CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27796/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dal tipo di reati in espiazione, dai precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], dalla precedente concessione dell'affidamento per una precedente condanna alla quale è seguita la commissione del reato attualmente in espiazione ; Rilevato che il ricorrente , rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Messina, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, nulla di concreto oppone, limitandosi a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 20