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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 38919/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza in data 6 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 22134 del 16 aprile 2019 annullava la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I. fall., la stabiliva in anni tre.

2. Ricorre per cassazione Marchesi a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce i seguenti motivi: a) inosservanza di norme processuali in relazione al disposto dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dato lettura dell'ordinanza con la quale ha assunto la decisione in ordine all'eccezione della difesa relativa all'omessa citazione dell'imputato per insussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante l'assenza nel fascicolo della prova dell'inidoneità del domicilio dichiarato e comunque per omessa declaratoria di assenza dell'imputato stesso. b) Inosservanza di norme processuali in relazione al disposto degli artt. 161, 601, 599, 127 cod. proc. pen. stante il mancato accertamento dell'inidoneità del domicilio dichiarato, tanto più che la difesa ha dato prova del capito al medesimo indiretto di una lettera raccomandata spedita dall'I.N.P.S. nei giorni precedenti l'udienza.

Considerato in diritto Il ricorso va respinto perché basato su motivi infondati. 1.L'assunto difensivo, contenuto nel primo motivo di ricorso, non ha pregio ed è smentito dalla lettura del verbale dell'udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Milano il 6 febbraio 2020, dal quale si evince chiaramente che, preso contezza dell'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato di nullità della notificazione al Marchesi del decreto che ha disposto il giudizio per quel grado, la Corte stessa non ha ignorato la contestazione.

Al contrario, ha replicato con ordinanza inserita nel verbale stesso, con la quale ha espresso il convincimento circa la correttezza del procedimento notificatorio, perché compiuto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

Esiste dunque, ed è chiaramente comprensibile, una decisione esplicita sulla questione, il che esclude la fondatezza del primo motivo.

2. Quanto all'ulteriore aspetto di denuncia circa il mancato accertamento dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato, agli atti del fascicolo - consultabili per la natura processuale della questione sollevata, che abilita a riscontrarne anche i presupposti di fatto - emerge che copia del decreto di citazione era stato inoltrato all'imputato a mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato e che l'agente, recatosi al predetto indirizzo, non vi aveva potuto rinvenire il destinatario, risultato "irreperibile".

Ne è seguito il deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la spedizione di raccomandata e l'attestazione del suo mancato ritiro.

Pertanto, sussiste realmente la condizione prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dell'insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato, il che ha autorizzato ad eseguire la notificazione con consegna a mani del difensore.

La sequenza procedimento è stata correttamente seguita senza si sia verificata nullità di sorta. 2.1 Questa Corte ha affermato di recente che è viziata la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non sia stata preventivamente attivata la notifica con le modalità ordinarie, ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892; Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820).

Tuttavia, il principio citato non è suscettibile di essere applicato al caso di specie, in cui il ricorso immediato alle modalità di notifica di cui al citato art. 161, comma 4, in vista dell'instaurazione del giudizio di rinvio, era giustificato dall'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato, già conclamata nei gradi antecedenti di giudizio.

Marchesi, infatti, come risulta dal fascicolo processuale, nel giudizio di appello originario era stato citato mediante consegna del decreto al difensore, in quanto al domicilio dichiarato non era stato reperito per assenza.

Tale corso del procedimento di notificazione non era stato contestato come invalido ed in contrasto con l'art. 170 cod. proc. pen., né durante l'udienza davanti alla Corte di appello, né a mezzo del successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. 2.2 L'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per l'impossibilità di esecuzione della notifica in tale luogo, rende valide le successive notifiche effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ogni fase e grado ulteriore del procedimento, senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso il domicilio già rivelatosi inidoneo (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391).

Pertanto, la notifica compiuta direttamente al difensore del decreto di citazione dell'imputato era, per il giudizio di rinvio, legittima a prescindere dalla ritualità della antecedente notifica. 2.3 Inoltre, non trova rispondenza negli atti la deduzione che si incentra sull'avvenuta produzione di prova documentale della ricezione presso lo stesso domicilio di una comunicazione inviata dall'I.N.P.S. a breve distanza di tempo dalla notifica del decreto di citazione non consegnato all'imputato.

Nel verbale di udienza non risulta annotata la produzione, né una richiesta in tale senso del difensore presente, né nell'incarto processuale è rinvenibile la produzione documentale, non allegata nemmeno al ricorso, che incorre nel difetto di autosufficienza sul punto.

Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in oma, il 22 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza in data 6 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 22134 del 16 aprile 2019 annullava la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I. fall., la stabiliva in anni tre. 2. Ricorre per cassazione Marchesi a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce i seguenti motivi: a) inosservanza di norme processuali in relazione al disposto dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dato lettura dell'ordinanza con la quale ha assunto la decisione in ordine all'eccezione della difesa relativa all'omessa citazione dell'imputato per insussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante l'assenza nel fascicolo della prova dell'inidoneità del domicilio dichiarato e comunque per omessa declaratoria di assenza dell'imputato stesso. b) Inosservanza di norme processuali in relazione al disposto degli artt. 161, 601, 599, 127 cod. proc. pen. stante il mancato accertamento dell'inidoneità del domicilio dichiarato, tanto più che la difesa ha dato prova del capito al medesimo indiretto di una lettera raccomandata spedita dall'I.N.P.S. nei giorni precedenti l'udienza. Considerato in diritto Il ricorso va respinto perché basato su motivi infondati. 1.L'assunto difensivo, contenuto nel primo motivo di ricorso, non ha pregio ed è smentito dalla lettura del verbale dell'udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Milano il 6 febbraio 2020, dal quale si evince chiaramente che, preso contezza dell'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato di nullità della notificazione al Marchesi del decreto che ha disposto il giudizio per quel grado, la Corte stessa non ha ignorato la contestazione. Al contrario, ha replicato con ordinanza inserita nel verbale stesso, con la quale ha espresso il convincimento circa la correttezza del procedimento notificatorio, perché compiuto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Esiste dunque, ed è chiaramente comprensibile, una decisione esplicita sulla questione, il che esclude la fondatezza del primo motivo. 2. Quanto all'ulteriore aspetto di denuncia circa il mancato accertamento dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato, agli atti del fascicolo - consultabili per la natura processuale della questione sollevata, che abilita a riscontrarne anche i presupposti di fatto - emerge che copia del decreto di citazione era stato inoltrato all'imputato a mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato e che l'agente, recatosi al predetto indirizzo, non vi aveva potuto rinvenire il destinatario, risultato "irreperibile". Ne è seguito il deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la spedizione di raccomandata e l'attestazione del suo mancato ritiro. Pertanto, sussiste realmente la condizione prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dell'insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato, il che ha autorizzato ad eseguire la notificazione con consegna a mani del difensore. La sequenza procedimento è stata correttamente seguita senza si sia verificata nullità di sorta. 2.1 Questa Corte ha affermato di recente che è viziata la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non sia stata preventivamente attivata la notifica con le modalità ordinarie, ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892; Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820). Tuttavia, il principio citato non è suscettibile di essere applicato al caso di specie, in cui il ricorso immediato alle modalità di notifica di cui al citato art. 161, comma 4, in vista dell'instaurazione del giudizio di rinvio, era giustificato dall'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato, già conclamata nei gradi antecedenti di giudizio. Marchesi, infatti, come risulta dal fascicolo processuale, nel giudizio di appello originario era stato citato mediante consegna del decreto al difensore, in quanto al domicilio dichiarato non era stato reperito per assenza. Tale corso del procedimento di notificazione non era stato contestato come invalido ed in contrasto con l'art. 170 cod. proc. pen., né durante l'udienza davanti alla Corte di appello, né a mezzo del successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. 2.2 L'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per l'impossibilità di esecuzione della notifica in tale luogo, rende valide le successive notifiche effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ogni fase e grado ulteriore del procedimento, senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso il domicilio già rivelatosi inidoneo (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391). Pertanto, la notifica compiuta direttamente al difensore del decreto di citazione dell'imputato era, per il giudizio di rinvio, legittima a prescindere dalla ritualità della antecedente notifica. 2.3 Inoltre, non trova rispondenza negli atti la deduzione che si incentra sull'avvenuta produzione di prova documentale della ricezione presso lo stesso domicilio di una comunicazione inviata dall'I.N.P.S. a breve distanza di tempo dalla notifica del decreto di citazione non consegnato all'imputato. Nel verbale di udienza non risulta annotata la produzione, né una richiesta in tale senso del difensore presente, né nell'incarto processuale è rinvenibile la produzione documentale, non allegata nemmeno al ricorso, che incorre nel difetto di autosufficienza sul punto. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in oma, il 22 set
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