perugia con sentenza n. 72/2024, assorbe, pertanto, per successione universale, ogni questione relativa alla crisi della società incorporata Aplos. 2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, per la gran parte, infondati e, per il resto, inammissibili. 2.7. Intanto, deve escludersi che rilevi, nel caso in esame, l’art. 30 c.c.i.i. 2.8. Tale norma, infatti, regola l’ipotesi in cui “un procedimento per l’accesso … a una procedura di insolvenza è stato aperto”, nei confronti del medesimo debitore, “da più tribunali” e dispone che tale “procedimento prosegue avanti al tribunale … che si è pronunciato per primo’”, a meno che il tribunale che si è pronunciato successivamente non richiede d’ufficio il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c. 2.9. Nel caso in esame, il tribunale di Perugia ha aperto la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e il tribunale di Roma ha dichiarato l’apertura della medesimaprocedura ma nei confronti di una diversa società, e cioè l’[OSCURATO:SOCIETA]. Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 2.10. Non rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima, che la stessa (e cioè l’[OSCURATO:SOCIETA].), prima della sentenza dichiarativa, era stata incorporata, con atto del 18/3/2024, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 2.11. È vero, infatti, che , in generale la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte , produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione dellasocietà incorporat a e della contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell’incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi oincorporati (Cass. n. 29256 del 2019). 2.12. È anche vero, tuttavia, che, sul piano concorsuale, tale vicenda non esclude affatto che, pur a seguito del suo perfezionamento, la società incorporante (e cioè [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) e la società incorporata (e cioè l’[OSCURATO:SOCIETA].) , possano essere (distintamente) assoggettatea dichiarazione di liquidazione giudizialeda parte dei tribunali che, secondo i criteri generali, sono territorialmente competenti a dichiarare l’apertura di tale procedura nei confronti dell’una e dell’altra. 2.13. La società incorporata, infatti, è assoggettabile, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, alla liquidazione giudiziale (come già in precedenza alfallimento: Cass. n. 14414 del 2024)ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.c.i.i. (come già a norma dell’art.10 l.fall.). 2.14. La società incorporata, pertanto, ancorché estinta, conserva, sia pur nei limiti del termine annuale previsto dagli artt. 33 e 10 cit., la propria identitàsoggettiva (cfr., in tema di Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 fallimento, Cass. n. 18261 del 2024; Cass. n. 14414 del 2024) nonché, ai fini dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale o della dichiarazione difallimento, la propria capacità di stare in giudizio (Cass. SU n. 6070 del 2013). 2.15. Solo dopo il decorso del termine di un anno dalla cancellazione della società incorporata, infatti, la sentenza che dichiari ilfallimento di quest’ultima ovvero l’apertura della sua liquidazione giudiziale è ritenuta giuridicamente inesistente (Cass. n. 6324 del 2023). 2.16. La società incorporata, entro i limiti del suddetto termine, è, dunque, assoggettata ad una dichiarazione di fallimento, così come all’apertura della liquidazione giudiziale, in via del tutto autonoma rispetto a quella (eventualmente) richiesta o pronunciata nei confronti degli altri soggetti compresi nella fusione. 2.17. Nel caso in esame, (una volta che il tribunale di Perugia aveva già dichiarato l ’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società già socia accomandataria: con l’inevitabile disapplicazione della norma prevista dall’art. 256, comma 1, c.c.i.i., la quale, in difetto, avrebbe imposto l’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. da parte dello stesso tribunale che , a prescindere dalla sede di quest’ultima, ha dichiarato l’apertura di tale procedura nei confronti della Aploss.a.s. in ragione della sede della stessa), la competenza territoriale a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società incorporata ([OSCURATO:SOCIETA].) appartiene al tribunale che, in generale, è territorialmente competente adichiararla: vale a dire al tribunale “nel cui circondario” la società incorporata “ha il centro degli interessi principali” (art. 33, comma 2, c.c.i.i.), il quale, per gli enti e le persone giuridiche (come la società Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 resistente), “si presume coincidente” “con la sede legale risultante dal registro delle imprese” (e, dunque, il tribunale di Roma), e, solo in mancanza (ipotesi, nella specie, non riscontrabile), “con la sede effettiva dell’attività abituale”. 2.18. E neppure, infine, rileva, ai fini dell’attribuzione della competenza, il trasferimento, asseritamente conseguente alla fusione per incorporazione, del centro degli interessi principali della società incorporatadalla sede (legale) di Roma alla sede (effettiva) di Perugia, e cioè la sede legale della società incorporante: l’art. 28 c.c.i.i., infatti, al pari di quanto già previsto dall’art. 9 l.fall., dispone che “il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto”, come (si assume) nel caso in esame, “nell’anno anteriore al deposito della domanda … di apertura della liquidazione giudiziale”. 2.19. Le residue censure, invece,non rilevano ai fini della determinazione della competenza ma, al più, della correttezza della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dei (futuri ed ipotetici) atti di gestione della stessa, vale a dire profili che, anche per la genericità con cui sono formulati, restano del tutto estranei al sindacato esperibile in questa sede e sono, dunque, inammissibili. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato: e dichiarata, per l’effetto, ai sensi dell’art. 27 c.c.i.i., la competenza del tribunale di Roma. Le spese del giudizio sono compensate per la peculiarità e la novità delle questioni trattate. La Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza(Cass. n. 13636 del 2020), dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. Reg. comp. 2025n. 4 855 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede:rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Roma; compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 32884/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris