Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2026
ECLI:EU:C:2026:810
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
1º ottobre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di locazione – Clausola che pone tutte le spese giudiziali a carico del locatario in caso di inadempimento dei suoi obblighi contrattuali – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di tale clausola – Applicazione di disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva – Ripartizione e liquidazione delle spese in un procedimento giudiziario – Autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Principio di effettività »
Nella causa C‑459/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 luglio 2025, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] de Key
contro
[OSCURATO:PERSONA] (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] de Key, da R.L.M.M. Tan, advocaat;
– per la Commissione europea, da Ph. Kienapfel e F. van Schaik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8 ter della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de Key (in prosieguo: la «LdK»), persona giuridica di diritto olandese che esercita un’attività di locazione di beni immobili, e BS, persona fisica, in merito alla risoluzione del contratto di locazione concluso tra tale persona e la LdK, al pagamento di un’indennità di occupazione e al rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dalla LdK.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:
«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».
4
L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone:
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
5
L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
6
L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva è del seguente tenore:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
7
Ai sensi dell’articolo 8 ter della direttiva 93/13:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.
(…)».
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
8
L’articolo 237, paragrafo 1, del Wetboek van [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile, [OSCURATO:PERSONA]), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese.
9
L’articolo 242 di tale codice autorizza il giudice a ridurre d’ufficio l’importo delle spese giudiziali pattuite contrattualmente.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
La LdK, in qualità di proprietaria-locatrice, concedeva in locazione a BS un posto auto.
11
Ai sensi dell’articolo 11.1 del contratto di locazione concluso tra la LdK e BS, in caso di inadempimento del locatario di una qualsiasi delle disposizioni di tale contratto o della legge, tutte le spese sostenute dal locatore per l’esecuzione di detto contratto, comprese le spese amministrative, nonché tutte le spese giudiziali e stragiudiziali, sono a carico del locatario.
12
A seguito del mancato pagamento del canone da parte di BS e di diverse diffide, la LdK ha proposto ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al kantonrechter (Tribunale, sezione del cantone, [OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, lo sfratto di BS dal posto auto in questione e la condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma di EUR 482,50, incluse le spese stragiudiziali, e di un’indennità di occupazione fino all’effettivo sfratto, nonché alle spese relative al procedimento giudiziario.
13
BS non è comparso al processo.
14
Con sentenza non definitiva del 23 aprile 2024, il kantonrechter (Tribunale, sezione del cantone) ha dichiarato che l’articolo 11.1 del contratto di locazione doveva essere qualificato come clausola abusiva in quanto poneva le spese stragiudiziali a carico del locatario. Relativamente all’imputazione al locatario della totalità delle spese giudiziali, tale giudice ha provvisoriamente accolto la medesima qualificazione, in particolare motivando che tale clausola aveva come conseguenza che l’importo di tali spese poteva superare quello fissato da una tariffa nazionale che determina il limite massimo delle spese processuali alle quali la parte soccombente può essere condannata nell’ambito di un giudizio. Secondo detto giudice, il locatore potrebbe, sulla base dell’articolo 11.1 del contratto di locazione, esigere dal locatario il pagamento di tutte le spese giudiziali, anche in caso di composizione amichevole conclusa dopo la citazione in giudizio o anche dopo una sentenza che abbia ridotto l’importo di dette spese. Pertanto, detta clausola sarebbe tale da comportare uno squilibrio contrattuale tra le parti del contratto. In tali circostanze, il kantonrechter (Tribunale, sezione del cantone) ha provvisoriamente ritenuto che non occorresse sostituire le disposizioni del codice di procedura civile relative alla ripartizione e alla liquidazione delle spese nell’ambito di un giudizio civile alla clausola contrattuale di cui si tratta nel procedimento principale, dal momento che una siffatta sostituzione equivarrebbe a privare la direttiva 93/13 del suo effetto dissuasivo.
15
Con un’altra sentenza non definitiva del 16 luglio 2024, il kantonrechter (Tribunale, sezione del cantone) ha sottoposto allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, due questioni pregiudiziali relative, la prima, al carattere abusivo dell’articolo 11.1 del contratto di locazione e, la seconda, alla possibilità, nell’ipotesi in cui tale articolo 11.1 sia dichiarato abusivo, di condannare il consumatore alle spese ai sensi dell’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile, a norma del quale la parte soccombente in giudizio è condannata alle spese.
16
Relativamente alla prima questione, il giudice del rinvio ha qualificato l’articolo 11.1 del contratto di locazione come clausola abusiva, cosicché essa non vincolava il consumatore, e ha ritenuto che il contratto di locazione potesse comunque sussistere senza tale clausola.
17
Quanto alla seconda questione, tale giudice si chiede se il consumatore possa essere condannato alle spese, in applicazione dell’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nel caso in cui quest’ultimo risulti soccombente nel procedimento principale. Esso ritiene che dalla sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑229/19 e C‑289/19, EU:C:2021:68), risulti che, nell’ipotesi in cui un contratto possa sussistere in assenza della clausola abusiva interessata, il giudice nazionale non possa sostituire a quest’ultima una disposizione di diritto interno di natura suppletiva e si chiede se l’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile possa essere così qualificato.
18
A tal riguardo, esso precisa che detto articolo 237, paragrafo 1, ha carattere ibrido. Da un lato, tale disposizione potrebbe essere qualificata come «norma procedurale», in quanto non mira a disciplinare l’equilibrio del rapporto contrattuale ed ha come unico destinatario il giudice, al quale spetta condannare alle spese la parte sostanzialmente soccombente. Dall’altro, detta disposizione potrebbe essere qualificata come norma di diritto nazionale di natura suppletiva, dal momento che le parti contraenti potrebbero derogarvi contrattualmente prevedendo che, qualora sorga una lite fra loro, la parte soccombente in giudizio debba farsi carico della totalità delle spese giudiziali, comprese quelle del processo, o, al contrario, escludendo un siffatto obbligo.
19
Inoltre dalla decisione di rinvio risulta in sostanza che, nel caso in cui le parti contraenti abbiano convenuto che la parte soccombente nel procedimento giudiziario debba pagare la totalità delle spese giudiziali, l’articolo 242, paragrafo 1, del codice di procedura civile autorizza il giudice a ridurre d’ufficio il loro importo.
20
Infine, il giudice del rinvio si chiede se il ricorso alle norme nazionali relative alla condanna alle spese processuali della parte soccombente in giudizio sia compatibile con l’obiettivo della direttiva 93/13. Infatti, secondo tale giudice, consentire al professionista di beneficiare di tali norme dopo l’annullamento della clausola abusiva potrebbe eliminare l’effetto dissuasivo perseguito da tale direttiva quanto all’utilizzo di siffatte clausole, mentre la disapplicazione di dette norme potrebbe costituire una sanzione adeguata.
21
In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 ter della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nel caso in cui il professionista applichi in un contratto una clausola sulle spese processuali abusiva e il contratto possa sussistere dopo la soppressione di detta clausola, il consumatore soccombente in un procedimento giurisdizionale venga condannato alle spese processuali sostenute dal professionista, ai sensi del diritto di procedura nazionale, a cui la clausola sulle spese processuali abusiva derogava a svantaggio del consumatore».
Sulla questione pregiudiziale
22
In via preliminare si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 33 e giurisprudenza citata).
23
Nel caso di specie, quanto alla rilevanza ai fini della soluzione della controversia principale dell’articolo 8 ter della direttiva 93/13, menzionato nella questione pregiudiziale, occorre ricordare che tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che recepiscono tale direttiva. Orbene, la controversia principale non verte sull’imposizione al professionista interessato di un’ammenda o di un’altra sanzione per una siffatta violazione, cosicché l’articolo 8 ter della direttiva 93/13 non è pertinente ai fini della soluzione di tale controversia.
24
Pertanto si deve giudicare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, qualora una clausola contrattuale, che impone al consumatore il pagamento della totalità delle spese giudiziali relative a un procedimento originato da un suo inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi derivanti da un contratto di locazione o dalla legge, sia stata dichiarata abusiva e, di conseguenza, nulla, potendo tuttavia tale contratto sussistere senza detta clausola, essi ostano a che il consumatore, soccombente in un procedimento giudiziario, sia condannato alle spese conformemente al diritto processuale nazionale che disciplina la ripartizione e la liquidazione delle spese.
25
A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, e in particolare la seconda parte della frase, ha come obiettivo non di dichiarare la nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all’equilibrio formale che il contratto stabilisce tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, idoneo a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui si tratta deve, in via di principio, sussistere senza nessun’altra modifica oltre a quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Sempreché quest’ultima condizione sia soddisfatta il contratto in questione può, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto in vigore purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un’analisi obiettiva (sentenza dell’8 dicembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, punto 28 e giurisprudenza citata).
26
La possibilità eccezionale di sostituire, ad una clausola abusiva dichiarata nulla, una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l’eliminazione di tale clausola abusiva obblighi il giudice nazionale a dichiarare invalido tale contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali da penalizzare quest’ultimo (sentenza dell’8 dicembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, punto 29 e giurisprudenza citata).
27
Ne consegue che, qualora, come nel procedimento principale, un contratto possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole abusive, il giudice nazionale non può sostituire tali clausole con una disposizione nazionale di natura suppletiva (sentenza dell’8 dicembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, punto 30 e giurisprudenza citata).
28
Infatti, qualora un contratto contenga una clausola abusiva, l’impossibilità di sostituire una disposizione suppletiva di diritto nazionale mira ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13, che è quello di fare cessare l’inserzione di clausole abusive, mantenendo l’effetto dissuasivo dalla loro pura e semplice disapplicazione. La natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, in virtù del quale la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive, giustificano una siffatta conseguenza. Pertanto, un professionista che abbia compromesso l’equilibrio contrattuale imponendo una clausola abusiva non può avvalersi di tale equilibrio per sottrarsi alle conseguenze dell’inefficacia di detta clausola (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, punto 39 e giurisprudenza citata).
29
Da ciò consegue che un professionista che abbia imposto a un consumatore una clausola dichiarata abusiva, e quindi nulla, dal giudice nazionale, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, non può pretendere l’indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola (sentenza dell’8 dicembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, punto 31 e giurisprudenza citata).
30
Per quanto riguarda la questione di individuare le disposizioni del diritto nazionale che debbano essere considerate di natura suppletiva, dalla giurisprudenza risulta che si tratta di quelle che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20, EU:C:2021:1045, punti 30 e 36), e che si presume riflettano l’equilibrio che il legislatore nazionale ha inteso stabilire tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di taluni contratti, per i casi in cui le parti o non si siano discostate da una norma standard prevista dal legislatore nazionale per i contratti di cui si tratta, oppure abbiano espressamente scelto l’applicabilità di una norma istituita dal legislatore nazionale a tal fine (sentenze del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 60, e del 27 aprile 2023, AxFina Hungary, C‑705/21, EU:C:2023:352, punto 54).
31
Nel caso di specie il giudice del rinvio si chiede se le norme del diritto nazionale relative alla ripartizione e alla liquidazione delle spese, quali l’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nonché quelle che introducono una tariffa che fissa il limite massimo di tali spese possano essere qualificate come suppletive ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto precedente.
32
A tal riguardo, benché spetti in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e a interpretare la legislazione nazionale, stabilire se una siffatta disposizione possa essere qualificata come «disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva», la Corte, chiamata a fornire a tale giudice risposte utili, è competente a offrire indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale, come pure dalle osservazioni scritte sottopostele, idonee a porre detto giudice in condizioni di decidere (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata).
33
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile non disciplina i rapporti tra le parti di un contratto e non traduce neppure l’equilibrio che il legislatore nazionale ha inteso stabilire tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di taluni contratti, ma si rivolge al solo giudice nazionale che deve pronunciarsi sulla ripartizione delle spese processuali nell’ambito di un giudizio.
34
Da tale decisione risulta altresì che, in materia di liquidazione delle spese, i giudici nazionali applicano una «tariffa di liquidazione», che fissa il limite massimo dell’importo degli onorari dell’avvocato al quale la parte soccombente può essere condannata, importo che può quindi essere inferiore a quello convenuto dalla parte vittoriosa con il suo avvocato.
35
Peraltro, secondo detta decisione, l’articolo 242, paragrafo 1, del codice di procedura civile autorizza il giudice a ridurre d’ufficio l’importo delle spese giudiziali pattuite contrattualmente.
36
Sebbene il giudice del rinvio sottolinei che le parti contraenti possono derogare alla norma prevista dall’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile, ciò non toglie, come emerge, in sostanza, dal fascicolo di cui dispone la Corte, che, qualora una clausola contenente una siffatta deroga sia dichiarata abusiva e poi annullata, l’applicazione di tale disposizione avrebbe la conseguenza di ripristinare la competenza del giudice nazionale a statuire sulla ripartizione e sulla liquidazione delle spese, ricorrendo al tetto degli onorari dell’avvocato previsto dalla tariffa di liquidazione.
37
Un siffatto risultato risulta conforme alla giurisprudenza della Corte in forza della quale una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come mai esistita, cosicché essa non può produrre effetti nei confronti del consumatore e, pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino in diritto e in fatto della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della suddetta clausola [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑230/24, EU:C:2025:177, punto 29, e del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 45].
38
Risulta quindi, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che l’articolo 237, paragrafo 1, del codice di procedura civile nonché le norme relative a detta tariffa non sono disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 30 della presente sentenza, in quanto non sono destinate a riflettere un equilibrio che il legislatore nazionale abbia inteso stabilire tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di un contratto.
39
Pertanto si deve concludere che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come interpretati nella giurisprudenza richiamata ai punti da 25 a 30 della presente sentenza, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una normativa nazionale in materia di ripartizione e di liquidazione delle spese processuali.
40
Ciò posto occorre altresì ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (sentenze del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 46 e del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 76 nonché giurisprudenza citata).
41
Per quanto attiene al principio di equivalenza, è sufficiente rilevare che nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte è idoneo a suscitare dubbi sulla conformità a tale principio delle disposizioni nazionali che disciplinano la ripartizione e la liquidazione delle spese processuali.
42
Per quanto attiene al principio di effettività, la Corte ha reiteratamente dichiarato che, se è vero che tale principio non osta, in generale, a che il consumatore si faccia carico di determinate spese giudiziali quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività deve essere preservata. Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di tale procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare detto diritto (sentenze del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 48, e del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 78 nonché giurisprudenza citata).
43
In particolare, la Corte ha precisato che modalità procedurali comportanti costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che egli sia dissuaso dall’agire in giudizio, in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, o dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20, EU:C:2022:278, punto 54).
44
Nel caso di specie la normativa nazionale che disciplina la ripartizione e la liquidazione delle spese processuali prevede, al fine di garantire il diritto di accesso al giudice, da un lato, una tariffa che fissa il limite massimo dell’importo delle spese che possono essere poste a carico della parte soccombente e, dall’altro, la competenza d’ufficio del giudice ai fini della riduzione dell’importo delle spese giudiziali. Risulta quindi, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che tale normativa consente al giudice nazionale di evitare che il consumatore sia condannato a spese giudiziali troppo elevate che possano dissuaderlo dall’agire in giudizio o dal difendersi, nel rispetto del principio di effettività.
45
Poiché il giudice del rinvio si chiede altresì se la normativa nazionale in materia di ripartizione e liquidazione delle spese sia compatibile con l’obiettivo della direttiva 93/13, di dissuadere i professionisti dall’utilizzare clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si deve giudicare che tale normativa non è idonea a compromettere la realizzazione di tale obiettivo dal momento che, in applicazione di quest’ultima, il professionista otterrebbe, secondo la decisione di rinvio, non il rimborso di tutte le spese giudiziali da lui sostenute, contrariamente a quanto era stato previsto nella clausola contrattuale dichiarata abusiva, ma unicamente di una parte di esse, entro il limite massimo fissato dalla «tariffa di liquidazione» e, se del caso, previa moderazione d’ufficio, da parte del giudice, dell’importo in questione.
46
Tenuto conto delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che, qualora una clausola contrattuale, che impone al consumatore il pagamento della totalità delle spese giudiziali relative a un procedimento originato da un suo inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi derivanti da un contratto di locazione o dalla legge, sia stata dichiarata abusiva e, di conseguenza, nulla, potendo tuttavia tale contratto sussistere senza detta clausola, essi non ostano a che il consumatore, soccombente in un procedimento giudiziario, sia condannato alle spese conformemente al diritto processuale nazionale che disciplina la ripartizione e la liquidazione delle spese.
Sulle spese
47
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
qualora una clausola contrattuale, che impone al consumatore il pagamento della totalità delle spese giudiziali relative a un procedimento originato da un suo inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi derivanti da un contratto di locazione o dalla legge, sia stata dichiarata abusiva e, di conseguenza, nulla, potendo tuttavia tale contratto sussistere senza detta clausola, essi non ostano a che il consumatore, soccombente in un procedimento giudiziario, sia condannato alle spese conformemente al diritto processuale nazionale che disciplina la ripartizione e la liquidazione delle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il neerlandese.