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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2022

Cassazione n. 01685/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per aver coltivato in un appezzamento di terreno numerose piante di cannabis indica.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Argomenta che il Tribunale aveva illegittimamente valorizzato, ai fini della gravità indiziaria, il silenzio dell'indagato e l'utilizzo dell'ovile, senza argomentare in ordine alla attribuibilità del fatto al Boscarino; sul piano delle esigenze cautelari, rimarca che il Boscarino non ha precedenti penali e che i fatti sono accertati e che un solo episodio non implica alcun pericolo di recidiva; la misura dell'obbligo di presentazione alla Pg sarebbe stata misura adeguata per soddisfare eventuali esigenze cautelari residuali.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alle esigenze cautelari, secondo le argomentazioni che seguono.

2. La censura afferente alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria è destituita di fondamento.

Il Tribunale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, ha evidenziato elementi di fatto che, complessivamente valutati, integravano il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato e, segnatamente, il rinvenimento all'interno di un ovile di ben 731 piantine di mariujana, appese a tre fili, legata in mazzetti, pronta per l'essicazione nonchè la disponibilità dell'ovile in capo al Bosca ri no.

Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).

3. E', invece, fondata, come anticipato, la censura afferente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di recidivanza.

Va evidenziato come, con l' intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e -ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità).

La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177).

Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

L'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione limitandosi ad indicare, genericamente e senza alcuna valutazione critica, la personalità del reo e la spinta motivazionale di natura economica del fatto.

Trattasi di motivazione meramente assertiva e, quindi, apparente, elusiva dell'obbligo di specificazione dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelarí, come previsti dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

4. La gravata ordinanza va, quindi, annullata per omessa motivazione sul punto delle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catania perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi e dei principi di diritto suesposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per aver coltivato in un appezzamento di terreno numerose piante di cannabis indica. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva illegittimamente valorizzato, ai fini della gravità indiziaria, il silenzio dell'indagato e l'utilizzo dell'ovile, senza argomentare in ordine alla attribuibilità del fatto al Boscarino; sul piano delle esigenze cautelari, rimarca che il Boscarino non ha precedenti penali e che i fatti sono accertati e che un solo episodio non implica alcun pericolo di recidiva; la misura dell'obbligo di presentazione alla Pg sarebbe stata misura adeguata per soddisfare eventuali esigenze cautelari residuali. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alle esigenze cautelari, secondo le argomentazioni che seguono. 2. La censura afferente alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria è destituita di fondamento. Il Tribunale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, ha evidenziato elementi di fatto che, complessivamente valutati, integravano il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato e, segnatamente, il rinvenimento all'interno di un ovile di ben 731 piantine di mariujana, appese a tre fili, legata in mazzetti, pronta per l'essicazione nonchè la disponibilità dell'ovile in capo al Bosca ri no. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). 3. E', invece, fondata, come anticipato, la censura afferente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di recidivanza. Va evidenziato come, con l' intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e -ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177). Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione limitandosi ad indicare, genericamente e senza alcuna valutazione critica, la personalità del reo e la spinta motivazionale di natura economica del fatto. Trattasi di motivazione meramente assertiva e, quindi, apparente, elusiva dell'obbligo di specificazione dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelarí, come previsti dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. 4. La gravata ordinanza va, quindi, annullata per omessa motivazione sul punto delle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catania perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi e dei principi di diritto suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribun